Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12506
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 63, 64 e 438, comma 6, cod. proc. pen. e travisamento della prova

    Il motivo è inammissibile perché generico, non illustra la decisività delle dichiarazioni e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che le garanzie fossero state assicurate.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., 316-ter cod. pen. e 25 dl. n. 34 del 2020

    Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha legittimamente riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., valorizzando la falsa rappresentazione del volume del fatturato ottenuta tramite storno e retrodatazione delle fatture. La regolarità fiscale dell'operazione non elide la falsa rappresentazione del dato cronologico dei corrispettivi percepiti nel mese di aprile 2019.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché generico e meramente confutativo. La Corte territoriale ha escluso la tenuità del fatto in ragione dell'importo dell'erogazione e delle modalità della condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12506
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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