Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza che abbia dichiarato la inammissibilità di un precedente ricorso straordinario sul presupposto che la relativa disciplina non si applicasse ai provvedimenti antecedenti all'entrata in vigore dello stesso art. 625-bis, in quanto mirato a sindacare una decisione di diritto non riesaminabile mediante la speciale impugnazione straordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2003, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1979
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 41275/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN, nato in [...] il [...];
contro la sentenza pronunciata, il 26 settembre 2003, dalla Sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. RITENUTO
che la seconda sezione di questa Corte, con sentenza 26 settembre 2003, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da EL AN ex art. 625 bis c.p.p. avverso la decisione 10 dicembre 1996 che, a sua volta, dichiarò inammissibile l'impugnazione presentata contro il provvedimento del 15 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Lecce;
che, con atto del 15 ottobre 2003, EL AN ripone le medesime questioni oggetto del precedente ricorso trattato e deciso il 26 settembre 2003 dalla seconda sezione di questa Corte e riguardanti la decisione resa il 10 dicembre 1996 e, in particolare, chiede che venga riesaminato il suo ricorso presentato nel dicembre 1995 ex art. 625 bis c.p.p. avverso il provvedimento 15 novembre 1995 della Corte d'appello di Lecce;
che, con successiva memoria presentata il 27 novembre 2003, e qui pervenuta in prossimità dell'udienza, EL AN sollecita l'esame dei motivi posti a fondamento del ricorso del suo ricorso del dicembre 1995 e si riferisce alla requisitorio svolta il 21 settembre dal Procuratore generale presso questa Corte nel procedimento definito con sentenza di questa Corte del 10 dicembre 1996. CONSIDERATO
che, per le ragioni già espresse da questa Corte, seconda sezione, con sentenza del 26 settembre 2003, il ricorso 15 ottobre 2003 di EL AN è inammissibile perché riproposto, ancora una volta, avverso una decisione resa anteriormente alla legge n. 128 del 2001, in applicazione del principio di diritto enunciato da Sez. Un. 30 aprile 2002, Degraft, rv. 221278;
che, anche a volere interpretare il nuovo atto come ricorso ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza resa il 26 settembre 2003, lo stesso non può che essere inammissibile perché la decisione in parola ha soltanto risolto questioni di diritto non riesaminabili con ulteriore ricorso ex art. 625 bis c.p.p.;
che il ricorso 15 ottobre 2003 è, pertanto, inammissibile ed è precluso ogni esame delle questioni in fatto relative alla decisione del 10 dicembre 1996;
che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500,00.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004