Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
Avverso i provvedimenti del giudice delegato di esclusione dalla partecipazione alla vendita all'incanto e di vendita di un bene del fallimento, è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi poiché sulle disposizioni del codice di procedura civile prevale la speciale disciplina endofallimentare, a norma della quale i decreti del giudice delegato sono impugnabili con reclamo al tribunale e pertanto, se questo non rileva la predetta inammissibilità, essa è rilevabile d'ufficio, in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale, che quindi deve esser cassata senza rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR ER CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato BIANCA C. M., rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
LA AR quale amministratore unico della SOCEDIL APPALTI Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 49, presso l'avvocato PIERLUIGI BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GAZZO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO D'AM FE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 151/97 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 04/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo e quarto motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si ricava dalla sentenza impugnata che:
nella fase di liquidazione dell'attivo del fallimento di D'IC CE, il G.d., con suo provvedimento in data 25/31.03.1992, emesso ai sensi degli artt. 25, 104 e 105 della legge fallimentare, ordinò che il giorno 05.11.1992 avesse luogo la vendita all'incanto di un immobile disponendo che coloro che fossero interessati a partecipare all'incanto depositassero cauzione e spese entro le ore 12 del giorno antecedente quello fissato per la vendita.
Lo stesso g.d., con provvedimento emesso il 2.7.92 e notificato all'avv. Iraci Sareri Giacomo, quale creditore intervenuto, in data 11.09.1992, dispose che la vendita suddetta avesse luogo il giorno 11.11 successivo;
il decreto di vendita, reso pubblico nelle forme di legge 2.9.92 mediante la pubblicazione sulla G.U. del 24.10, ignorando il suddetto provvedimento di rinvio, aveva indicato le date originariamente fissate per la vendita (il 5.11) e per il deposito della cauzione e delle spese (il giorno antecedente tale data);
il suddetto avv. Iraci aveva provveduto ai suddetti depositi entro le ore 12 del giorno 10.11, antecedente la nuova data dell'incanto ma in questa sede il g.d., accogliendo l'eccezione di altro partecipante, lo aveva escluso dalla partecipazione ritenendo tardiva l'effettuazione dei depositi;
l'incanto era stato espletato e, all'esito, altro partecipante (avv. Rupe, per persona da nominare) era rimasto aggiudicatario dell'immobile.
Avverso il provvedimento di esclusione ed altresì per sentir dichiarare nulla la vendita per irritualità degli atti concernenti la pubblicità ex art. 576 c.p.c. l'Iraci aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Con sentenza emessa il 4.7.1997 il Tribunale rigettò l'opposizione stessa con la motivazione che "la semplice procrastinazione dell'udienza di vendita non poteva aver influito sulle determinazioni di cui alla relativa ordinanza" e che "nel caso di specie, nessun elemento emergeva sulla base del quale poter ritenere che il g.d. avesse voluto, oltre che rinviare la vendita, prorogare anche i termini per il deposito della cauzione alla data antecedente al nuovo giorno destinato alla gara;
che anzi, il fatto che il g.d. si fosse limitato a differire semplicemente l'espletamento della gara era da interpretarsi come volontà diretta a mantenere le condizioni e le modalità di partecipazione alla vendita stabilite con l'ordinanza del 25.03.1992 con le conseguenti decadenze (la prestazione della cauzione nel termine indicato dal giudice è condizione di efficacia per partecipare all'incanto, di modo che la sua inosservanza determina una preclusione per l'offerente di partecipazione alla gara) in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute" - onde il provvedimento di esclusione dell'Iraci dalla partecipazione all'incanto era da ritenersi legittimo.
Ricorre per cassazione il suddetto opponente.
Si è costituito con controricorso l'intimato SC MA, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. Socedil Appalti, aggiudicataria del bene.
Non si è costituito l'altro intimato, la curatela del fallimento di D'IC CE, cui il ricorso è stato ritualmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in quattro motivi, rubricati e svolti come segue:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 576 c.p.c. nullità della sentenza e contraddittorietà della stessa per l'omessa disamina dei motivi di opposizione attraverso i quali erano stati denunciati i vizi che avevano inficiato di nullità la pubblicità dell'ordinanza di vendita, in relazione al provvedimento di riferimento - l'ordinanza emessa dal g.d. il 25/31.3.1992 piuttosto che l'altra del 2.7.1992 che aveva differito la data della vendita, e conseguentemente la vendita stessa eseguita l'11.11. 2. falsa ed erronea applicazione degli artt. 581 c.p.c. con riferimento al D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 concernente gli ufficiali giudiziari;
nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per l'omesso esame dell'altro motivo di opposizione concernente la partecipazione alla vendita, quale ausiliario, di un aiutante ufficiale giudiziario non fornito di delega.
3. Falsa ed erronea applicazione dell'art. 580 c.p.c., in relazione all'art. 156 commi 1^ e 3^ c.p.c.; nullità della sentenza. Si deduce: il deposito era stato comunque effettuato, così che lo scopo perseguito dalla norma era stato raggiunto;
inoltre la norma stessa dell'art. 580 c.p.c. non commina nessuna nullità per l'ipotesi che il deposito non sia effettuato, onde il provvedimento di esclusione dalla partecipazione all'incanto non trovava giustificazione su alcuna norma di legge.
4. erronea applicazione del decreto del g.d. in data 2.7.1992 in relazione alla precedente ordinanza del 25.31.92 nullità della sentenza, stante la ritualità del deposito-eseguito il 10.11 in conformità del suddetto provvedimento di rinvio dell'incanto dal 5.11. al successivo 11.11.92; illogicità della sentenza nella parte in cui aveva confermato il provvedimento di esclusione sul presupposto che il deposito dovesse essere eseguito il 4.11. benché il provvedimento emesso dal giudice il 2.7. avesse differito la vendita al giorno 11.11..
La sentenza ora impugnata dev'essere cassata senza rinvio, prescindendosi dai motivi e dalle ragioni dell'impugnazione quali svolte dal ricorrente, che dunque restano non disaminati. La liquidazione dell'attivo nel fallimento è governata dalla speciale disciplina endofallimentare piuttosto che da quella processuale ordinaria, come si desume dalla norma dell'art. 105 in particolare, secondo la quale "alle vendite di beni mobili od immobili si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti" onde è da ritenersi (v: Cass.1994 n. 3694) che il rinvio non comprenda le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano la forma dei provvedimenti del giudice delegato ed il regime delle relative impugnazioni. I provvedimenti hanno la forma del decreto, emesso ai sensi dell'art. 25 l.f. e l'impugnazione degli stessi potrà avvenire ai sensi dell'art. 26, con reclamo al tribunale (le cui decisioni saranno poi impugnabili con ricorso per cassazione se incidenti su diritti soggettivi) - esclusa dunque l'ammissibilità dei mezzi di impugnazione ordinari, in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, dell'opposizione agli atti esecutivi, stante lo specifico rimedio apprestato contro quei provvedimenti dal richiamato art. 26 della legge fallimentare (in termini, ex multis, Cass. 1994 n. 9886;
Cass. 1985 n. 2606). Il tribunale avrebbe dovuto dunque dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dall'Iraci ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato. È questa la ragione giuridica per la quale la sentenza ora impugnata dev'essere cassata senza rinvio e la suddetta inammissibilità dell'opposizione ordinaria agli atti esecutivi rilevata e dichiarata in questa sede.
Ragioni di equità consigliano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1999