CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12506 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa 1'11 giugno 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. Ugo Ledonne, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna di NO AU per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen e rideterminato la pena inflitta in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. perché, nella qualità di legale rappresentante della M.F. Esortadora s.r.1., al fine di ottenere una maggiorazione del contributo pubblico previsto dall'art. 25 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), attraverso lo storno di due fatture emesse Penale Sent. Sez. 6 Num. 12506 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/02/2026 nel maggio 2019 e nel giugno del 2019, e l'emissione di analoghe due fatture di pari importo, riportanti quale data di emissione aprile 2019, aumentava il volume del fatturato del mese di aprile 2019 e percepiva indebitamente la somma di euro 11.857. 2. NO AU ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 63, 64 e 438, comma 6, cod. proc. pen. e travisamento della prova. Nel motivo si reitera l'eccezione di inutilizzabilità, non sanata dalla scelta del rito abbreviato, delle dichiarazioni rese dall'imputato il 9/2/2021, data in cui erano state già acquisiti sia le fatture indicate nel capo di imputazione che altri documenti, rendendosi, pertanto necessario che a tale audizione, si procedesse con le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. 2.2. Violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., 316-ter cod. pen. e 25 dl. n. 34 del 2020 nonché vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In primo luogo, si lamenta la modifica dell'imputazione in quanto, a fronte di una contestazione fondata sulla retrodatazione delle fatture al fine di conseguire il contributo, la Corte territoriale ha condannato l'imputato per un fatto diverso consistente nell'utilizzo delle due fatture per conseguire «un beneficio maggiore di quello dovuto». Si rileva, inoltre, che la motivazione è manifestamente illogica là dove ha affermato la colpevolezza dell'imputato pur ammettendo la veridicità delle due fatture e la correttezza fiscale dell'operazione di retrodatazione, elementi, questi, che avrebbero dovuto far escludere l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Aggiunge ancora il ricorrente che l'anticipazione delle fatture al mese di aprile 2019 è frutto di una mera casualità, non potendo lo stesso conoscere il contenuto del d.l. che sarebbe stato pubblicato solo successivamente. Detto contributo, dunque, è stato concesso sulla base di documenti veritieri e, prosegue il ricorrente, risulta contraddittoria la stessa affermazione della Corte territoriale che, dopo aver riconosciuto la correttezza formale e fiscale dell'operazione ed escluso la configurabilità di artifici o raggiri, ha affermato che il contributo fu conseguito sulla base di un'autodichiarazione mendace. 2.3. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che, pur ritenendo provata la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato, ha negato la tenuità del fatto in ragione della "professionalità nella commissione nel reato" e dell'entità delle somme percepite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, da un lato, investe questa Corte, sulla base di argomentazioni generiche, di un non consentito giudizio di merito relativo alla sussistenza o meno delle condizioni per l'assunzione della qualità di indagato, e, dall'altro lato, è comunque aspecifico in quanto non illustra la decisività delle dichiarazioni rese dal ricorrente. L'intero motivo ha una struttura meramente confutativa, limitandosi il ricorrente ad insistere genericamente nella propria tesi, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici, ha rigettato l'eccezione sottolineando che, alla data dell'audizione del ricorrente, era stata acquisita la sola documentazione fiscale, avente un valore di per sè neutro, mentre le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen. sono state, comunque, assicurate nel corso della medesima audizione, una volta emersi indizi di reità a suo carico. 2. Il secondo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesse che l'art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. L'unica condizione posta dalla norma per il conseguimento di tale contributo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ad avviso del Collegio la Corte territoriale, senza operare alcun mutamento del fatto storico contestato al ricorrente, ha legittimamente riqualificato la condotta ascritta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., valorizzando il dato cruciale rappresentato dalla falsa rappresentazione del maggior volume del fatturato dell'anno 2019, falsità conseguita all'operazione di storno delle due fatture e alla loro retrodatazione ad aprile 2019. Si è, infatti, considerato che tale operazione di retrodatazione aveva determinato la rappresentazione di un dato cronologicamente difforme dalla realtà (v. p. 5) ovvero la percezione del corrispettivo fatturato nel mese di aprile 2019 anziché a maggio o giugno del 2019. La decisività di tale argomento non è in alcun modo scalfita dalla asserita regolarità fiscale dell'operazione che, quand'anche sussistente, non sarebbe idonea a elidere il dato della falsa rappresentazione dell'ammontare del "fatturato e dei corrispettivi" effettivamente percepiti nel mese di aprile 2019. 3 Il Consigliere estensore D Ja-Or--a--Trip-----Tre-- iccio Cc C 1 Va, infatti, considerato che l'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 fa riferimento non solo al dato contabile del volume del fatturato, ma anche ai corrispettivi percepiti nel mese di aprile 2019. L'impiego dell'endiadi fatturato/corrispettivi consente di ritenere che il parametro di riferimento idoneo a determinare l'erogazione del contributo era costituito dalla contrazione del volume di affari e delle entrate del mese di aprile 2020 rispetto a quanto conseguito per le prestazioni di beni e servizi effettuati nel mese di aprile 2019. Ciò trova conferma anche nella guida sul contributo a fondo perduto pubblicata dalla Agenzia delle Entrate (si veda www.agenziaentrate.gov.it ) nella quale si è precisato che «per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.» 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e meramente confutativo, avendo la Corte territoriale escluso, con motivazione non manifestamente illogica, la tenuità del fatto in ragione, soprattutto, dell'importo dell'erogazione conseguita, oltre che delle modalità della condotta (cfr. pagina 10). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. Ugo Ledonne, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna di NO AU per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen e rideterminato la pena inflitta in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. perché, nella qualità di legale rappresentante della M.F. Esortadora s.r.1., al fine di ottenere una maggiorazione del contributo pubblico previsto dall'art. 25 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), attraverso lo storno di due fatture emesse Penale Sent. Sez. 6 Num. 12506 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/02/2026 nel maggio 2019 e nel giugno del 2019, e l'emissione di analoghe due fatture di pari importo, riportanti quale data di emissione aprile 2019, aumentava il volume del fatturato del mese di aprile 2019 e percepiva indebitamente la somma di euro 11.857. 2. NO AU ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 63, 64 e 438, comma 6, cod. proc. pen. e travisamento della prova. Nel motivo si reitera l'eccezione di inutilizzabilità, non sanata dalla scelta del rito abbreviato, delle dichiarazioni rese dall'imputato il 9/2/2021, data in cui erano state già acquisiti sia le fatture indicate nel capo di imputazione che altri documenti, rendendosi, pertanto necessario che a tale audizione, si procedesse con le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. 2.2. Violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., 316-ter cod. pen. e 25 dl. n. 34 del 2020 nonché vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In primo luogo, si lamenta la modifica dell'imputazione in quanto, a fronte di una contestazione fondata sulla retrodatazione delle fatture al fine di conseguire il contributo, la Corte territoriale ha condannato l'imputato per un fatto diverso consistente nell'utilizzo delle due fatture per conseguire «un beneficio maggiore di quello dovuto». Si rileva, inoltre, che la motivazione è manifestamente illogica là dove ha affermato la colpevolezza dell'imputato pur ammettendo la veridicità delle due fatture e la correttezza fiscale dell'operazione di retrodatazione, elementi, questi, che avrebbero dovuto far escludere l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Aggiunge ancora il ricorrente che l'anticipazione delle fatture al mese di aprile 2019 è frutto di una mera casualità, non potendo lo stesso conoscere il contenuto del d.l. che sarebbe stato pubblicato solo successivamente. Detto contributo, dunque, è stato concesso sulla base di documenti veritieri e, prosegue il ricorrente, risulta contraddittoria la stessa affermazione della Corte territoriale che, dopo aver riconosciuto la correttezza formale e fiscale dell'operazione ed escluso la configurabilità di artifici o raggiri, ha affermato che il contributo fu conseguito sulla base di un'autodichiarazione mendace. 2.3. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che, pur ritenendo provata la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato, ha negato la tenuità del fatto in ragione della "professionalità nella commissione nel reato" e dell'entità delle somme percepite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, da un lato, investe questa Corte, sulla base di argomentazioni generiche, di un non consentito giudizio di merito relativo alla sussistenza o meno delle condizioni per l'assunzione della qualità di indagato, e, dall'altro lato, è comunque aspecifico in quanto non illustra la decisività delle dichiarazioni rese dal ricorrente. L'intero motivo ha una struttura meramente confutativa, limitandosi il ricorrente ad insistere genericamente nella propria tesi, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici, ha rigettato l'eccezione sottolineando che, alla data dell'audizione del ricorrente, era stata acquisita la sola documentazione fiscale, avente un valore di per sè neutro, mentre le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen. sono state, comunque, assicurate nel corso della medesima audizione, una volta emersi indizi di reità a suo carico. 2. Il secondo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesse che l'art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. L'unica condizione posta dalla norma per il conseguimento di tale contributo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ad avviso del Collegio la Corte territoriale, senza operare alcun mutamento del fatto storico contestato al ricorrente, ha legittimamente riqualificato la condotta ascritta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., valorizzando il dato cruciale rappresentato dalla falsa rappresentazione del maggior volume del fatturato dell'anno 2019, falsità conseguita all'operazione di storno delle due fatture e alla loro retrodatazione ad aprile 2019. Si è, infatti, considerato che tale operazione di retrodatazione aveva determinato la rappresentazione di un dato cronologicamente difforme dalla realtà (v. p. 5) ovvero la percezione del corrispettivo fatturato nel mese di aprile 2019 anziché a maggio o giugno del 2019. La decisività di tale argomento non è in alcun modo scalfita dalla asserita regolarità fiscale dell'operazione che, quand'anche sussistente, non sarebbe idonea a elidere il dato della falsa rappresentazione dell'ammontare del "fatturato e dei corrispettivi" effettivamente percepiti nel mese di aprile 2019. 3 Il Consigliere estensore D Ja-Or--a--Trip-----Tre-- iccio Cc C 1 Va, infatti, considerato che l'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 fa riferimento non solo al dato contabile del volume del fatturato, ma anche ai corrispettivi percepiti nel mese di aprile 2019. L'impiego dell'endiadi fatturato/corrispettivi consente di ritenere che il parametro di riferimento idoneo a determinare l'erogazione del contributo era costituito dalla contrazione del volume di affari e delle entrate del mese di aprile 2020 rispetto a quanto conseguito per le prestazioni di beni e servizi effettuati nel mese di aprile 2019. Ciò trova conferma anche nella guida sul contributo a fondo perduto pubblicata dalla Agenzia delle Entrate (si veda www.agenziaentrate.gov.it ) nella quale si è precisato che «per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.» 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e meramente confutativo, avendo la Corte territoriale escluso, con motivazione non manifestamente illogica, la tenuità del fatto in ragione, soprattutto, dell'importo dell'erogazione conseguita, oltre che delle modalità della condotta (cfr. pagina 10). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2026