CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24696 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA QA nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24696 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2022 il Giudice di pace di Caltanissetta ha condannato AR HA alla pena di 10.000 euro di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, accertata in data 11/07/2016, da lui commessa per avere omesso di ottemperare all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Torino il 09/05/2016. Secondo il giudice di merito è accertato lo stato di clandestinità dell'imputato, che il 09/05/2016 era stato fermato a Bardonecchia e, dopo l'identificazione, sottoposto all'ordine di espulsione emesso dal Prefetto e dal Questore nella stessa data e a lui immediatamente notificato, e risultato violato il successivo 11/07/2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR HA, per mezzo del proprio difensore avv. Massimiliano Bellini, articolando un unico motivo con cui ha eccepito la nullità della sentenza per inosservanza della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 525, quinto comma, cod. proc. pen. La motivazione della sentenza è stata redatta da un giudice-persona fisica diverso da quello davanti al quale il processo è stato celebrato, in quanto mentre la decisione è stata emessa dalla dr.ssa Antonella Basile mediante la lettura del dispositivo, all'udienza del 14 ottobre 2022, i motivi sono stat successivamente redatti e sottoscritti dal dr. Giulio Castellino. Ciò comporta la nullità assoluta di tale sentenza perché, per il principio di immutabilità del giudice, alla sua deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e davanti ai quali le prove sono state assunte. Infatti in caso di mutamento della composizione del giudice le parti hanno il diritto di chiedere l'assunzione di nuove prove e la rinnovazione di quelle già assunte, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41736 del 10/10/2019. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Mariaemanuela Guerra, ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il principio di diritto della immutabilità del giudice, invocato dal ricorrente, è stato infatti pienamente rispettato in questo caso, perché il processo è stato 2 deciso dal giudice che ha presenziato all'intero dibattimento ed in particolare alla sua fase istruttoria, la dr.ssa Basile, la quale all'udienza del 14/10/2022 ha emesso e letto il dispositivo della sentenza La motivazione di questa è stata redatta da un diverso magistrato, delegato dal presidente del Tribunale, perché il giudice che aveva emesso il dispositivo è nel frattempo deceduto. Dall'esame degli atti, consentito quando, come in questo caso, il ricorso deduce un 'error in procedendo' ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c) cod.proc.pen. (tra le molte, Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304), emerge che in data 04/11/2022 il Presidente vicario del Tribunale, la dr.ssa Gabriella Canto, ha preso atto dell'intervenuto decesso della dr.ssa Basile ed ha designato un diverso giudice, il dr. Giulio Castellino, per la stesura della motivazione, stante l'evidente impossibilità del precedente magistrato di provvedervi. E' previsto dall'art. 559, quarto comma, cod.proc.pen. nonché dall'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 274/2000 con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, che in caso di impedimento del giudice la sentenza venga sottoscritta dal presidente, e la Corte di cassazione ha stabilito da tempo il principio secondo cui tale norma comporta anche il potere di delegare la redazione della motivazione ad un diverso giudice: «Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale, in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 244117) e «Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il presidente può delegare altro giudice del tribunale» (Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Rv. 27710,8jt La redazione della motivazione della sentenza è stata quindi effettuata legittimamente, da un diverso giudice-persona fisica, in quanto appositamente delegato dal presidente del Tribunale di Caltanissetta, in una situazione di effettiva impossibilità del giudice titolare di procedere alla sua stesura. 2. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n, 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposi:o il ricorso senza 3 Il Presidente versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M
l. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24696 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2022 il Giudice di pace di Caltanissetta ha condannato AR HA alla pena di 10.000 euro di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, accertata in data 11/07/2016, da lui commessa per avere omesso di ottemperare all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Torino il 09/05/2016. Secondo il giudice di merito è accertato lo stato di clandestinità dell'imputato, che il 09/05/2016 era stato fermato a Bardonecchia e, dopo l'identificazione, sottoposto all'ordine di espulsione emesso dal Prefetto e dal Questore nella stessa data e a lui immediatamente notificato, e risultato violato il successivo 11/07/2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR HA, per mezzo del proprio difensore avv. Massimiliano Bellini, articolando un unico motivo con cui ha eccepito la nullità della sentenza per inosservanza della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 525, quinto comma, cod. proc. pen. La motivazione della sentenza è stata redatta da un giudice-persona fisica diverso da quello davanti al quale il processo è stato celebrato, in quanto mentre la decisione è stata emessa dalla dr.ssa Antonella Basile mediante la lettura del dispositivo, all'udienza del 14 ottobre 2022, i motivi sono stat successivamente redatti e sottoscritti dal dr. Giulio Castellino. Ciò comporta la nullità assoluta di tale sentenza perché, per il principio di immutabilità del giudice, alla sua deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e davanti ai quali le prove sono state assunte. Infatti in caso di mutamento della composizione del giudice le parti hanno il diritto di chiedere l'assunzione di nuove prove e la rinnovazione di quelle già assunte, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41736 del 10/10/2019. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Mariaemanuela Guerra, ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il principio di diritto della immutabilità del giudice, invocato dal ricorrente, è stato infatti pienamente rispettato in questo caso, perché il processo è stato 2 deciso dal giudice che ha presenziato all'intero dibattimento ed in particolare alla sua fase istruttoria, la dr.ssa Basile, la quale all'udienza del 14/10/2022 ha emesso e letto il dispositivo della sentenza La motivazione di questa è stata redatta da un diverso magistrato, delegato dal presidente del Tribunale, perché il giudice che aveva emesso il dispositivo è nel frattempo deceduto. Dall'esame degli atti, consentito quando, come in questo caso, il ricorso deduce un 'error in procedendo' ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c) cod.proc.pen. (tra le molte, Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304), emerge che in data 04/11/2022 il Presidente vicario del Tribunale, la dr.ssa Gabriella Canto, ha preso atto dell'intervenuto decesso della dr.ssa Basile ed ha designato un diverso giudice, il dr. Giulio Castellino, per la stesura della motivazione, stante l'evidente impossibilità del precedente magistrato di provvedervi. E' previsto dall'art. 559, quarto comma, cod.proc.pen. nonché dall'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 274/2000 con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, che in caso di impedimento del giudice la sentenza venga sottoscritta dal presidente, e la Corte di cassazione ha stabilito da tempo il principio secondo cui tale norma comporta anche il potere di delegare la redazione della motivazione ad un diverso giudice: «Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale, in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 244117) e «Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il presidente può delegare altro giudice del tribunale» (Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Rv. 27710,8jt La redazione della motivazione della sentenza è stata quindi effettuata legittimamente, da un diverso giudice-persona fisica, in quanto appositamente delegato dal presidente del Tribunale di Caltanissetta, in una situazione di effettiva impossibilità del giudice titolare di procedere alla sua stesura. 2. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n, 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposi:o il ricorso senza 3 Il Presidente versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M
l. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore