Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9521
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In relazione ad obbligazioni risarcitorie derivanti dalla illegittima occupazione di un fondo e dallo sfruttamento di esso mediante l'esercizio di un'attività di cava da parte dell'occupante abusivo, una delle voci di danno è costituita dal prelievo del materiale di cava dal fondo, con conseguente depauperamento del proprietario; tale danno si verifica nel momento in cui avviene l'estrazione e, ove questa si protragga nel tempo, per tutto il periodo di essa in relazione al susseguirsi delle operazioni estrattive, con la conseguenza che, essendo il danno costituito dal valore commerciale del materiale estratto detratte le spese di estrazione, e verificandosi esso nel momento dell'estrazione, il risarcimento per equivalente va rapportato a quel tempo, espresso poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo, giacché il risarcimento per equivalente deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del verificarsi del danno, senza che possano andare a nocumento o a vantaggio del danneggiato i mutamenti di valore del materiale abusivamente asportato, ed avendo la rivalutazione monetaria l'unico scopo di conservare inalterato, dal punto di vista monetario, detto valore.

In tema di cave, la legge Reg. Lombardia n. 18 del 1982, modificata dalla Legge Reg. n. 27 del 1982, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di cava, assoggettandola, se svolta dal proprietario del suolo, al rilascio di un'autorizzazione, con previsione, in caso di decadenza per mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione, della possibilità di acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della Regione; ne consegue che, qualora sia stato annullato il provvedimento che fissava al proprietario della cava un termine per l'inizio del suo sfruttamento, egli viene a trovarsi nella situazione precedente all'emissione di tale provvedimento e il suo diritto di proprietà si presenta integro, ancorché gravato dal preesistente vincolo di utilizzazione e sfruttamento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9521
    Data del deposito : 8 settembre 1999

    Testo completo