Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9797
CASS
Sentenza 14 settembre 1999

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Avverso i provvedimenti del giudice delegato di esclusione dalla partecipazione alla vendita all'incanto e di vendita di un bene del fallimento, è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi poiché sulle disposizioni del codice di procedura civile prevale la speciale disciplina endofallimentare, a norma della quale i decreti del giudice delegato sono impugnabili con reclamo al tribunale e pertanto, se questo non rileva la predetta inammissibilità, essa è rilevabile d'ufficio, in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale, che quindi deve esser cassata senza rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9797
    Data del deposito : 14 settembre 1999

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