Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME EL ALICASSAZIONE LA CORTE Oggetto i Sequentzo SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2915/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere LIMONGELLI Consigliere Cron. 8344 Dott. Antonio Consigliere Rep. 892 Dott. Michele LO PIANO Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 27/11/01 ha pronunciato la seguente €1.55 1.3000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: MARISARDA SRL, in persona del suo Amministratore Unico DG718838 sig. Francesco Cancellu, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato SCHETTINI DARIO 0, difesa dall'avvocato RIZZUTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FRANCESCO, con studio in 16121 GENOVA PIAZZA DELLA UFFICIO COPIE VITTORIA 7/16, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. - ricorrente per dirit
contro
IL CANCELLIERE SAINT THOMAS CRUISES LTD, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VLE ANGELICO 36/B, presso lo studio 2001 Rilasciata copia legale Rizzuto al Sig. 2023 dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che lo difende per diritti 8,76 4.02.04 il 'L QANCELLIERE unitamente agli avvocati GHIGI ROMUALDO, MARCHI MARIA VITTORIA, con procura speciale rilasciata con atto autentico dal Consolato Generale d'Italia а Miami- Florida 28/1/99 N.230;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 493/98 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione III CIVILE emessa il 9/6/1998, depositata il 15/06/98; rg.624/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato FRANCESCO RIZZUTO;
udito l'Avvocato MASSIMO SCARDIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 7.3.86 il G.I. del Tribunale di la Spezia autorizzava la società AR a procedere al seque- stro conservativo della motonave Regal Voyager. L'armatrice Saint TH in data 8.3.96 offriva fide- iussione bancaria per cui il sequestro non veniva ese- guito e la AR vi rinunciava. Successivamente, la stes a Saint TH chiedeva che fosse dichiarata la inefficacia del provvedimento cautelare non essendo stato iniziato nei trenta giorni il giudizio di merito. 2 Costituendosi, la AR deduceva che essendo stato revocato il sequestro non poteva lo stesso essere di- chiarato inefficace non essendo la fideiussione equipa- rabile alla cauzione di cui all'art. 684 cpc. Il Tribu- nale con sentenza 262/97 dichiarava inefficace il prov- vedimento cautelare, disponeva la restituzione della fideiussione alla St. TH compensando le spese. A seguito di impugnazione della soc. AR, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 15.6.98 ri- gettava il gravame condannando l'appellante al pagamen- to delle spese. Motivava, tra l'altro, la Corte che doveva ritener- si valida la procura alle liti rilasciata dalla St. TH nelle isole Bahamas ed autenticata dopo 8 giorni da notaio della Florida essendo l'obbligo di legalizza- zione di autorità consolare italiana stato rimosso dal- la convenzione dell'Aia del 5.1065.1061. Peraltro, la quali- tà di IE RI ND come legale rappresentante, della St. TH firmatario della procura, era evidenziata nell'ultima pagina dell'atto stesso laddove è attestato che il sigillo della società straniera è stato affisso dal direttore alla presenza del ND. Ritenevano, ancora, i secondi giudici che dagli at- ti emergeva la circostanza che a seguito della offerta di fideiussione accettata dalla AR il sequestro 3 conservativo non fosse del tutto venuto meno essendo stata mantenuta la cauzione a carico della AR. Al momento della esclusione della nave dal sequestro, la cauzione non avrebbe più avuto motivo di esistere;
in quanto la St. THtuttavia era stata conservata aveva subito danni sia per il fermo della nave sia per che il costo vla St. TH aveva sostenuto per ottenere cauzione come ridotta di L. 200.000.000. Inoltre, la AR aveva, è vero, rinunciato alla procedura cau- telare, ma la St. TH si era opposta alla liberazio- ne della cauzione il che era sufficiente per escludere la estinzione del processo. Comunque, anche a concedere che a seguito della fideiussione nulla sia sopravvissu- to della fase anteriore alla esecuzione del sequestro, sarebbe stato in ogni caso necessario un giudizio di merito per verificare la legittimità del provvedimento cautelare. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ritualmente depositato la soc. AR affidandolo a tre motivi. На resistito con controricorso la St. TH, in persona del legale rappresentante, che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente evidenziato che la procura rila- sciata dal ND per il controricorso è del tutto valida 4 avendo il console generale di Miami dichiarato che il ND stesso residente in [...] ha apposto in sua presenza e previa identificazione la firma in calce al mandato, quanto precede nell'ambito dei poteri del rappresentante diplomatico. Con il primo mezzo di impugnazione la soc. Marisar- da, denunziata la violazione degli artt. 83 cpc, 2703 27 delle preleggi, 12 1. 218/95, 163, 164 срс, 1. CC, 15/68, convenzione dell'Aia 5.10.61 in riferimento cpc, lamenta che la Corte di Appello all'art. 360 n. abbia erroneamente ritenuto valida la procura per il giudizio di merito rilasciata dalla St. TH nella isole Bahamas 1'11.12.95 mentre tale atto era stato au- tenticato nella sola firma di tale RI ND otto gior- ni dopo ed in luogo diverso da un notaio della Florida. Nella procura,inoltre, non sarebbe indicata la qualifi- ca del ND e l'atto non sarebbe legalizzata. Si osser- va in contrario che, come correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale (pur in assenza di specifico motivo di gravame) l'obbligo della legalizzazione della firma è stato abolito dalla convenzione dell'Aia del 1961. I secondi giudici hanno, ancora, posto in eviden- za che la legalizzazione della firma era stata fatta in conformità dei requisiti voluti dall'art. 15 della 1. 15/968 in quanto la qualità del ND, firmatario della 5 procura, era posta in evidenza nell'ultima pagina dell'atto laddove è attestato che il sigillo della so- cietà straniera è stato affisso dal direttore alla pre- senza dello stesso ND. Peraltro, la sottoscrizione del ND è stata autenticata da notaio della Florida che ha attestato sia la identità del sottoscrittore, sia la sottoscrizione, in tale modo conferendo all'atto piena validità ai fini della costituzione in giudizio in Italia (cfr. SS.UU. 264/96). Conclusivamente, non contestato che chi ha assunto la rappresentanza in giudizio della St. TH è il suo legale rappresentante RI ND, potere rappresentativo, infatti, per nulla contestato dalla soc. AR, con- segue la ritualità della procura rilasciata dalla St. TH per la sua difesa dinanzi il Tribunale di La Spezia. Con il secondo mezzo di annullamento la soc. Mari- 1957 CC, 669 sarda, denunziata la violazione dell'art. novies cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che il termine per l'inizio del procedimento di merito non avesse durata semestrale e decorrenza dalla data di ri- lascio della fideiussione ma fosse quello di trenta giorni fissati nel provvedimento di sequestro. Nel pri- mo caso, infatti, sarebbe stato tempestivo l'atto in- 6 troduttivo del giudizio di merito. Con il terzo mezzo di impugnazione la soc. Marisar- da, denunziata la violazione dell'art. 684 cpc in rela- zione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che la Corte di Appello abbia operato confusione tra cauzione e fideiussione bancaria. Infatti, mentre con la cauzio- assume la ricorrente, si opera una sostituzione del ne, bene sequestrato con trasferimento del vincolo alla cauzione stessa, con la seconda (fideiussione) si rea- lizza una vera e propria novazione non esistendo più un oggetto della misura cautelare per cui non si pone un problema di successiva inefficacia del sequestro. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono privi di fondamento. Sostiene la ricorrente, che offerta dal sequestrato ed accettata la garanzia fideiussoria dal sequestrante, verrebbe meno un bene materiale su cui possa continuare а prodursi l'effetto del sequestro ed innanzi tutto quello della conversione in pignoramento come previsto dall'art. 686 cpc. Per conseguenza, non vi sarebbe più alcun provvedimento cautelare la cui sopravvenuta inef- ficacia debba essere dichiarata ma solo una obbligazio- ne fideiussoria di cui dovrà essere accertata la opera- tività in relazione alla esistenza ○ meno del credito garantito nel successivo giudizio di merito ma senza 7 che il decorso del termine ex art. 669 cpc importi la sua estinzione. Va, invece, osservato che la revoca di cui si parla altro non che un mezzo di conversione dell'oggetto del sequestro per cui deve essere evidenziato che già quale effetto della ritenuta natura di semplice conver- sione dell'oggetto del sequestro deve giungersi alla conclusione della necessità del successivo giudizio di convalida rimanendo l'interesse dalle parti ad una in- dagine diretta ad accertare se la misura cautelare sia stata о meno ritualmente disposta (cfr. Cass. 3705/88) ciò in vista anche di una possibile mancata convalida e delle conseguenze che tale mancata convalida possano portare sulla garenzia che ha sostituito l'oggetto del sequestro. Eventuali dubbi sulla inoperatività della conver- sione del sequestro in pignoramento, data la particola- re natura della garanzia offerta in sostituzione, non hanno, infine, motivo di esistere trattandosi di pro- blema riguardante la fase esecutiva e risolvibile, come sostenuto in dottrina, mediante pignoramento presso il terzo fideiussore. In definitiva la revoca del seque- stro conservativo ex 684 cpc a seguito di prestata fi- deiussione non estingue la misura conservativa ma ne attua la conversione spostandosi nella garenzia. 8 Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte genovese ha rilevato che non ha importanza la circo- stanza che la cauzione sia stata offerta direttamente dal sequestrato ○ attraverso fideiussione da un terzo. Permane, comunque, la necessità della verifica della legittimità del provvedimento cautelare avendo, in con- creto, il giudice a seguito del deposito della fideius- sione bancaria da parte della St. TH solo autoriz- zato la partenza della nave confermando il provvedimen- to di sequestro quanto alle altre parti del provvedi- mento medesimo. I secondi giudici hanno, di poi, rite- nuto che non dovesse trovare applicazione il termine previsto dall'art. 1957 CC avendo escluso che la pre- stazione della fideiussione bancaria ed il provvedimen- to del giudice del 9.3.96 avessero rimosso la misura cautelare essendosi solo mutato l'oggetto del sequestro rimanendone gli effetti onde la soc. AR era te- nuta ad iniziare il giudizio di merito nei termini in- dicati nell'anzidetto provvedimento e non in quelli in- dicati dal suddetto articolo 1957 CC che disciplina una diversa situazione. La sentenza della Corte di Appello che ha, in defi- nitiva, dichiarato inefficace, in ciò aderendo ad ana- logo convincimento del Tribunale, il provvedimento di sequestro per inosservanza dell'articolo 669 novies 9 primo comma срс con conseguente restituzione alla St. TH della fideiussione bancaria, deve ritenersi cor- retta e non meritevole, pertanto, delle propuse censu- re. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 320.000 (€ 165, 27, e degli ono- rari che liquida in lire 5.000.000 (€ 2582,98 ). Così deciso in Roma il 27.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE :: مال جسام Depositata in Cancelleria oggi, 11.1 .
3.07 IL CANCELLIERE C1 R P Gina Casoli IL CANCELLIEREC1 Gina Casoli 109T 456 30,18 TOT. 16 1 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 03.04.18 Iscritto a ruolo 12 Art. n. 10 T