Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8171
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita

    Il Tribunale ha ritenuto che la strumentalità del credito si identificasse con la funzione di riciclaggio di denaro, data la cospicua somma sul conto corrente del mutuatario priva di giustificazione e incongrua rispetto alla sua situazione reddituale, oltre alla mancata allegazione di documentazione idonea a dimostrare la liceità delle risorse.

  • Rigettato
    Buona fede nell'erogazione del finanziamento

    Il Tribunale ha ritenuto insufficiente l'attività di verifica e profilatura svolta dalla banca, impossibilitando l'affermazione della sussistenza dell'affidamento incolpevole. La banca non ha approfondito la provenienza dei 50.000,00 euro sul conto del mutuatario, manifestamente incongrui rispetto alla sua situazione lavorativa.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per la misura di prevenzione patrimoniale

    Il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'anteriorità del contratto di mutuo rispetto al sequestro ai fini della buona fede, in quanto la tutela dei terzi è presupposta temporalmente dall'anteriorità della nascita del credito rispetto all'applicazione del sequestro. La banca non ha dimostrato la liceità delle somme versate dal mutuatario, e la garanzia Consap non esimeva l'istituto dai propri oneri di diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8171
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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