Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
Rientra nella competenza del giudice di pace anche la cognizione dei reati commessi per colpa professionale allorché la malattia derivatane abbia avuto durata non superiore a venti giorni. (Fattispecie relativa a ferite da taglio ad avambraccio, giudicate guaribili in cinque giorni, prodotte da non corretta rimozione del gesso ad opera di tecnico ospedaliero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2007, n. 14618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14618 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/02/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 943
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 46899/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE LOCRI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE LOCRI - CONFLITTO;
ORDINANZA del 29/11/2006 TRIBUNALE di LOCRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo S., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Locri. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 dicembre 2003 il Giudice di pace di Locri dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere del processo a carico di IN AN.
Questi era imputato del reato previsto dall'art. 590 c.p., per avere, nella sua qualità di gessista in servizio presso l'ospedale civile di Locri, cagionato per colpa, il 23 agosto 2002, alla minore TI AR, lesioni personali, consistite in ferite multiple da taglio all'avambraccio destro, giudicate guaribili in cinque giorni, nel corso delle manovre di rimozione del gesso.
Ad avviso del Giudice di pace, tutte le fattispecie di lesioni colpose connesse a profili di colpa professionale rientrano nella competenza per materia del Tribunale ordinario. Disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri in composizione monocratica.
Il 29 novembre 2006 il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, sollevava conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso, osservando che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma, lett. a), rientrano nella competenza del giudice di pace i casi di colpa professionale nei quali si sono verificate lesioni personali con prognosi fino a venti giorni.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art.28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.
2. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma, lett. a) stabilisce che la competenza per materia in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p. appartiene al giudice di pace "limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni".
Il contenuto letterale della disposizione in esame e la collocazione dell'inciso ("quanto nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni"), inserito al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo - quanto alle conseguenze - connessi alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 c.p. e dall'art. 2229 c.c. (Sez. 1^, 16 marzo 2004, 22712, confl, comp. in proc. Cora, rv. 228511). Pertanto, in base all'interpretazione letterale e logico-sistematica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) è possibile affermare che rientrano nella competenza per materia del giudice di pace i casi di colpa professionale nei quali si siano verificate lesioni personali da cui sia derivata, come nel caso in esame, una malattia di durata non superiore a venti giorni.
Nel caso di specie le lesioni personali derivanti da colpa professionale sono state giudicate guaribili in cinque giorni e hanno, comunque, una prognosi inferiore ai venti giorni, secondo quanto sottolineato dall'espletata consulenza medico-legale. Deve essere, quindi, dichiarata la competenza del giudice di pace di Locri, cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice di pace di Locri.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2007