Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
L'obbligo, penalmente sanzionato dall'art.677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove attuato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, per cui nessun rilievo può assumere, ai fini dell'esclusione del reato, la brevità del termine concesso dal medesimo provvedimento per l'esecuzione dei lavori come pure il fatto che questi ultimi non siano specificati.
Commentario • 1
- 1. Contravvenzione per inosservanza dell'ordinanza che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2021
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 650; 677) L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. Il fatto Il Tribunale di Torre Annunziata condannava gli imputati alla pena di 400,00 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen.. In particolare, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano ad un'ordinanza emessa da un Sindaco finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli di un edificio di cui un imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 34112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34112 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/07/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GI - Consigliere - N. 04987
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 009649/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN GI MA LA N. IL 29/09/1943
avverso SENTENZA del 10/02/2000 TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO Ritenuto che con sentenza del 10 febbraio 2000 il tribunale monocratico di Palermo affermava la responsabilità di MU GI AR CO per il reato di cui all'art. 677, comma 3, c.p. per non avere nella qualità di proprietario obbligato alla conservazione ed alla vigilanza di una costruzione provveduto ad effettuare i lavori necessari al proprio edificio che minacciava rovina, con pericolo per le persone, condannandolo alla pena di lire seicentomila di ammenda;
che il MU, per mezzo del difensore avv. Roberto Tricoli, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, nei confronti della indicata sentenza, denunziando la mancanza di motivazione in quanto il tribunale non avrebbe considerato che egli si trovava nella impossibilità di eseguire i lavori sia a causa del brevissimo termine concessogli con l'ordinanza sindacale (giorni venti), sia a causa della mancanza di specificazione delle opere di consolidamento che avrebbe dovuto eseguire;
considerato che l'art. 677 c.p. impone, per motivi di incolumità pubblica, a carico di colui che è obbligato per legge "alla conservazione o alla vigilanza di un edificio" l'obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo derivante dalla rovina della costruzione, indipendentemente da qualsiasi intervento coattivo dell'amministrazione comunale (o di altre amministrazioni), per cui nella specie, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. il provvedimento dell'autorità (nella specie l'ordinanza sindacale) non si pone come genetico di un obbligo di fare, ma come ricognitivo dell'inosservanza di un obbligo (di fare) da parte del ricorrente, sul quale incombe anche l'obbligo di stabilire la natura dei lavori da eseguire e il tempo in cui questi debbono essere eseguiti;
che, pertanto, l'assunta brevità del termine e l'assunta genericità dei lavori indicati nell'ordinanza sindacale non rilevano ai fini della consumazione del reato, che, anzi, doveva ritenersi già perfezionato in tutti i suoi elementi nel momento in cui era stato accertato che il ricorrente non aveva eseguito i lavori necessari per evitare il pericolo di rovina;
che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.;
che per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, in considerazione della manifesta pretestuosità dell'impugnazione, al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in lire un milione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2001