Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
4 Aula A O 7 L ) 3 L . E O N C B , E A 1 9 P E 01 84 5/ 0 9 I N 1 D - O 1 I GETTO: Compensi dei messi no- 1 Z E - A tori comunali - Sentenza del glu 1 C R I 2 di pace-Ricorribilità per cassa- T . D S I c: Haiti. L U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I G 9 E 3 G R E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 D N . 4 E T . T T S N I T ( E R SEZIONE PRIMA CIVILE S A E composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21697/99. Dott. Alfredo ROCCHI Cron. 3948 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Ud. 28.11.00 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: -9 FEB 2001 IL CANCELLIERE AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del ministro in carica, elettivamente domi- ciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresen CANCELLERIA ta e difende per legge;
ricorrente
contro
EC UI, US NT ● DI IA FRANCE- SCO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Ca- CORTE SUPREMA DI CASSAY vour, n. 109, presso l'avy. Massimo Angelini unita- UFFICIO COPIE Richiesta copia esec mente all'avv. Giorgio Polverino del foro di Saler- dal Sig.ANGELI no, che li rappresenta e difende per procura a mar- ✓ per diritti L. 11.20.201 2223 IL CANCELL 1 2000 - gine del controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 455, pubblicata il giorno 8 maggio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giorgio POLVERINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1998 GI RA, NT RU e FR Di Bia si, messi notificatori del Comune di Capaccio, con- venivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di £. 1.335.000, oltre interessi e riva - lutazione a titolo di compenso a fronte di quattro- centoquarantacinque notifiche su un totale di otto- centonovanta, eseguite nell'anno 1996 nell'interes- se dell'Ufficio del Registro di Agropoli, sulla ba- se di un compenso unitario di £.
3.000 a notifica. 2 La riduzione della domanda veniva giustificata con l'intento di contenere le loro richieste nei limiti dell'importo di £.
2.000.000. Costituitasi in giudizio l'Amministrazione ec- cepiva che per colpa degli attori non era stata in grado di svolgere i controlli necessari per provve- dere al pagamento dei compensi richiesti, ma che, in ogni caso, la pretesa dedotta in giudizio era de stituita di fondamento in quanto il compenso spet- tante ai messi comunali era di £. 500 a notifica. Con sentenza del 7-8 maggio 1999 il giudice di pace accoglieva la domanda in base alla conside- razione che la legge 12 luglio 1991, n. 202, andava interpretata nel senso che l'abrogazione della pre- cedente normativa che fissava misure differenziali per i vari compensi, aveva comportato l'estensione della nuova disciplina anche ai messi comunali noti ficatori, i quali potevano perciò pretendere il com penso unitario di £.
3.000 a notifica;
rigettava la richiesta di rivalutazione monetaria del credito de dotto in giudizio. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Am - ministrazione delle Finanze dello Stato con un solo motivo. Resistono con controricorso GI RA, AN 3 nio RU e FR Di SI. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge 12 luglio 1991, n. e dei202, degli artt. 23, 81, 97, 129 e 130 Cost. principi fondamentali dell'ordinamento, nonché l'o- messa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, premessosu punti decisivi della controversia che la legge n. 202 del 1991 non riguarderebbe i messi comunali, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle suindicate norme costituzionali avendo posto a carico dell'Am- ministrazione delle Finanze somme non previste dal- la legge (art. 81), avrebbe consentito ai messi co- munali di pretendere somme di danaro per lo svolgi- mento delle loro funzioni da un'amministrazione cui queste non competevano (art. 23) e avrebbe violato i principi regolatori dei rapporti fra Stato e Comu ni prevedendo che il primo possa esser tenuto a cor rispondere direttamente ai messi comunali il prete- so compenso per l'opera prestata (artt. 97, 120 e 130). Va preliminarmente considerato che non può es- sere dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge n. 202 del 1991, né dei principi fonda- - mentali dell'ordinamento, attesi i limiti che con- notano il ricorso per cassazione contro le sentenze di equità del giudice di pace (SS.UU. 15 ottobre 1999, n. 716), e neppure può essere denunziato il vizio di motivazione quando, come nella specie, es- so non integri gli estremi della motivazione inesi- stente o meramente apparente. Passando all'esame della violazione di norme di rango costituzionale, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti arti- colazioni, così come prospettate dall'Amministrazio ne. Nessuna violazione dell'art. 81 Cost., innanzi tutto, può ravvisarsi nel fatto che la sentenza im- pugnata avrebbe posto a carico dell'Amministrazione Finanziaria spese assolutamente non previste dalla legge in quanto la norma costituzionale si rivolge al legislatore imponendo che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte e il suo dettato non può essere distor to al punto di estendere la copertura costituziona- le a tutte le leggi di spesa al solo fine di intro- durre surrettiziamente, sotto il pretesto della vio lazione della norma costituzionale, la inammissibi- le censura della violazione della legge ordinaria 5 che disciplina la materia dei compensi spettanti ai messi comunali per l'attività di notificazione. Parimenti infondata è la denuncia della viola- zione dell'art. 23 Cost. sotto il profilo che non sarebbe consentito a pubblici funzionari pretendere somme di danaro nei confronti di un'Amministrazione che non vi sia tenuta a norma di legge, poiché la norma costituzionale vieta unicamente l'imposizione ai cittadini di prestazioni patrimoniali che non siano dovute in base ad una legge, e preclude agli enti impositori la determinazione della prestazione imposta e del suo ammontare, ma non si estende alle sentenze di condanna al pagamento di somme spettan- ti per legge, ancorché venga in contestazione la le gittimazione passiva del soggetto convenuto in giu- dizio. Parimenti infondata è la denuncia della viola- zione degli artt. 97, 129 e 130 Cost. per aver la sentenza impugnata riconosciuto un rapporto diretto fra Stato e messi comunali, in quanto la sentenza di condanna al pagamento di somme asseritamente non dovute da parte dell'Amministrazione dello Stato non consuma alcuna violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dal l'art. 97 Cost., che riguarda l'organizzazione interna dei pubblici uffici e la disciplina del rap porto di pubblico impiego, né contrasta con la nor- mativa che regola il decentramento statale e il con trollo di legittimità affidato alla regione sugli enti locali minori, cui si riferiscono gli artt. 129 e 130 Cost. In conclusione, non potendo formare oggetto di esame in cassazione la dedotta violazione della nor mativa che regola i compensi spettanti ai messi co- munali per l'attività di notificazione, e dovendo e scludersi ogni violazione di norme costituzionali, il ricorso non può trovare accoglimento e deve esse ) re respinto. E 4 7 3 C . A N P , I 1 Le spese giudiziali seguono la soccombenza. 9 D 9 1 E - 1 C I 1 - D 1
P.Q.M.
2 U I . L G 9 E 3 N E . La Corte rigetta il ricorso e condanna la ri- T 6 4 S I . ( T T R corrente al pagamento delle spese giudiziali che li A quida in complessive £.87006 oltre £. 1.000.000 ' per onorario. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. PRESIDENT для IL CONSIGLIERE EST. Vitune CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE to Civile Prima: Callerin Depositely MEP 2001 7 MARCELLESE