Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2004, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SA NC, AG TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ARNABOLDI, difesi dall'avvocato BENNARDO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA OS, RE OSLIA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 3487/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 22/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto dei primi tre motivi del ricorso, accoglimento del quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18.5.96 i coniugi CO Di SA e ER GA, comproprietari di una unità facente parte dell'edificio sito in San Cipirello, via Di Martino 13 - 15 deducendo che, dal 22.6.73, detto immobile aveva utilizzato l'acqua fornita da un serbatoio collocato sul lastrico solare dell'edificio adiacente di proprietà di SO e OS Calabrese;
che queste avevano arbitrariamente interrotto il collegamento delle tubazioni dal serbatoio all'immobile di proprietà dei ricorrenti, le convenivano davanti al Pretore di Palermo, chiedevano di essere reintegrate nel possesso della servitù, con condanna delle convenute al ripristino delle tubazioni dismesse.
Le convenute, costituitesi, contestando la domanda, asserendo che i ricorrenti non avevano mai esercitato un possesso autonomo corrispondente all'esercizio della servitù, avendo solo nel 1987 proceduto a collocare il serbatoio sul lastrico di copertura dell'immobile di loro proprietà, suscitando la loro diffida alla sua rimozione. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti alla rimozione del serbatoio.
Escussi testi, il Pretore con sentenza 17.12.98 rigettava le domande proposte dalle parti e compensava le spese di lite per un terzo ponendo le restanti a carico delle ricorrenti.
Su impugnazione principale degli attori ed incidentale delle convenute, il Tribunale di Palermo, con sentenza 22.6.2000, rigettava gli appelli e condannava gli appellati al pagamento delle spese del grado.
Afferma il Tribunale che nessuna prova è stata acquisita circa la collocazione della cisterna al 1973 o al 1976, data dall'acquisto dell'immobile da parte dei Di SA: nessuno dei testi escussi ha riferito tale circostanza tranne il figlio dei Di SA che nel 1988 aveva appena otto anni;
tutti gli altri non hanno riferito circostanze anteriori al 1993.
Inoltre il Tribunale rileva che dopo la diffida del 1988 le appellate nel 1989 eliminarono le tubazioni di raccordo fra la cisterna e l'immobile e che tempo prima avevano rimosso un secondo recipiente gettandolo in strada: che, come riferito dal teste Bonfiglio, il quale su incarico del Di SA era salito sul tetto delle SO per collocare un recipiente in eternit ricevendo le proteste delle e l'intimazione a non continuare l'installazione, lo stesso Di SA, riconoscendo la proprietà dell'area in capo alle SO, aveva asserito di aver ricevuto dalle stesse il permesso di collocare il serbatoio su quell'area.
Conclude il Tribunale affermando che essendo stata la condotta delle SO sempre improntata a contrastare la presenza e l'utilizzo del serbatoio dal 1988 sino al 1995, nonché a negare l'esistenza di un autonomo possesso esercitato dai Di SA, (come confermato dell'asserzione di questi, riferite dal teste Bonfiglio, di aver ottenuto il permesso delle SO per accedere al tetto), deve escludersi che sussistano i presupposti per configurare una situazione possessoria tutelabile.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i Di SA. Nessuna attività difensiva hanno svolto le SO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
l)- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cc. e del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Per essere il Tribunale incorso in errore nella valutazione delle prove, ritenendo erroneamente: A) che la teste ON TT, nella sua deposizione, avesse fatto riferimento al primo serbatoio collocato da tempo (dal 73) sul lastrico solare, dell'edificio adiacente di proprietà delle resistenti, anziché al secondo serbatoio collocato solo successivamente;
B) che il teste Di SA SE il quale aveva espressamente confermato la collocazione del primo serbatoio fin dall'epoca della sua infanzia, avesse nel 1988 nove anni, mentre ne aveva diciotto e quindi i suoi ricordi non erano quelli di un infante;
ciò, nonostante fosse stato inequivocabilmente accertato: a) che l'immobile di proprietà dei ricorrenti era stato servito fin dal 26.6.73 da un serbatoio in eternit, di litri 500, posto sull'immobile attiguo di proprietà delle resistenti, attraverso la collocazione di tubazioni sul muro perimetrale del fabbricato;
B) che le resistenti, con la diffida 25.11.88, sollecitando i ricorrenti a rimborsare alcune spese sostenute per loro conto, li avesse invitati a togliere il serbatoio d'acqua dal lastrico solare dove si trovava, senza che a tale diffida seguisse alcunché; e) che solo dopo diversi anni era stato collocato, nell'ottobre 93 un secondo serbatoio, arbitrariamente rimosso dalle resistenti nel 95;
2)- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cc. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
- per avere il Tribunale, nonostante fosse stato accertato che le resistenti avevano interrotto il collegamento idrico fra il serbatoio e l'abitazione dei ricorrenti, erroneamente escluso che tale esercizio del possesso della servitù avesse rilevanza giuridica ai fini della tutela possessoria, pure essendo l'esercizio suddetto, avvenuto senza alcuna opposizione da parte del proprietario da oltre un anno, il che costituiva esplicita accettazione della servitù già esercitata dai ricorrenti.
3)- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela possessoria nonostante:
A)- lo spoglio si fosse verificato con la recinzione dei tubi di collegamento dal serbatoio all'abitazione dei ricorrenti;
B)- il primo serbatoio fosse rimasto in sito, con le relative tubazioni, anche dopo la rimozione del secondo serbatoio e ciò costituisse esplicita conferma dell'esercizio di fatto della servitù a favore dei ricorrenti;
C)- le stesse ricorrenti, attraverso dichiarazioni spontanee, avessero confermato il collegamento del serbatoio all'immobile dei ricorrenti;
4)- la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.;
per avere il Tribunale, nonostante la parziale soccombenza reciproca delle parti: A) non compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio;
B) condannato nel dispositivo gli appellanti al pagamento delle spese del grado, dopo aver, nella parte motiva della sentenza, affermato che sussistevano giusti motivi per compensare. I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
I ricorrenti, infatti, proponendo una diversa lettura delle dichiarazioni dei testi escussi, ritengono che la dedotta dimostrazione dell'esistenza di un serbatoio sul lastrico solare di proprietà delle SO, collegato con tubazioni alla propria abitazione fin dal 1973, e l'arbitraria rimozione di tali tubazioni da parte delle SO, comprovi sia il loro possesso della servitù di prelevare acqua da quel serbatoio, sia lo spoglio della servitù che essi avrebbero subito dalle SO.
La tesi dei ricorrenti è completamente smentita dallo accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata secondo la quale l'istruzione probatoria effettuata non solo non ha consentito di accertare che la cisterna sia stata collocata sul lastrico solare delle SO fin dal 1973 - 1976 (non risalendo le circostanze riferite dai testi a periodi anteriori al 1993); ma ha, viceversa, evidenziato che le SO dal 1988 al 1995 hanno sempre contrastato l'utilizzo del serbatoio, con diffide, proteste, rimozione forzata di altra cisterna, installazione di una ringhiera di protezione volta ad impedire l'accesso alla loro proprietà.
Il Tribunale ha, pertanto, escluso che anche sul "primo" serbatoio i Di SA abbiano esercitato un potere di fatto espresso in una attività corrispondente all'esercizio di una servitù di presa d'acqua, mettendo in evidenza come pur nella difficoltà di esercitare un controllo continuo in relazione allo stato dei luoghi, le reazioni delle SO ai tentativi dei Di SA di servizi del serbatoio, si siano manifestate in ogni occasione utile, trovando conferma, anche, nella testimonianza dell'idraulico Bonfiglio che, riferendo della condotta delle SO, apprese dallo stesso Di SA che l'accesso al tetto era a questi consentito su permesso delle resistenti.
Sulla base dei fatti, così come accertati in sentenza, in seguito alla valutazione delle prove, istituzionalmente rimessa al giudice di merito e correttamente motivata (irrilevante deve, infatti, ritenersi la circostanza della vera età del teste Di SA, essendo state le sue dichiarazioni valutate, in ogni caso vaghe ed imprecise), le censure proposte con i motivi in esame si risolvono nella pretesa, inammissibile in questa sede, di sollecitare una diversa valutazione dei fatti, senza minimamente incidere sulla ratio decidendi del Tribunale che ha, legittimamente negato la tutela possessoria ai Di SA non avendo essi provato di godere di un potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù, e quindi che l'accesso al serbatoio rientrasse nella loro libera disponibilità, in contrasto con il diritto delle SO.
I motivi esaminati, vanno, pertanto, respinti.
In ordine al quarto motivo di ricorso, mentre è infondato il profilo sub A) della censura essendo il potere di compensare le spese del giudizio, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito;
è fondato il profilo sub B) dello stesso motivo, per essere contenuta nel dispositivo della sentenza una decisione (quella di condanna alle spese del giudizio a carico degli appellanti) in contrasto con quella espressa nella motivazione della sentenza impugnata (di compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi).
Poiché, infatti, la portata precettiva della sentenza non è limitata a quanto risulta dal dispositivo, ma deve ricavarsi anche dalla motivazione, il contrasto evidenziato fra dispositivo e motivazione si risolve in un vizio, sul punto, della sentenza, vizio che incide sulla ratio decidendi della stessa, rendendola contraddittoria e, quindi, illogica.
Il motivo di ricorso va, quindi accolto nei limiti esposti e la sentenza va cassata in relazione al profilo accolto del motivo in esame, con rinvio, anche per spese, alla corte di appello di Palermo che provvedere ad esaminare la controversia sul punto della liquidazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie per quanto di ragione il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004