Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7308 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
730820 1 Aula A REPUBBLICA CO TE S REMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. 10033/99 Dott. Francesco Amirante Putaturo Donati V. Consigliere Rel. " Mario Cron. 16795 11 Donato Figurelli " Alessandro De Renzis " Rep. .16/3/2001 " Gabriella Coletti ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto Gregorio III m² 407,мое da FA DE NE,elett.dom.in Roma,via Calamatta n.16, presso l'avv.Gaetano Caracuzzi che lo rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 1240 CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.a.,in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom. in Roma, via Antonio Gramsci n.20, presso l'avv. Giancarlo Perone,giusta procura speciale per notar dott. Stefano Zanardi di Milano,in data 25 maggio 1999, n.rep. 38208; CONTRORICORRENTE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 25 maggio 1998, n.9816 (R.G.N.18679/1992); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 16/3/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Gaetano Caracuzzi e Giancarlo Perone;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FA De NE conveniva la s.p.a. Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, succeduta per fusione alla s.p.a. I.B.I.,di cui era stato dipendente dal 1985 con mansioni di cassiere presso la sede di Pomezia, deducendo che:di seguito alla contestazione in data 9 aprile 1989 circa "la perdurante irregolarità operativa" sui conti correnti a lui intestati o cointestati con la moglie e con il fratello, la datrice di lavoro con comunicazione del 19 giugno gli aveva intimato il licenziamento con decorrenza immediata ed esonero dal preavviso;
il recesso era illegittimo, diretto probabilmente a reprimere la sua attività sindacale, poiché i comportamenti addebitati costituivano in realtà irregolari operazioni poste in essere da tale De EI, altro dipendente della sede,cui aveva consentito di prelevare, con l'operazione del c.d. giro conto,piccole somme dal suo conto;
sulle anomalie di tali 2 R mai avuto alcun procedure, emerse in sede ispettiva, non aveva sospetto. Tanto lavoro, previapremesso, , chiedeva che la datrice di declaratoria di illegittimità del licenziamento, fosse condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito. costituirsi in giudizio, eccepiva La convenuta, nel l'infondatezza della pretesa. Il Pretore, all'esito dell'istruttoria,con sentenza del 1° agosto 1991, rigettava la domanda e la decisione, su gravame del De NE, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 25 maggio 1998. Osservava,in particolare,il Tribunale che: l'appellante era sicuramente consapevole delle irregolarità compiute, evidenziate dagli estratti conto,per la sua qualità di bancario,in possesso perciò di specifiche nozioni;
ulteriori ed inoppugnabili elementi erano rappresentati dall'ampiezza del periodo di tempo interessato e dalla entità delle operazioni compiute del valore di vari milioni in relazione alla scarsa consistenza quantitativa e qualitativa dei movimenti che aveva interessato i conti;
i testi avevano inoltre confermato che la prima segnalazione sulle anomalie era stata effettuata da una società cliente della banca,e non dal fratello del De NE, molto tempo prima della data in cui si sarebbe svolto, secondo la tesi difensiva del dipendente,il fantomatico incontro con il De EI ed i rappresentanti della filiale;
quanto ai fatti ascritti,la datrice non aveva contestato : 3 al lavoratore una omessa denuncia circa un illecito quanto meno disciplinare di cui occasionalmente era venuto a conoscenza, bensì e cioè un tacito assenso ai comportamentila sua acquiescenza evidente, in relazione al truffaldini del De EI;
era quindi corretto svolgimento dell'attività bancaria, una grave lesione della fiducia che doveva presiedere lo svolgimento del rapporto in un settore così delicato del credito;
non era emerso alcun elemento idoneo a suffragare la tesi difensiva del De NE secondo cui il licenziamento era in realtà diretto a colpire l'attività sindacale svolta. Il De NE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la Cassa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione formulata dalla controricorrente secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza del requisito di cui all'art.366 n. 3 c.p.c.,e cioè dell'esposizione sommaria dei fatti della causa. L'eccezione va rigettata perché infondata. L'esame del ricorso conferma, infatti, che il De NE, ha esposto in modo sommario gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti di causa. D'altro canto,dallo svolgimento dei motivi sono desumibili i fatti per cui,non dovendosi fare ricorso ad altre fonti, è da ritenersi Osservato il precetto imperativo di cui alla citata norma (fra le tante, Cass., S.U., 29 aprile 1981,n.2598). Con il primo motivo,¿,denunciandosi omessa, insufficiente e della contraddittoria motivazione su un punto decisivo controversia, ai sensi dell'art.360,n.5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile sulla legittimità del licenziamento, senza chiarire quali sarebbero stati i fatti illeciti a fondamento e soprattutto senza adeguata valutazione sul punto della prova testimoniale. Tanto più che le operazioni di giro conto, realizzate dal De EI con il consenso dell'intestatario del conto corrente, non solo non erano vietate,ma espressamente previste in relazione al potere del titolare di disposizione del proprio denaro. Ma il Tribunale aveva ignorato la circostanza riferita dal che, come dipendente della filiale, aveva teste RO FI riconosciuto la sua firma su alcuni documenti e precisato che nel caso dei giro conti esiste un modulo di autorizzazione preventiva che va firmato dal funzionario competente. Né il De NE aveva mai saputo o consentito che il De EI avesse effettuato operazioni non ortodosse su altri conti correnti era suo compito denunciare eventuali e, d'altro canto, non irregolarità né effettuare controlli. Tuttavia il giudice d'appello senza una valida motivazione e senza alcuna prova aveva ritenuto l'acquiescenza del funzionario. Il motivo, anche se ammissibile,va rigettato perché infondato. che, diversamente da quanto Nel primo profilo si osserva eccepito dalla difesa della Cassa di Risparmio, il ricorrente non ha soltanto denunciato formalmente vizi di motivazione, ma ha 5 realmente prospettato e specificato le omissioni,gli errori e gli insanabili contrasti tra le argomentazioni addotte su punti decisivi della controversia in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza. Tanto premesso, questa Corte Suprema ha affermato in subiecta materia i seguenti principi: nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della del rapporto di lavoro,e quindi costituisca giusta permanenza licenziamento, va tenuto presente che è differenziata causa di l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e delle qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono,e che il fatto concreto va valutato nella sua portata soggettiva ed oggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass., 21 novembre 2000,n. 15004; Cass., 24 giugno 2000, n.8631); nei confronti di un dipendente di un istituto bancario la giusta causa di licenziamento può essere ravvisata anche in relazione ad operazioni irregolarmente compiute che pur non comportando un lucro patrimoniale per il dipendente, abbiano leso l'essenziale affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei funzionari (Cass., 21 febbraio 1998, n.1894). 6 Questi principi sono stati applicati dalll'impugnata sentenza con motivazione priva di vizi. Il Tribunale, infatti,h, ha confermato la pronuncia pretorile legittimità del licenziamento solo dopo avere accertato sulla che:il De NE era stato acquiescente alle operazioni irregolari compiute da altro dipendente, tale De EI, sui conti correnti di cui aveva la disponibilità poiché non aveva segnalato gli anomali addebiti verificatisi sui conti correnti;
le predette anomalie erano state, infatti, denunciate agli organi competenti dalla s.p.a. Euromobilia,cliente della Cassa,tanto che le indagini ispettive erano state disposte molto prima del preteso incontro tra il fratello del ricorrente, il De EI e funzionari della filiale;
quanto ai fatti addebitati,era emerso dall'istruttoria che le irregolarità avevano riguardato ingenti somme del valore di vari milioni interessando un lungo arco di tempo;
la gravità della lesione della fiducia della Cassa la quale gestiva un servizio così delicato come il credito era da porsi in relazione quanto meno al tacito assenso da parte del De NE, dipendente con specifiche nozioni bancarie, ai comportamenti truffaldini del De EI. Né è fondata la doglianza attinente all'apprezzamento delle prove da parte del giudice d'appello e soprattutto al mancato esame della deposizione del teste FI che avrebbe dichiarato, all'udienza del 18 maggio 1991, che nel caso dei giro conti esisteva un modulo di autorizzazione preventiva sottoscritto dal funzionario competente. 7 A Il Tribunale,libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove о risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (vedi Cass., 7 novembre 2000,n.14472; Cass.,10 maggio 2000, n.6023), ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, ha valutato nel loro complesso gli elementi probatori acquisiti indicando i dati sui quali aveva fondato il giudizio e l'iter seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. D'altro canto, la anzidetta censura non ha nemmeno carattere di decisività poiché l'impugnata sentenza ha ritenuto le anomalie e le irregolarità delle operazioni in esame proprio perché portate a compimento senza alcuna loro preventiva autorizzazione ma con l'acquiescenza del De NE. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al mancato accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,si deduce che il proposto, avrebbe dovuto Tribunale, in linea con l'appello dichiarare illegittimo il licenziamento con ogni conseguenziale pronuncia ai sensi dell'art.18 della legge n.300 del 1970. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art.366 n.4 c.p.c. perché il ricorrente, invece di indicare i motivi per i quali ha chiesto la cassazione,con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, si è limitato ad una assiomatica e tautologica conclusione in tale senso. 8 Alla stregua della considerazioni svolte il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 67.000 oltre lire quattromilioni per onorari in favore della Cassa Risparmio Province Lombarde s.p.a. Roma, 16 marzo 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Mayo Rected Down V.15. Panaro Une onliAvizente Phillie I D IL CANCELLIERE A , 0 S 1 3 S O Depositato in Cancelleria 3 . L A T 5 L T , R O oggi, 29 MAG 2001 : A B A ' S N I E L D L P 3 E S IL CANCELLIERECANCE A 7 I D - T N I 8 S I - S G O 1 N O P 1 E M A S I E D I A R G A , D G O O E E T R T L T T I S N I R E A I G S L E E D L R E O D 9