Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Dà luogo ad una nulla relativa, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, l'assenza nella citazione dinnanzi al giudice di pace di uno dei requisiti previsti dalla legge, e specificamente dell'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 20748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20748 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 880
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 42780/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI GI NZ MARIO, N. IL 21/02/1953;
avverso la sentenza n. 15/2008 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 25/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Donati;
udito il difensore avv. Pisani.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Di IA NU avverso la sentenza in data 25 maggio 2009 con la quale il Tribunale di Bologna, su impugnazione della parte civile AS MO e del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza assolutoria del Giudice di pace ed ha affermato la sua responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e minacce consumati il 26 settembre 2003.
La colpevolezza del ricorrente è stata riconosciuta sulla base delle affermazioni della persona offesa, reputate logiche e coerenti oltre che confortate dalle conformi affermazioni del teste CH IC il quale aveva riferito di aver saputo dallo stesso Di IA che costui, nel corso di un alterco con la dipendente AS, l'aveva offesa con frasi che la donna aveva trascritto su un foglio, poi mostrato allo stesso CH.
Deduce:
1) la violazione degli artt. 576 e 577 c.p.p.. La parte civile aveva proposto impugnazione nel novembre 2006, dopo la riforma introdotta con L. n. 46 del 2006, riforma che aveva portato alla abrogazione della norma (art. 577 c.p.p.) che la legittimava, nel processo per diffamazione, ad impugnare la sentenza anche agli effetti penali. Ne derivava che l'appello in questione, ammesso dall'ordinamento solo agli effetti civili, doveva nella specie essere dichiarato inammissibile poiché proposto senza alcun richiamo alla specificità della azione risarcitoria ed essendo stato viceversa limitato alla richiesta di affermazione della responsabilità penale dell'imputato;
2) la violazione dell'art. 585 c.p.p., comma 4. Sebbene la parte civile avesse depositato, il 1 dicembre 2008, motivi nuovi chiedendo per la prima volta la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, tale richiesta avrebbe dovuto essere considerata inammissibile poiché accedeva ad un ricorso inammissibile per quanto detto sopra;
3) la nullità del decreto di citazione a giudizio (in primo grado) per mancata indicazione delle circostanze sulle quali il teste CH avrebbe dovuto deporre e per mancato inserimento della persona offesa fra i soggetti da esaminare quali testi (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20). La inammissibilità delle due testimonianze era stata riconosciuta dal Giudice di pace il quale, però, aveva comunque proceduto all'esame dei citati soggetti avvalendosi dei poteri integrativi della istruttoria previsti dall'art. 507 c.p.p.. La descritta situazione avrebbe comunque dovuto comportare, in radice, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi del menzionato D.Lgs., art. 20, comma 6;
4) il vizio di motivazione.
I giudici dell'appello non avevano considerato che le accuse mosse dalla AS al ricorrente avrebbero dovuto, a suo dire, trovare conferma nella deposizione della teste VI. Era vero però che la teste in questione aveva smentito la AS, affermando di non avere sentito nulla.
Il Tribunale, dal canto suo, aveva travisato tale deposizione, interpretandola erroneamente come compatibile con le affermazioni della persona offesa e non escludente il fatto-reato. Anche la deposizioni del teste CH nulla aveva potuto aggiungere di decisivo posto che si era trattato di persona non presente ai fatti. In più la sua deposizione era risultata ricca di contraddizioni e di vuoti mnemonici. Avrebbe dovuto pertanto trovare maggiore spazio nella valutazione dei giudici l'affermazione dell'imputato il quale aveva negato di avere avuto un diverbio con la AS nei termini da questa descritti. Era emerso piuttosto, proprio dai documento prodotti dalla parte civile, che le divergenze con la donna avevano trovato legittimo sfogo in corrispondenza formale con i superiori gerarchici.
In data 15 marzo 2010 la parte civile ha fatto pervenire una memoria di replica.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Al primo e al secondo motivo deve replicarsi, come richiesto anche nella memoria della parte civile, con l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso, secondo cui poiché solo quando pronunzia sentenza di condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, ma anche contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunziata nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, la affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Nè tale atto di impugnazione deve, necessariamente, contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento (Rv. 212934; conf. Rv. 224932; Rv. 245392; analogamente v. Rv. 201642). Nella specie non è contestato che la parte civile abbia manifestato la volontà di richiedere il risarcimento del danno, formulando la relativa domanda nella fase delle conclusioni.
In riferimento alla specifica situazione processuale sopra descritta, comunque, la questione trova soluzione anche nel fatto che il giudizio di impugnazione era stato validamente instaurato dal gravame del pubblico ministero, dovendosi ricordare in proposito l'insegnamento delle Sezioni unite secondo le quali il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, Sentenza n. 30327 del 10/07/2002 Ud. (dep. 11/09/2002) Rv. 222001).
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20. comma 6 prevede la nullità della citazione dinanzi al giudice di pace quando manchi del tutto uno dei requisiti previsti nel precedente comma 2, ossia, tra gli altri, quello costituito dalle fonti di prova di cui si richiede l'ammissione.
Si tratta però di una nullità relativa che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Rv. 243949; Massime precedenti Conformi: N. 45333 del 2005 Rv. 232739).
D'altra parte, non avrebbe potuto essere dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio sulla base del rilievo che esso non contiene l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame dei testi di cui si chiede l'ammissione, dal momento che tale mancanza deve ritenersi produttiva soltanto della inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non della nullità del decreto di citazione (Rv. 232920).
Infine l'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile. Esso si risolve in una censura alla ricostruzione del fatto così come del tutto plausibilmente e coerentemente, invece, accreditata dal giudice del merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle affermazioni del teste CH.
Le critiche rivolte alla motivazione, infatti, finiscono per sollecitare del tutto impropriamente al giudice della legittimità una valutazione del risultato di prova che si sostituisca a quella invece riservata al giudice del merito e che è insindacabile se effettuata, come nella specie, in modo coerente e logico. Non si versa in particolare, nell'area del travisamento del fatto, quando, come accade nel ricorso, tal genere di vizio della motivazione venga evocato per richiedere alla Corte di interpretare diversamente il senso delle dichiarazioni di una teste, già esaminate e apprezzate dal Tribunale con ragionamento che, se anche la difesa giudica opinabile, tuttavia resta immodificabile da parte della Cassazione quando sia rispettoso dei criteri della logica interna e della razionalità.
Non è luogo a provvedere, per inammissibilità del motivo, infine, sulla richiesta, formulata per la primo volta in udienza dalla difesa del ricorrente, di dichiarare inammissibile l'appello del PM. Si tratta infatti di un motivo del tutto nuovo, in quanto tale non consentito nella detta sede.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in base alla notula depositata, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010