Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 2
In relazione ad obbligazioni risarcitorie derivanti dalla illegittima occupazione di un fondo e dallo sfruttamento di esso mediante l'esercizio di un'attività di cava da parte dell'occupante abusivo, una delle voci di danno è costituita dal prelievo del materiale di cava dal fondo, con conseguente depauperamento del proprietario; tale danno si verifica nel momento in cui avviene l'estrazione e, ove questa si protragga nel tempo, per tutto il periodo di essa in relazione al susseguirsi delle operazioni estrattive, con la conseguenza che, essendo il danno costituito dal valore commerciale del materiale estratto detratte le spese di estrazione, e verificandosi esso nel momento dell'estrazione, il risarcimento per equivalente va rapportato a quel tempo, espresso poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo, giacché il risarcimento per equivalente deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del verificarsi del danno, senza che possano andare a nocumento o a vantaggio del danneggiato i mutamenti di valore del materiale abusivamente asportato, ed avendo la rivalutazione monetaria l'unico scopo di conservare inalterato, dal punto di vista monetario, detto valore.
In tema di cave, la legge Reg. Lombardia n. 18 del 1982, modificata dalla Legge Reg. n. 27 del 1982, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di cava, assoggettandola, se svolta dal proprietario del suolo, al rilascio di un'autorizzazione, con previsione, in caso di decadenza per mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione, della possibilità di acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della Regione; ne consegue che, qualora sia stato annullato il provvedimento che fissava al proprietario della cava un termine per l'inizio del suo sfruttamento, egli viene a trovarsi nella situazione precedente all'emissione di tale provvedimento e il suo diritto di proprietà si presenta integro, ancorché gravato dal preesistente vincolo di utilizzazione e sfruttamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IO, LI AU, LI IO, CAVA DI FONTANELLE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCRINO 25, presso l'avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI VALCAVI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AG AN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PORCU, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Porcu, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 NG NI, con citazione 22 giugno 1985, conveniva dinanzi al Tribunale di Varese la s.r.l. Cava di Fontanelle, IO OL, in proprio e quale legale rappresentante della società, OR ed UG OL, eredi con IO OL di IO OL, nonché IA AN, erede di quest'ultimo. L'attore premetteva che la ditta IO OL aveva chiesto al Distretto minerario di Milano, in data 18 marzo 1969, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 620 del 1955, la concessione del giacimento di ghiaia e sabbia esistente nei terreni del NI in Vedano Olona, mapp. 1977 e 1884. Veniva quindi assegnato termine al NI per l'inizio dello sfruttamento, con avvertimento che, in difetto, il terreno sarebbe stato dato in concessione temporanea alla ditta OL. Il NI proponeva avverso tale provvedimento ricorso al Ministero dell'industria, che lo accoglieva in data 28 gennaio 1971. Nel frattempo, con decreto 29 agosto 1970, l'Ispettore capo del distretto aveva concesso alla ditta OL la coltivazione della cava, limitatamente al mappale 1977. Il NI proponeva ricorso anche avverso tale provvedimento, che veniva annullato in data 5 luglio 1971 dal Ministro. La ditta OL impugnava i provvedimenti ministeriali dinanzi al Consiglio di Stato, che rigettava il ricorso. Nel frattempo decedeva IO OL e la ditta individuale veniva trasformata in s.r.l., con la denominazione di Cava di Fontanelle.
Nel giudizio promosso il NI chiedeva fosse dichiarato che i convenuti si erano illegittimamente impossessati del terreno e che gli stessi, in solido e gli eredi pro-quota, fossero condannati al rilascio e al risarcimento dei danni per l'occupazione. Inoltre, essendo stato totalmente asportato il materiale da cava, modificando la natura del terreno, chiedeva la loro condanna al risarcimento anche dei danni subiti sotto tale profilo, con una provvisionale di 300.000.000.
Si costituivano in giudizio la s.r.l. Cava di Fontanelle e IO OL, contestando l'ammontare del risarcimento richiesto. In seguito il NI rinunciava alla domanda nei confronti della signora IA AN.
Esperite due consulenze tecniche, il Tribunale, con sentenza n. 628 del 1993, ritenuta la illegittimità, dal 19 agosto 1971 dell'impossessamento del terreno da parte di IO OL e della procrastinata detenzione da parte della società Cava di Fontanelle, accoglieva la domanda di rilascio e liquidava il danno nella misura complessiva di lire 204.176.700, con gli interessi legali dal 22 maggio 1992.
La sentenza veniva impugnata dal NI, che censurava i criteri di calcolo del danno seguiti, chiedendo la liquidazione di una maggior somma. Si costituivano IO OL e la società Cava di Fontanelle resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, chiedendo che il danno fosse determinato in un minore importo.
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 10 gennaio 1997, liquidava il danno nella maggior somma di lire 602.222.000, oltre la rivalutazione monetaria dal maggio 1992 e gli interessi legali dal 22 maggio 1992 al saldo sulla somma rivalutata anno per anno.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte OL IO, UG, OR e la s.r.l. Cava di Fontanelle, con atto notificato il 2 febbraio 1998, formulando cinque motivi di gravame. Il NI resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.2041, 2042, 2043, 2056 e 2058 cod. civ. Si deduce al riguardo che la Corte di appello avrebbe cumulato e duplicato due distinte azioni, di arricchimento senza causa e di risarcimento del danno, tra loro contraddittorie e incompatibili. Ciò in quanto avrebbe liquidato sia il valore dei frutti pendenti, sia quello di un loro supposto incremento nel tempo, aggiungendovi i danni per la indisponibilità del terreno e per la estrazione del materiale inerte dal suolo, senza tenere conto che il proprietario non era munito di permesso di estrazione ne' era titolare di un'azienda per la estrazione, così confondendo il danno dell'attore con l'arricchimento del convenuto. In particolare i frutti sono stati quantificati in lire 1.175.000, non si sarebbe tenuto conto delle opere compiute, per un valore di lire 77.000.000 e si sarebbe liquidato il danno nella misura di lire 602.222.000, tenendosi conto del materiale estratto come se l'attore disponesse di una licenza estrattiva, dell'attrezzatura per la estrazione, e potesse compiere le estrazioni con la stessa estensione dei convenuti. Il motivo è infondato.
La Corte di appello, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, ha motivatamente identificato la serie di danni che ha ritenuto in relazione causale con l'illecito protrarsi dell'occupazione e dello sfruttamento del suolo da parte dei convenuti e del loro dante causa, e ciò ha fatto in applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod.civ., senza affatto cumulare l'azione di risarcimento con quella di indebito arricchimento, avendo giudicato titolo per la liquidazione di ciascuna voce di danno unicamente il fatto illecito dell'occupazione del fondo e dell'indebita estrazione del materiale inerte da esso, ragionevole e conforme a diritto essendo, in particolare, l'avere quantificato il danno sulla base della quantità di materiale estratto abusivamente dal fondo, in ciò essendo consistito, fra l'altro, l'illecito ed essendo di per sè danno tale illecito prelievo, che non consente la restituzione del terreno nel suo stato di fatto originario, cosicché il risarcimento per equivalente doveva - come ha ritenuto la corte di appello - reintegrare il danneggiato del valore di tale materiale, a nulla rilevando che egli, ove avesse esercitato attività di cava, avrebbe potuto estrarne una quantità minore.
Quanto alla valutazione dei frutti, essa è stata compiuta dalla Corte di appello, secondo quanto emerge dalla sentenza, con riferimento ai frutti pendenti prima della escavazione, sulla base delle risultanze della c.t., con motivazione di fatto della quale non vengono evidenziati vizi logici e quindi incensurabile in questa sede.
Riguardo alla dedotta mancata detrazione della somma di lire 77.000.000 per lavori effettuati sul terreno, la censura così come prospettata è inammissibile in questa sede, concretizzandosi nella deduzione del mancato esame di un punto decisivo, in relazione al quale non vengono indicate le emergenze processuali relative a detta somma - della quale non è cenno in sentenza - che non sarebbero state esaminate.
2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 840 cod. civ., della legge n. 752 del 1982 e "delle leggi regionali in materia di attività estrattiva del sottosuolo", nonché la confusione fra danno emergente e lucro cessante. La Corte di appello avrebbe violato l'art. 840, in base al quale in materia di cave e miniere la proprietà del suolo non si estenderebbe al sottosuolo. Secondo il ricorrente, non avendo l'attore intrapreso lo sfruttamento della cava nel termine assegnatogli, il sottosuolo era entrato a far parte del demanio regionale, cosicché non era ipotizzabile in suo favore un risarcimento del danno per lo sfruttamento del sottosuolo da parte di terzi, in quanto non era più di sua proprietà. Il risarcimento, pertanto, andava limitato al valore dei frutti e non poteva includere il mancato guadagno da un'attività estrattiva che l'attore non aveva ne' titolo giuridico, ne' attrezzatura imprenditoriale per compiere.
Il motivo è inammissibile.
L'art. 840 cod. civ., nello statuire che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che si contiene e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, ma che tale "disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere", rinvia per il regime del sottosuolo, ove formi oggetto di cava, alle legislazione speciale in materia.
In proposito l'art. 45 del R. D. n. 1443 del 1927, nel disciplinare le cave, dispose che esse "sono lasciate nella disponibilità del proprietario del suolo" e pertanto non ne soppresse il diritto di proprietà, limitandosi ad incidere sul suo contenuto vincolando il proprietario alla coltivazione della cava e prevedendo che solo ove egli non intraprendesse "la coltivazione della cava, o non desse ad essa sufficiente sviluppo", l'Amministrazione mineraria, dopo avergli assegnato un termine a tal fine e questo fosse decorso senza che egli avesse intrapreso il su detto sfruttamento, potesse dare la cava in concessione a terzi.
La su detta disposizione, entrata in vigore la Costituzione, che all'art. 117 attribuisce alle regioni a statuto ordinario competenza legislativa concorrente in materia di cave, è divenuto principio generale della materia, al quale dette regioni debbono ispirare la loro legislazione.
La Regione Lombardia, nella quale si trova il bene in questione, emanò al riguardo la legge n. 18 del 1982, modificata dalla legge n. 27 dello stesso anno - successive ai fatti di causa - con la quale disciplinò l'esercizio dell'attività di cava, assoggettata, se svolta dal proprietario del suolo, ad autorizzazione (artt. 11 e segg.). All'art. 20 detta legge stabilì che solo in caso di decadenza pronunciata per mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario dell'area, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile delle Regione dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.
Ne deriva che, in caso di annullamento del provvedimento con il quale sia stato fissato al proprietario della cava un termine per l'inizio del suo sfruttamento, il proprietario viene a trovarsi nella situazione quo ante, e il suo diritto di proprietà si presenta come integro, ancorché gravato dal preeseistente vincolo di utilizzazione e sfruttamento.
Nel caso di specie risulta dalla narrativa della sentenza impugnata che il proprietario del terreno in questione impugnò il provvedimento con il quale gli era stato assegnato un termine per l'inizio dello sfruttamento della cava, e tale provvedimento fu annullato, in sede amministrativa, con decisione confermata in sede giurisdizionale. Sul punto nessuna contestazione risulta proposta dagli odierni ricorrenti in sede di merito, ne' in questa sede sotto il profilo di mancato esame di domande o punti decisivi, cosicché il motivo in esame, presupponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a base della decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.
3 Il terzo motivo è articolato in tre profili. Con il primo si denuncia la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del danno, in quanto la Corte di appello lo ha liquidato con riferimento al momento della perizia (1992) e non con riferimento al momento, di gran lunga anteriore, del verificarsi del danno. Con il secondo profilo si denuncia una ulteriore violazione delle su dette norme per avere la Corte supposto che l'attore avrebbe potuto estrarre la stessa quantità dei convenuti, che in quanto proprietari dei terreni limitrofi non erano tenuti alla osservanza delle distanze della cava rispetto ai loro confini. Con il terzo profilo si denuncia la violazione di dette norme per non avere la Corte detratto dal risarcimento i costi industriali e commerciali indispensabili per realizzare il lucro cessante. Il motivo è fondato in relazione al primo profilo, con assorbimento dei successivi.
Nella liquidazione del danno per equivalente, in relazione ad obbligazioni risarcitorie aventi ad oggetto, come quella di specie, la illegittima occupazione di un fondo e lo sfruttamento di esso da parte dell'occupante abusivo, attraverso l'esercizio di un'attività di cava, una delle voci di danno è costituita dall'avere l'occupante abusivo prelevato dal fondo il materiale di cava impossessandosene, così procurando un depauperamento del proprietario. Il danno, peraltro, si verifica nel momento in cui detta estrazione avviene e, ove si protragga nel tempo, per tutto il periodo di essa, in relazione al susseguirsi delle operazioni estrattive. Ne consegue che, essendo il danno costituito dal valore commerciale del materiale, detratte le spese di estrazione, e verificandosi esso al momento dell'estrazione, il risarcimento per equivalente va rapportato al valore a quel tempo, esprimendolo poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo, poiché il risarcimento per equivalente deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del verificarsi del danno, senza che possano andare a vantaggio o a nocumento del danneggiato i mutamenti del valore del materiale abusivamente asportato - come avviene ove detto valore, secondo quanto ha fatto la Corte di appello, sia calcolato in relazione al momento della perizia, nel caso di specie avvenuta molti anni dopo - ed avendo la rivalutazione monetaria l'unico scopo di conservare inalterato, dal punto di vista monetario, detto valore (in relazione a fattispecie diverse, ma con l'enunciazione di principio estensibile al caso di specie, Cass. SS.UU. 25 settembre 1997, n. 9396; 26 febbraio 1992, n. 2383). Nel caso di specie risulta dal modo in cui nella motivazione della sentenza si perviene al calcolo dell'indennizzo, che esso fu effettuato con riferimento ai prezzi del materiale estratto e dei costi di estrazione con riferimento all'epoca della perizia (1992) e non all'epoca delle escavazioni abusive, con successiva rivalutazione monetaria del relativo importo.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale profilo del motivo.
Il secondo profilo del motivo ripete quanto in parte già sostenuto con il primo motivo in ordine alla pretesa limitazione del danno risarcibile alla quantità di materiale che il proprietario della cava avrebbe potuto estrarre, e va rigettato per la ragione già sopra esposta, essendo consistito il danno nell'illecito prelievo dell'intero materiale asportato cosicché, non essendo possibile la restituzione del terreno nel suo stato di fatto originario, il risarcimento per equivalente va stabilito, come sopra detto, in relazione al valore di tale materiale, del cui illecito prelievo il danneggiato deve essere reintegrato, a nulla rilevando che egli, ove avesse esercitato attività di cava, avrebbe potuto estrarne una quantità minore.
Il terzo profilo del motivo va dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo profilo.
4 Con il quarto motivo si denuncia la violazione del principio della compensatio lucri cum damno, non avendo la Corte di appello detratto dalla somma liquidata l'incremento del valore urbanistico dell'area conseguente al mutamento della configurazione del terreno in seguito all'attività estrattiva. Si adduce che la motivazione della sentenza, sulla ritenuta carenza di prova del nesso di causalità fra detto incremento di valore e l'attività estrattiva sarebbe insufficiente e contraddittoria.
Il motivo è infondato. Premesso che trattasi di accertamento di fatto, riservato alla Corte di appello in via esclusiva quanto alle valutazioni di merito inerenti alla esistenza del su detto nesso di causalità, la motivazione addotta per negare la prova del nesso di causalità - fondata sull'ininfluenza sulle scelte urbanistiche della pubblica amministrazione dei lavori di escavazione - non appare incongrua (nè i ricorrenti spiegano per quale motivo lo sarebbe) e, come tale, è insuscettibile di censura in questa sede. Quanto al quinto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere attribuito all'attore il cumulo fra rivalutazione e interessi per il periodo successivo al 1992, esso va dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento, per quanto di ragione, del terzo.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo. Rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo. Dichiara assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 29 aprile 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1999.