Sentenza 22 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPO02595 /01 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 575/98 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 5336 Consigliere Dott. CIno VIGOLO - Rep. Consigliere - Ud.22/11/00 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere - Dott. Paolo STILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE SENT ENZA per diritti L. 6900 $2 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ENTE POSTE ITALIANE (E.P.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope CANCELLERIA legis. ricorrente -
contro
EV AR GR, LI IA, OR CANCELLERIA studioCARLA, elettivamente domiciliate presso lo dell'Avvocato ROBERTO AFELTRA in ROMA Viale Bruno CG073979 Buozzi n. 32, che le rappresenta e difende unitamente 2000 all'Avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;
4810 -1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 12776/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 24/12/96 R.G.N. 382/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato AFELTRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Legnano, in funzione di giudice del lavoro, RI ZI CQ, AR RN e CI RI convenivano in giudizio l'Ente Poste Italiane, chiedendone la condanna al pagamento delle somme che le stesse assumevano essere loro dovute a titolo di retribuzioni arretrate ed altri emolumenti per lavoro prestato alle dipendenze della ditta 3F, appaltatrice dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in forza di contratti per servizi di pulizia degli Uffici postali di legnano, Rescaldina, Rescalda e S. Giorgio sul Legnano. Le ricorrenti, invocando l'art.3 della legge 23 ottobre 1960 n.1369 e ricordato che la 3F non svolgeva appalti per più appaltanti contemporaneamente, chiedevano il pagamento al convenuto in virtù del vincolo di solidarietà di cui al predetto art.
3. L'Ente Poste Italiane si costituiva e contestava la domanda invocando l'art.8 della legge 1369/60 e la disciplina specifica di cui al d.P.R. 22 novembre 1961 n.1192. Il Pretore accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ente Poste insistendo nell'applicabilità alla fattispecie in oggetto della sopra richiamata normativa, cha la esonerava dalla affermata responsabilità. Con sentenza del 17-24 dicembre 1996, l'adito Tribunale di Milano, ritenendo che nella specie trovava applicazione il regime di responsabilità solidale, sancito dall'art.3 della sopra richiamata legge, dovendosi, per converso, disapplicare la disposizione regolamentare di cui al d.P.R. n.1192/1961, che escludeva tale solidarietà, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Ente Poste Italiane, formulando due motivi. Resistono le lavoratrici con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura sollevata dalle resistenti nel controricorso. Invero, il secondo comma dell'art. 10 D.L. 1 dicembre 1993 n.487, conv. in legge 29 gennaio 1994 n.71, prevede che l'ente "Poste Italiane" può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'art. 23 del D.M. 16 gennaio 1995 (recante il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente medesimo) a sua volta, dopo aver disciplinato (al primo comma) la decisione di intraprendere (o di resistere in) un giudizio, attribuendone il potere al Presidente dell'ente e al Consiglio di amministrazione con facoltà di delega, anche permanente, prevede che il patrocinio legale dell'ente possa essere affidato all'Avvocatura generale dello Stato o ad un Ufficio legale appositamente costituito. La previsione di cui al richiamato art.10, integrata da quella regolamentare, consente di affermare che si tratta di una ipotesi di patrocinio rientrante in quello facoltativo contemplato in via generale dall'art.43, comma 1, R.D. 30 ottobre 1933 n.1611, che lo consente sol se ciò sia autorizzato da una disposizione di legge (come nella specie), di regolamento o di altro provvedimento;
mentre la prescrizione del successivo terzo comma del medesimo art.43, quale introdotto dall'art.11 legge 3 aprile 1979 n.103, che fa discendere dall'intervenuta autorizzazione suddetta il carattere organico ed esclusivo di tale patrocinio costituisce -come già rilevato da questa Corte un canone generale che non esclude che l'autorizzazione medesima, ove posta da fonte primaria, possa diversamente connotare il carattere del patrocinio medesimo, prevedendolo come non esclusivo (cfr. Cass. 14 aprile 1998 n.3759). L'art.45 R.D. n.1611/1933 prevede poi che per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 43 (oltre che all'art.44) si applica il secondo comma del precedente art.1 secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni (innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede) senza bisogno di mandato, anche ove sia richiesto il mandato speciale, essendo sufficiente che consti la loro qualità. Pertanto anche nel caso di patrocinio facoltativo ex art. 43 cit., quale quello dell'ente ricorrente, l'Avvocatura dello Stato non ha necessità di mandato. In proposito, giova richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui, anche nella difesa degli enti semplicemente autorizzati e non obbligati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non è richiesto alcun atto di procura per l'esercizio dello ius postulandi da parte degli avvocati dello Stato, assumendo quindi la deliberazione dell'ente di conferimento dell'incarico all'avvocatura natura di atto interno che non ha bisogno di essere esternato (Cass.n.3759/98 cit;
Cass. 22 febbraio 1990 n.1308); ciò perché lò ius postulandi degli avvocati dello Stato, anche ove si tratti di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico M ammesso facoltativamente ad avvalersi del loro patrocinio, deriva direttamente dalla legge e non richiede quindi il conferimento di un mandato alla lite (v. anche Cass. 12 maggio 1981 n.3141). Tale orientamento, cui va prestata adesione, ha ricevuto peraltro l'avallo delle S.U. di questa Corte, le quali, proprio in relazione all'Ente Poste Italiane, hanno affermato che, potendo l'Ente avvalersi, a norma dell'art. 10, secondo comma, D.L. del 1993 e legge del 1994 cit., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, e poiché è in tale norma previsto il regime cosiddetto facoltativo di assistenza legale e di patrocinio, per il quale non è necessario, in ordine ai singoli giudizi, uno specifico mandato all'Avvocatura stessa, quest'ultima non è onerata della produzione del provvedimento del competente organo dell'Ente di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa ex lege la rappresentanza e difesa in giudizio (Cass. S.U. 5 settembre 1997 n.8587). Tanto chiarito, con il primo motivo l'Ente ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e del d.P.R. 22 novembre 3 1961 n. 1192, assume che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto preliminarmente rilevare che le invocate disposizioni, poste a fondamento della domanda, erano applicabili esclusivamente agli imprenditori privati e non anche alle amministrazioni pubbliche. Pertanto, avrebbe dovuto per ciò stesso escludere detto Ente dalla previsione normativa dell'art.3 e 4 della legge n.1369/60, e farlo rientrare nella disciplina di rinvio operata dall'art.8 della medesima;
disciplina attuata con l'emanazione del regolamento di cui al d.P.R. 22 novembre 1961 n.1192 e pienamente rispettata. Di conseguenza, del tutto erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità solidale delle Poste, nonostante l'assenza di ogni riferimento nel menzionato regolamento a tal forma di responsabilità. H Il motivo è fondato nei termini che seguono. La legge 23 ottobre 1960 n.1369, nel porre il divieto di interposizione nel lavoro ha, tra l'altro, statuito, a garanzia dei lavoratori occupati in violazione di esso, che i medesimi siano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che abbia utilizzato le loro prestazioni (art.1, ultimo comma). Per le opere e i servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore ed è la situazione che riguarda il caso in esame-, ha poi previsto, a tutela dei lavoratori da questo dipendenti, che l'appaltante sia tenuto in solido con l'appaltatore a corrispondere loro un trattamento minimo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti (art.3). Per altro, nell'ipotesi di impiego di mano d'opera negli appalti concessi dalle amministrazioni autonome dello Stato (Ferrovie, Monopoli di Stato, Poste e Telecomunicazioni), in luogo di tali garanzie, è stato consentito (art.8) di emanare particolari disposizioni purché si conformino a quelle della citata legge n. 1369 del 1960, ancorché “tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalla imprese fornitrici di manodopera”. A tal fine è stato emanato il regolamento di cui al d.P.R. 22 novembre 1961 n. 1192, il quale, “agli effetti dell'art.3 della legge 23 ottobre 1960 n.1369”, ha prescritto alle suddette amministrazioni autonome, in luogo della responsabilità e degli obblighi stabiliti dallo stesso art.3 a carico degli imprenditori, di inserire nei contratti di appalto clausole che assicurino, al personale delle imprese, il trattamento previsto dal contratto collettivo vigente per la categoria, durante l'esecuzione dell'appalto (art.2, comma 1°). Lo stesso d.P.R. ha anche disposto che il trattamento economico non potrà, comunque, essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dell'azienda autonoma, ove esista piena corrispondenza di mansioni (art.2 comma 2) e ha precisato che il M raffronto economico è da riferire in tal caso allo stipendio o paga base del personale di ciascuna azienda autonoma ed alla paga tabellare del contratto collettivo della categoria, fermo restando, nelle altre voci retributive, il trattamento previsto da tale contratto (art. 2, comma 3). In proposito il Tribunale ha sostanzialmente osservato - in termini talora espliciti, talora, e più spesso, impliciti- che, allorché l'art.8 legge 1369 cit. ha previsto l'emanazione di norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle amministrazioni autonome delle poste e telecomunicazioni “in conformità con le disposizioni di cui ai precedenti articoli” ed alle condizioni sopra testualmente riportate, se ha consentito una regolamentazione non identica a quella degli imprenditori privati, ha prospettato una normativa caratterizzata da "conformità" con i principi di cui ai precedenti articoli, fra i quali anche quello di solidarietà di cui all'art.3, salvaguardando gli interessi dei dipendenti dell'appaltatore, con possibilità di deroga solo alle esigenze tecniche dell'amministrazione. Pertanto, non essendovi traccia di tale "conformità" nell'art.2 d.P.R. 22 novembre 1961, nonostante l'esplicito richiamo all'art.3 legge 1369 cit., era da condividere la statuizione del primo Giudice, dovendosi "disapplicare l'art.2 del regolamento", che tale principio di solidarietà non impone né prevede. Osserva il Collegio che se è vero che, a norma dell'art.8, primo comma, l.n.1369, la disciplina del decreto deve porsi “in conformità con le disposizioni di cui ai precedenti articoli”, è se è altrettanto indubitabile che le disposizioni contenute nel d.p.r. 22 novembre 1981 n.1192 hanno natura regolamentare (v. Corte cost. 29 dicembre 1981 n.205), deve osservarsi -così come statuito dalla Corte cost. nella sentenza n.191 del 22 aprile 1992-, che, ai sensi del secondo comma dell'art.8, non si tratta di un regolamento di esecuzione, bensì di un regolamento al quale la legge rimette in via esclusiva la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome dello Stato. Perciò il requisito espresso nel primo comma va interpretato come direttiva di armonizzazione del decreto con i principi della 1. n.1369, che lascia al potere regolamentare del governo un margine di discrezionalità più ampio di quello (puramente tecnico) concesso ai regolamenti di esecuzione;
margine di discrezionalità che vale ad escludere un preteso mancato rispetto del richiamato regolamento alle prescrizioni di legge. Da tale interpretazione, confortata dal conforme orientamento delle sez.un. di questa Corte (Cass. 21 marzo 1997 n.2517), discende la piena legittimità del regolamento in oggetto, erroneamente disapplicato, nella fattispecie, dal Giudice a quo per preteso contrasto con il dettato dell'art.8 della legge 1369/60. Naturalmente l'applicabilità del regolamento è legittima fino a quando il decreto presidenziale è rimasto in vigore e cioè fino a quando è subentrato il regime privatistico dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste. Giova in proposito rammentare che, con d.l. n.847 del 1993, convertito in 1. n.71/94, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane (poi divenuto Ente Poste Italiane S.p.A.), con conseguente novazione del rapporto di lavoro dei dipendenti in rapporto privatistico e, come tale, espressamente regolato dalle norme di diritto privato;
tanto, ai sensi dell'art.6, comma 6, della predetta legge istitutiva n.71/94, che ha delegato all'autonomia contrattuale collettiva la relativa disciplina, così statuendo: "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". Il primo e “nuovo" Contratto Collettivo è stato successivamente stipulato, dopo articolate trattative sindacali, in data 26 novembre 1994. Pertanto, da questa data non è più applicabile nei rapporti con i dipendenti di imprese appaltatrici di opere o servizi per conto delle "Poste Italiane" il d.P.R., emanato ai sensi dell'art.8 1. n.1369 del 1960, e trovano invece applicazione diretta le disposizioni di cui agli articoli precedenti della stessa legge (v. per tale impostazione, Corte cost.22 aprile 1992 n. 191 e Cass. sez un. 2517/97 cit.). Ne discende che, ai fini della individuazione della disciplina da applicare alla fattispecie concreta, acquista rilevanza l'accertamento relativo al momento della costituzione del rapporto di lavoro in questione ed al tempo del suo svolgimento. Nel caso in esame, essendo stato il ricorso introduttivo depositato in data 23 maggio 1994 e notificato il 2 novembre dello stesso anno, le pretese avanzate concernono evidentemente un periodo antecedente alla stipulazione del contratto collettivo;
onde non può dubitarsi l'applicabilità alla fattispecie del più volte richiamato regolamento. L'accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto, anche in tema di prova nonché omessa e contraddittoria motivazione su un 7 punto decisivo della controversia, deduce che la “sentenza pretorile" sarebbe erronea allorquando afferma che "il quantum della domanda delle ricorrenti non è oggetto di contestazione...", dal momento che sia la documentazione prodotta che la domanda erano state contestate. Va infine osservato, per completezza, che il riferimento nel controricorso all'art. 1676 c.c. come fondamento della ulteriore domanda proposta in primo 0 grado, non consente, di per sé, di prendere in considerazione tale domanda, difettando una sua riproposizione in sede di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; riproposizione resa necessaria dal fatto che le azioni che i dipendenti dell'appaltatore possono esperire nei confronti dell'impresa committente per la soddisfazione delle loro spettanze in base all'art. 1676 cod. civ. e all'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si differenziano per finalita' e struttura, oltre che per "petitum" e "causa petendi", poiche' in quella codificata il committente soddisfa un debito altrui, in virtu' di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore, mentre in quella prevista dalla norma speciale rileva l'aspetto della garanzia apprestata in favore dei lavoratori dell'appaltatore e diretta ad impedire che l'appalto costituisca uno strumento di disconoscimento di quei diritti dei quali essi diventerebbero titolari, se dipendessero direttamente dal committente, come pure potrebbero, attesa la non estraneita' dell'appalto al ciclo produttivo dell'azienda facente capo a quest'ultimo. Ed infatti la prevista responsabilita' solidale tra committente ed appaltatore si fonda sulla circostanza che l'appalto sia stato concesso per opere e servizi da eseguirsi all' "interno dell'azienda", cioe' sulla base di un presupposto non di carattere topografico, ma relativo alla qualificazione degli interventi richiesti, che devono riguardare un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attivita' dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari S 8 predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo (Cass.20 novembre 1998 n.11753). Per quanto esposto, la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza ,impugnata e decidendo nel merito, ex art.384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetta le domande proposte dalle lavoratrice resistenti e compensa tra le parti la spese dell'intero processo ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dalle resistenti. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Roma, 22 novembre 2000. " Mercurio - сичо Il Consigliere est. Il Presidente рабны - St IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 2 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M E DI CANCELLERIA2 R P U T R O C 9