Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11964 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O . B e N E l a , E n 1 N e 8 p O REPUBBLICA ITALIANA 9 I 1 Z a - A m 1 R e 1 t T - S s IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i I 4 s G 2 E l . R a E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e A 3 h Oggetto D c 2 i Proe.-Cause rivisite E f i . T d T SEZIONE PRIMA CIVILE N eact. 112. ep.c.- o E R S S.A.- Art. 21 c.3/e. m Dott. Rosario 1 1 9 64/03 A -319/76-Caretion Composta dagli Ill' tuents R.G.N. 21197/00 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 25846 ConsigliereDott. Giulio GRAZIADEI Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud. 17/03/2003 Dott. Aniello Consigliere -NAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIA DI TREVISO, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'Avvocato SALVATORE DI MATTIA che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato BRUNO BAREL, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA;
intimato - avverso la sentenza n. 59/99 della Sezione distaccata 2003 di Pretura di ODERZO, depositata il 10/08/99; 661 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2003 dal Consigliere Dott. Salvat ore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. Ritenuto in fatto che, con quattro distinte ordinanze-ingiunzioni del 25 novembre 1998 nn. 26, 27, 28 e 29/ECO noti- ficate il 4 dicembre 1998, la Provincia di Treviso ir- rogò al Sindaco pro tempore del Comune di Motta di Li- venza la sanzione amministrativa di £.3.000.000 (oltre le spese) per ciascuna delle quattro violazioni all'art. 21 comma 3 della legge 10 maggio 1976 n.319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito dall'art.3 del d.l. 17 marzo 1995, conv., con mod., nella legge 17 maggio 1995 n.172, in quanto dall'analisi dei quattro campioni di acqua re- flua, effettuate sullo scarico proveniente dalla vasca di tipo Imhoff di proprietà comunale costituente il tratto terminale di un tronco della pubblica fognatura - era emerso il superamento dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 2 Colonna C1) del Piano regionale 2 di risanamento delle acque della Regione Veneto;
che, con quattro distinti ricorsi al Pretore cir- condariale di Treviso-sez. dist. di Oderzo del 2 gen- naio 1999 - rubricati, rispettivamente, ai nn.1, 2, 3 e 4/99 del Ruolo generale affari contenziosi di quell'Ufficio giudiziario il Comune di Motta di Li- venza propose opposizione avverso i predetti provvedi- menti, chiedendone l'annullamento e deducendo l'insussistenza delle violazioni sia perché lo scarico in questione non poteva considerarsi assoggettato ai limiti di accettabilità contenuti nel succitato Piano regionale, sia perché il prelievo dei campioni, sui quali era fondata l'analisi, era stato eseguito con mẹ- todo non corretto, e cioè con un prelievo c.d. "istantaneo" e non con un prelievo c.d. "medio"; che, in contraddittorio con la Provincia di Tre- che instò per la reiezione delle opposizioni viso il Pretore adito disposta, con tre distinte ordinanze del 26 aprile 1999 emesse nei procedimenti nn.2, 3 e 4 del 1999, la riunione di ciascuna di tali cause a quel- la iscritta al n.1 del 1999 con sentenza n.59/99 del 10 agosto 1999, annullò le ordinanze impugnate;
che, in particolare, il Pretore - dopo aver af- fermato che lo scarico in questione è assoggettato ai -limiti di cui al Predetto Piano regionale ha così, - 6 3 testualmente, proseguito: "La seconda eccezione, con- cernente il metodo di campionamento, è... rilevante per quanto concerne la prova dell'illecito amministrativo contestato. Il Giudicante ritiene infatti che gli ele- menti probatori utilizzati dalla Provincia di Treviso non siano sufficienti per ritenere certo il superamento del limite tabellare. A tal proposito giova evidenziare come il solo elemento a carico consista nel verbale di prelievo, e nel relativo certificato di analisi, effet- tuato a cura dell'Usl. Secondo il predetto certificato di analisi sarebbero lievemente superati alcuni valori prescritti dalle tabelle.... E' importante sottolineare sin d'ora che dagli atti del procedimento non risulta alcun elemento diverso dal certificato di analisi sopra citato e tale da far ritenere che, per insufficienze 'strutturali' degli impianti o della loro manutenzione, il Comune di Motta non fosse in grado di rispettare i limiti prescritti. Altri elementi depongono invece in senso contrario..... In questa situazione probatoria, è evidente che occorre prestare la massima attenzione al- la rispondenza alle prescrizioni di legge del verbale di prelievo e delle successive operazioni di analisi. Se tali prescrizioni fossero state integralmente ri- spettate, infatti, si giustificherebbe senza dubbio la sanzione dell'illecito amministrativo, essendo a tal 4 M fine sufficiente anche una sola violazione delle tabe l- le, sicuramente e legittimamente accertata. Ora nel verbale di prelievo, in violazione dell'art.22 1.650/79 non vengono in alcun modo indicati, neppure sintetica- mente, i motivi per i quali gli operatori sono ricorsi ad una determinata modalità di prelievo (nella specie: istantaneo). Non ignora il Pretore che, secondo la pre- valente giurisprudenza della terza sezione [penale] della Corte di cassazione, 'in tema di tutela delle ac- que dall'inquinamento, la scelta del metodo di campio- natura è rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale può avvalersi sia di quella istantanea, che di quella su campione medio....'. Ciò non significa peraltro che in mancanza di una indicazione esplicita, anche se sintetica, dei motivi per i quali si è ricorso ad una determinata modalità di campiona- mento (istantaneo o medio), il verbale di prelievo, ed il successivo certificato di analisi, pur non divenendo inutilizzabili, possano costituire, di per se soli e dunque in mancanza di altri elementi di giudizio sfavo- revoli al ricorrente, valida prova per emettere una sanzione amministrativa per lo scarico con superamento dei limiti tabellari. Le giustificazioni giuridiche di sono L'art.22 1. 24 tale conclusione le seguenti: 1) dicembre 1979 n.650 ha modificato la nota in calce alla 5 F tabella A della 1.319/76 (c.d. legge Merli), stabilendo che "l'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelie- vo". In sede di interpretazione estensiva o analogica (sempre ammessa ed anzi doverosa in bonam partem) tale disposizione deve intendersi riferita anche alla tabel- la C e alle tabelle del PRRA, non essendovi alcuna ra- gione che giustifichi una disciplina differente. 2) Non sono previste, anche e soprattutto per la deteriorabi- lità dei campioni, analisi di revisione;
pertanto i re- quisiti di legalità delle operazioni di prelievo e di analisi devono essere valutati con particolare rigore. 3) Quando i certificati di analisi relativi ai campioni di acque di scarico sono l'unico elemento probatorio e soprattutto quando il superamento dei limiti tabellari è di lieve entità, le operazioni di prelievo e di ana- lisi devono essere valutate con particolare rigo- re . Nella fattispecie in esame il verbale di prelievo non indica i motivi del metodo di prelievo prescelto. La motivazione sul punto era opportuna e doverosa posto che il metodo di campionamento (quello istantaneo) non è sempre attendibile, soprattutto quando, come nel caso (trattandosi di una vasca del tipo Imhoff), loin esame scarico da esaminare è variabile nel tempo. Il campione così prelevato non è pertanto un elemento sufficiente 6 per dimostrare la sussistenza del superamento tabellare contestato"; che avverso tale sentenza la Provincia di Treviso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due moti- vi di censura, illustrati con memoria;
che il Comune di Motta di Livenza, benché ritual- mente intimato, non si è costituito, né ha svolto atti- vità difensiva. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Nullità del procedimento per omessa pronuncia Su un ricorso riunito, art. 112 c.p.c."), la Provincia ricor- - sottolineato che il Giudice a quo ha disposto rente - lamenta che il la riunione di quattro procedimenti inequivocabilmenteGiudice stesso, come risulterebbe dalla motivazione della sentenza impugnata, avrebbe completamente ignorato uno dei procedimenti (quello iscritto al n.3 del 1999, relativo all'accertamento del 15 gennaio 1997), omettendo, perciò di pronunciare sul- le contrapposte domande delle parti;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di legge: art.21 comma 3 L. 319/76, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazio- ne in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c."), la ricorrente 7 critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a) che il supera-www. mento dei limiti tabellari, attestati dai certificati di analisi dei campioni prelevati, sarebbe incontesta- bile, anche perché non tempestivamente contestato dal Comune di Motta di Livenza, e, con ciò, sarebbe dimo- strata la sussistenza delle violazioni accertate e san- zionate dall'art.21 comma 3 della legge n.319 del 1976; b) che la legge ammette il campionamento delle acque reflue sia con il metodo del prelievo istantaneo, sia con quello del prelievo medio;
c)- in particolare, che la motivazione della decisione sarebbe affetta da con- traddittorietà, laddove non rileverebbe che gli "stabellamenti" costituirebbero indizi gravi di defi- cienze strutturali dell'impianto di depurazione comuna- le;
nonché da insufficienza, laddove parla di lieve en- tità dello stabellamento, mentre, invece, dai certifi- cati di analisi risulterebbero stabellamenti di almeno il 180% rispetto ai limiti;
che il primo motivo merita accoglimento, nei sen- si qui di seguito precisati: A) - Dall'esame diretto de- gli atti del processo, consentito a questa Corte in ra- gione della natura "processuale" del vizio denunciato, risulta, come già dianzi rilevato (cfr., supra, Ritenu- to in fatto), che l'oggetto del giudizio a quo è costi- 8 tuito da quattro opposizioni ad altrettante ordinanze- ingiunzioni della Provincia di Treviso, in quanto il Pretore di Treviso, con tre apposite ordinanze del 26 aprile 1999, emesse nei procedimenti nn.2, 3 e 4 del 1999, ha disposto la riunione di ciascuna di tali cause a quella iscritta al n.1 del 1999 del ruolo generale;
e che, nonostante tale provvedimento di riunione, il Pre- tore stesso ne ha decise soltanto tre su quattro quelle iscritte ai nn.1, 2 e 4 del 1999 del ruolo ge- nerale - omettendo qualsiasi pronuncia relativamente a quella iscritta al n.3 del 1999 del ruolo stesso: in- fatti, tale omissione di pronuncia emerge in modo ine- B quivocabile dalla stessa motivazione della sentenza im- pugnata, non solo laddove si parla, nello "Svolgimento del processo", di "tre ricorsi", di "tre procedimenti riuniti" e di "tre prelievi di tre campioni di acque reflue", ma soprattutto laddove, nei "Motivi della de- cisione", alle pagg.5-6, si analizzano, specificamente, soltanto i risultati relativi a tre campioni (prelevati, rispettivamente, il 7 marzo 1995, il 9 ot- tobre 1996 ed il 9 aprile 1997), omettendo ogni consi- derazione di quelli relativi al campione prelevato il 15 gennaio 1997, posto alla base dell'ordinanza- ingiunzione n.28/ECO della Provincia di Treviso, oppo- sta dal Comune di Motta di Livenza con il ricorso del 2 - 9 gennaio 1999, iscritto al n.3 del 1999 del ruolo gene- -rale. B) Ciò posto, non v'è alcun dubbio che il giudi- ce il quale abbia esercitato il potere di riunire più procedimenti relativi a cause connesse ai sensi dell'art. 274 comma 1 cod.proc.civ. - ha il dovere, se- condo quanto imposto dall'art. 112 dello stesso codice, di decidere tutte le cause riunite, a meno che non ri- tenga, al momento della decisione, di avvalersi del po- "separazione" delle cause, attribuitoglitere di dall'art. 279 commi 2 n.5 e 3 del codice di rito, laddo- ve si prevede che "il collegio pronuncia sentenza....5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle al- tre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle mede- sime...."; e che "i provvedimenti per l'ulteriore istru- zione, previsti dai numeri 4) e 5) sono dati con sepa- rata ordinanza". c) - D'altro canto, tenuto conto dell'orientamento, assolutamente prevalente, di dottri- na e giurisprudenza secondo cui il provvedimento di riunione di cause connesse non incide in alcun modo sull'autonomia di ciascuna di esse, delle posizioni delle relative parti e delle prove ad ognuna pertinenti - la nullità della sentenza, derivante dall'omessa de- 10 cisione di una o più delle cause riunite, attiene, di norma, unicamente a siffatta omissione ("il giudice deve pronunciare su tutta la domanda") e non si estende automaticamente a tutta la sentenza, integrandosi una fattispecie di nullità parziale di essa;
sicché, con riferimento al caso di specie, la nullità della senten- za impugnata deve essere pronunciata unicamente nella parte in cui la stessa ha omesso di decidere la causa riunita (a quella iscritta al n.1 del 1999) iscritta al n. 3 del 1999 del ruolo generale;
che anche il secondo motivo merita accoglimento;
che l'art. 22 della legge 24 dicembre 1979 n.650 (Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n.319, in materia di tutela del- le acque dall'inquinamento. Ecologia) - nell'apportare modificazioni alla Tabella A) allegata alla legge n.319 del 1976 e nel sostituire, in particolare, il primo alinea della nota in calce alla Tabella stessa ha stabilito (comma 9) che "le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata a alla durata degli scari- chi" e che "l'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità + 11 di prelievo"; - che sull'interpretazione di tali disposizioni esiste un costante orientamento delle sezioni penali di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 512, 2581 e 11598 del 1993, 4423, 9477 e 11431 del 1994, 2033 del 1996, 12390 del 1998, 6416 del 1999), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, in materia di tu- tela delle acque dall'inquinamento, le operazioni di campionamento hanno natura amministrativa, sicché l'inosservanza delle metodiche I.R.S.A.-C.N.R., richia- mate nella nota in calce alla legge n.319 del 1976, non comporta nullità di ordine processuale;
secondo cui dal momento che la legge stessa consente sia il campio- namento istantaneo, sia il campionamento medio - è at- alla discrezionalità tecnica tribuita (operatori in sede di controllodell'amministrazione sul posto) l'adozione del metodo di campionamento rite- nuto più adeguato ad esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modo di versa- mento, portata e durata, etc.); secondo cui deve essere esclusa la nullità o l'inutilizzabilità del verbale di campionamento quando sia adottato un campionamento istantaneo invece di quello medio senza che siano state espressamente menzionate nel verbale le ragioni della scelta;
e, secondo cui, ai fini della sussistenza 12 dell'illecito, non è rilevante l'atto amministrativo del verbale di prelievo, bensi soltanto il risultato delle analisi, qualora esso non sia conforme anche ad uno soltanto dei limiti indicati dalla legge nelle ap- posite tabelle (come è incontestatamente avvenuto nel caso di specie e come è affermato dallo stesso Pretore di Oderzo); che, alla luce di tale orientamento, appaiono, dunque, palesemente errate le affermazioni del Giudice a quo poste a fondamento di tutta la motivazione (cfr., supra, Ritenuto in fatto) - secondo cui "la.... eccezione concernente il metodo di campionamento è…….. rilevante per quanto concerne la prova dell'illecito amministrativo contestato...."; e secondo cui "nella fat- tispecie in esame il verbale di prelievo non indica i motivi del metodo di prelievo prescelto. La motivazione sul punto era opportuna e doverosa posto che il metodo di campionamento (quello istantaneo) non è sempre at- tendibile, soprattutto quando, come nel caso in esame (trattandosi di una vasca del tipo Imhoff), lo scarico da esaminare è variabile nel tempo. Il campione così prelevato non è pertanto un elemento sufficiente per dimostrare la sussistenza del superamento tabellare contestato"; che siffatto vizio della decisione impugnata de- 13 termina l'assorbimento di ogni altro profilo di censura argomentato nel motivo in esame;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata sia nella parte in cui ha omesso di decidere la causa riunita iscritta al n.3 del 1999 del ruolo ge- nerale della Pretura di Treviso sez.dist. di Oderzo, sia in ragione del vizio di violazione di legge dianzi rilevato;
che, conseguentemente, le relative cause debbono essere rinviate al Tribunale di Treviso, che, oltre ad eliminare i vizi accertati, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e E rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Prima Sezione Civile, il 17 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Salvatore (Palma Hellfur's CORTE SUPREMA CARATIONE Prime S o Oivile Colleria Deposita CANCELLIERE 8000, 2003 Andrea Bianchi 11 IL CANCELLIERE 14