Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato).
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 33253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33253 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 09/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 803
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 24617/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR NG MA N. IL 21/05/1963;
nei confronti di:
AL LD N. IL 14/09/1969;
inoltre:
AL LD N. IL 14/09/1969;
avverso la sentenza n. 2061/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito, per la parte civile, l'Avv. AR Biagio Pavone, che ha richiamato il ricorso chiedendone accoglimento;
Udito il difensore Avv. Salvatore Leotta che ha chiesto inammissibilità del ricorso di parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14.11.2013 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale del luogo, Sez. Dist. di Mascalcia, in data 18.1.12, nei confronti di IA SU, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p., (ascrittogli per condotta tenuta alla guida dell'auto Mercedes di cui era titolare, con la quale l'imputato aveva tagliato la strada alla vettura Renault Clio condotta da FR GE AR - fatto acc.in data 13.1-2005).
Per tale reato era stata inflitta la pena di mesi tre di reclusione, oltre le statuizioni a favore della costituita parte civile. L'imputato era stato assolto dal delitto di lesioni ascrittogli ai sensi dell'art.582 CP per aver colpito il GI con un pugno al viso causandogli trauma contusivo con frattura del setto nasale e contusione cranica, con prognosi di gg. 30.
La sentenza risultava appellata anche dalla parte civile, che si doleva dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di lesioni ascrittogli.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, ed il procuratore speciale nell'interesse della costituita parte civile.
- il difensore di AL SU deduceva:
1- inosservanza di norme processuali e violazione di legge inerente agli artt. 78 e 122 c.p.p., rilevando che la costituzione di parte civile doveva ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione del difensore.
A riguardo precisava che in primo grado era stata eccepita l'incompetenza territoriale del giudice ed il procedimento era stato rinviato per assegnazione ad altra Sezione.
In tale sede, il difensore della già costituita parte civile, aveva rinnovato l'atto di costituzione di tale parte, ed il ricorrente evidenziava che il predetto legale era da considerare privo della procura speciale per il procedimento nuovamente instaurato.
2- inosservanza dell'art. 468 c.p.p., per presunta tardività nel deposito della lista testi nell'interesse della parte civile:rilevava a riguardo che erroneamente la Corte di Appello aveva considerato tempestivo il deposito di tale lista avvenuto all'udienza del 19/9/2008, in quanto era stata già depositata tale lista innanzi al Giudice di Acireale.
3- mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, lamentando che la decisione risultava fondata su dichiarazioni della persona offesa, GI GE, e del coniuge di costui (LA NA), che il ricorrente riteneva "inattendibili"; sui punto censurava la decisione rilevando carenza della motivazione in merito ai rilievi difensivi.
- censurava altresì l'applicazione dell'art. 610 c.p., ritenendo insussistenti i presupposti della violenza privata, e deduceva travisamento della prova, lamentando l'omessa vantazione delle testimonianze di testi della difesa (App. DE, ES EN e AC NG) in base alle quali la difesa sosteneva che l'imputato non aveva compiuto la manovra in contestazione, bensì si era fermato, accostandosi da un lato, ove si trovava il veicolo della persona offesa che egli aveva sorpassato.
Sull'argomento il ricorrente rilevava che erroneamente la Corte di Appello aveva escluso la valutazione di tali deposizioni rilevando che si trattava di verbali di altro procedimento a carico del GI, dato che tali verbali erano stati acquisiti agli atti con il consenso delle parti (all'udienza del 26/3/2010). - Analogamente veniva censurata la mancata valutazione in favore del CA della sentenza emessa in data 7.11.2013 dalla Corte di Appello di Catania nei confronti del GI (dichiarativa della estinzione del reato di lesioni e danneggiamento commessi in danno del CA, restando il GI condannato per risarcimento dei danni).
Sul punto veniva censurata la sentenza impugnata per illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente(avendo escluso la valutazione della predetta pronunzia per mancanza dell'attestato di irrevocabilità della stessa).
4- infine la difesa censurava la definizione del trattamento sanzionatorio, segnalando difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e per l'applicazione di pena-base superiore al minimo edittale.
Il procuratore di Parte Civile, proponeva ricorso nell'interesse di FR GE, deducendo:
1- la nullità della sentenza per mancanza o illogicità della motivazione, ed il travisamento della prova(in riferimento alla testimonianza resa da LA NA moglie della persona offesa, che - secondo quanto rilevato dal primo giudice conosceva l'aggressore del marito, che aveva chiamato per nome;
il ricorrente rilevava a sostegno dell'ipotesi accusatoria inerente al delitto di lesioni la circostanza che la donna aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri mentre il coniuge veniva aggredito, e censurava al riguardo la sentenza di appello, rilevando il difetto di motivazione inerente alla attendibilità di tale teste.
2- mancanza ed illogicità della motivazione, ed erronea applicazione della legge penale, evidenziando difetto di motivazione circa la configurabilità dell'esimente della legittima difesa e dell'ipotesi di eccesso colposo.
Sul punto il ricorrente evidenziava l'insufficienza della motivazione dal momento che la Corte - dopo aver dato atto che vi era stata una iniziale condotta aggressiva del GI verso l'imputato, aveva poi superficialmente valutato i presupposti della responsabilità dell'imputato per l'eccesso colposo nella legittima difesa.
3- inosservanza di norme processuali e difetto della motivazione. Rilevava anche la mancata pronunzia di condanna dell'imputato al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse di AL SU deve ritenersi privo di fondamento. In via preliminare si osserva che - alla stregua di quanto illustrato dal giudice di appello alla stregua delle risultanze dibattimentali esaminate dal primo giudice, deve rilevarsi che non può ritenersi fondata la censura di erronea applicazione dell'art. 610 c.p., dal momento che a carico dell'imputato valgono le risultanze dibattimentali costituite da dichiarazioni della persona offesa. Sul punto i motivi di gravame si presentano ripetitivi e non inficiano il quadro accusatorio, non essendo escluso il verificarsi della condotta ascritta al predetto ricorrente, consistita nel superare il veicolo condotto dalla persona offesa per poi sbarrargli la strada, in modo da precludere alla vittima di proseguire nella direzione desiderata, secondo quanto desunto da dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità risulta ritenuta dal giudice di merito in base all'adeguata valutazione di plurime risultanze dibattimentali. In tal senso la vicenda era stata provata alla stregua del verbale di arresto dell'imputato (eseguito il 13.11.2005) e dalle deposizioni menzionate dal giudice di prime cure, non contrastata validamente dalla difesa, che si limita nel ricorso a dedurre generica carenza della valutazione dei motivi di gravame.
La fattispecie di cui all'art. 610 c.p., risulta perfettamente integrata, secondo i principi giurisprudenziali di questa Corte (v. Sez. 5^, 11.11.1988, n.l0834, Baldinie Sez. IV del 3.10.1989, n. 13078, secondo tali massime risponde di violenza privata colui che nella circolazione stradale compie deliberati atti emulativi tali da interferire consistentemente nella condotta di guida di altro utente della strada costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere.
Non assumono valore al fine di rivelare la nullità per violazione della legge processuale, le censure avanzate con riferimento alla omessa valutazione di elementi di prova favorevoli all'imputato essendo evidente che il giudice di appello ha tenuto conto di tali dati, disattendendo la tesi difensiva;
d'altra parte non assumono rilevanza i generici riferimenti resi dal ricorrente ad altra sentenza che avrebbe definito la posizione del GI, restando da valutare nel presente procedimento la condotta tenuta dall'imputato, desunta da deposizioni dibattimentali che il primo giudice ha ritenuto attendibili.
Tanto premesso deve evidenziarsi che il reato di cui si tratta risulta estinto per decorrenza del termine di prescrizione, avvenuta in data 13 marzo del 2014, in epoca successiva alla pronunzia di appello(avuto riguardo al periodo di sospensione, pari a mesi 9 giorni 28). Sul punto - non ravvisandosi i presupposti di manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione(articolati in diritto per i vizi della motivazione) e non sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 129 c.p.p., per quanto illustrato dai giudici di merito - deve essere pronunziato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, intendendosi superate le ulteriori deduzioni del ricorrente (attinenti alla determinazione della pena) dalla intervenuta estinzione del reato.
Devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni del difensore che censurano la decisione rilevando - ai sensi degli artt. 78 e 122 c.p.p. - l'inammissibilità della costituzione di parte civile.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di appello ha correttamente evidenziato che il mutamento del giudice innanzi al quale si era svolto il giudizio di primo grado, assegnato ad altra Sezione distaccata dello stesso Tribunale, era da attribuire alla ripartizione dei procedimenti interna al medesimo ufficio giudiziario, conformemente alla competenza tabellare, e dunque tale modifica non rappresenta un fattore significativo ai fini della eccezione di nullità, non avendo attinenza alla "capacità" del giudice.
Alla stregua di tali rilievi deve ritenersi privo di fondamento il motivo di ricorso che concerne il difetto di legittimazione del procuratore di parte civile, innanzi al giudice al quale il procedimento risultava assegnato, avuto riguardo alla identità del procedimento in corso, in relazione al quale si era verificata unicamente una formale attribuzione di dati identificativi del fascicolo processuale per l'assegnazione al magistrato per competenza tabellare.
Alla stregua di tali rilievi deve ritenersi ugualmente priva di fondamento la censura relativa alla tardività del deposito della lista testi di parte civile, formulata ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. Rilevandosi che il giudice ha reso congrua motivazione sulla tempestività dell'atto;peraltro va rilevato che il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determina, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta (Cass. sez. 1^ del 19/1/2007, n. l585-). Il ricorso dell'imputato si rivela infondato agli effetti civili, attesa l'esistenza di concrete risultanze dibattimentali a sostegno dell'ipotesi di cui all'art. 610 c.p.. Va rilevato il fondamento del ricorso proposto nell'interesse della costituita parte civile. Invero dal testo del provvedimento si evince la sostanziale carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accusa di lesioni ascritta all'imputato in pregiudizio del GI.
Sul punto la Corte territoriale ha reso illogica motivazione in merito alle risultanze dibattimentali, svalutando la deposizione della moglie della persona offesa (la cui presenza al momento dei fatti non era smentita da altri dati processuali)in base a riferimenti al rapporto di conoscenza che la stessa aveva dimostrato verso l'imputato attinto dal coniuge con una tavola di legno, elemento dal quale era derivata l'ipotesi di un eccesso colposo del CA in legittima difesa, alla quale faceva riferimento la stessa sentenza.
Si rivelano dunque pertinenti le censure della parte civile ricorrente, ove prospetta il vizio di omessa valutazione dell'eccesso colposo ai fini della responsabilità civile evidenziandosi sull'argomento una sostanziale carenza di motivazione, atteso che il giudice di appello, pur avendo prospettato che vi era stata una reazione dell'imputato alla iniziale aggressione da parte del GI, e pur avendo rilevato un "eccesso" nella reazione stessa, non ha reso congrua motivazione in riferimento alla mancata affermazione di responsabilità dell'imputato nei confronti della costituita parte civile appellante.
Va peraltro richiamato sull'argomento il principio enunciato da questa Corte Sez. 1^ del 15.12.2005, n. 45425, e conforme - Sez. 5^, del 21.1.2009, n. 2505 - RV233352 - in virtù del quale l'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. - In conclusione va dunque pronunziato l'annullamento della sentenza agli effetti civili relativamente al delitto di lesioni, rinviando gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, riservando all'esito del giudizio rescissorio la definizione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti del CA relativamente al reato di cui all'art. 610 c.p., perché estinto per prescrizione.
Rigetta il predetto ricorso agli effetti civili.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili relativamente al reato di lesioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Spese tra le parti al definitivo.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015