Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
Non è configurabile il reato di peculato nell'uso momentaneo di un'autovettura di ufficio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di peculato d'uso nell'occasionale utilizzazione per scopi personali da parte di un carabiniere dell'autovettura di ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2007, n. 10233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10233 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 10/01/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 25
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 012736/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER NE, N. IL 04/06/1963;
avverso SENTENZA del 14/11/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste sul peculato d'uso.
Rigetto nel resto;
Udito il difensore dell'imputato, avv. DINACCI Filippo, che ha concluso per l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. RA EN è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di peculato d'uso e falso ideologico in atto pubblico. Quale maresciallo dei Carabinieri, comandante la stazione Monteverde, è stato accusato di aver fatto uso momentaneo, per motivi non inerenti il suo ufficio, della autovettura appartenente alla stazione dei Carabinieri e di aver poi cercato di occultare il reato attestando o facendo attestare falsamente nel foglio di marcia dell'auto un uso del veicolo per ragioni d'ufficio.
2. Ricorre per: a) violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 125 c.p.p.. I giudici di merito avrebbero immotivatamente disatteso le dichiarazioni dei testi a discarico, i quali avrebbero dichiarato che l'imputato si recò presso un esercizio pubblico, dove raccolse confidenze di una persona anziana su presunte ricettazioni di oro. Non avrebbero, peraltro, motivato sulla attendibilità delle persone informate sui fatti, mentre avrebbero screditato - ancora una volta senza motivare - le affermazioni dell'imputato relative al rinvenimento fra le sue agende di una relazione di servizio;
b) violazione di legge per assenza degli elementi costitutivi del reato:
il tratto di strada percorso era di appena trecento metri;
mancherebbe quindi la condotta tipica dell'appropriazione, non riscontrandosi neppure la compromissione della funzionalità della Pubblica amministrazione. Il danno patrimoniale dovrebbe essere apprezzabile così come il pregiudizio per la Pubblica amministrazione;
c) inosservanza di norme processuali, per inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali rese dal IG, carabiniere in servizio in qualità di autista del veicolo, che in realtà doveva essere considerato un coimputato per il reato di falso;
d) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di falso, essendo stato il IG a redigere materialmente il foglio di servizio;
e) violazione di legge penale, avendo i giudici fatto confusione fra il brogliaccio (che è una sorta di memoriale del servizio) ed il foglio di marcia (che ha solo la funzione di documentare i chilometri percorsi ed il carburante consumato). La distinzione avrebbe dovuto portare la corte a considerare inoffensivo il falso.
3. Il motivo di ricorso qui sintetizzato sub 2b) è fondato.
4. La vicenda, nei limiti della ricostruzione operata dal giudice di primo grado e poi confermata dalla Corte di merito, non è tale da integrare la fattispecie penale del peculato d'uso. La fattispecie di "peculato d'uso", nella sua autonomia rispetto a quella di peculato di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, si realizza quando "il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa..." e, poi, "... questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita". Dunque, l'elemento materiale, che distingue tale minore ipotesi rispetto a quella più grave, è l'uso "momentaneo" della cosa e la sua "immediata restituzione" dopo l'uso. In proposito, questa Corte ha ritenuto che nell'ipotesi di cui all'art. 314 c.p., comma 2, "uso momentaneo" non significa istantaneo, ma temporaneo,
ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Sez. 6^, 10 marzo 1997, Federighi, rv. 207594). Temporaneità che, pur se non estranea ad una condotta meramente episodica e occasionale, deve caratterizzarsi per consistenza e durata tale da realizzare una "appropriazione" e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa ed arrecare pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalità della pubblica amministrazione. La ratio della configurazione del delitto di peculato d'uso, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, va individuata nella voluntas legis di sottrarre all'area del peculato comune l'appropriazione di "cose di specie", e non anche quelle fungibili, per un periodo limitato di tempo, cui fa seguito la loro immediata restituzione con ripristino completo della situazione ex ante. In particolare, si è affermato che, a seguito della L. n. 86 del 1990 l'elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso,
costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Elementi, questi ultimi, che debbono sussistere anche nell'ipotesi del peculato d'uso pur se, in tale ipotesi, l'appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa (Sez. 6^, 12 dicembre 2000, Genchi ed altri, rv. 219086). Quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (Sez. 6^, 12 dicembre 2000, Genchi cit.), sempre che ricorrano gli elementi richiesti dalla fattispecie penale, potrebbe configurarsi il delitto di abuso d'ufficio, non già quello di peculato d'uso.
5. Se ci si trova in presenza - come nel caso di specie - di una oggettiva appropriazione della cosa altrui ma il segmento della condotta abusiva non ha leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non ha arrecato un danno patrimoniale "apprezzabile", il fatto, solo moralmente riprovevole, non configura un illecito penale e sarà suscettibile solo di sanzioni disciplinari.
6. Discende dalla inconfigurabilità del reato di peculato d'uso anche l'inoffensività del falso ideologico contestato all'imputato, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, che ritengono essenziale, al fine della configurabilità del reato, non solo la lesione della pubblica fede, ma anche l'offesa di una specifica situazione probatoria di un determinato soggetto. Pertanto, quando manchi, come nel caso di specie, la possibilità concreta di individuare una simile offesa, deve escludersi la configurabilità del reato di falso per inidoneità della condotta.
7. Segue l'annullamento della sentenza dovendo l'imputato andare assolto dai reati a lui contestati perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007