Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 34112
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Massime1

L'obbligo, penalmente sanzionato dall'art.677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove attuato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, per cui nessun rilievo può assumere, ai fini dell'esclusione del reato, la brevità del termine concesso dal medesimo provvedimento per l'esecuzione dei lavori come pure il fatto che questi ultimi non siano specificati.

Commentario1

  • 1Contravvenzione per inosservanza dell'ordinanza che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2021

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 650; 677) L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. Il fatto Il Tribunale di Torre Annunziata condannava gli imputati alla pena di 400,00 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen.. In particolare, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano ad un'ordinanza emessa da un Sindaco finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli di un edificio di cui un imputato era …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 34112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34112
Data del deposito : 13 luglio 2001

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