Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
L'obbligatorietà della custodia in carcere ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. concerne soltanto il provvedimento genetico, ovvero l'adozione per la prima volta della misura coercitiva, ma non le vicende successive della revoca o sostituzione e del ripristino della misura, poiché, in tali casi, occorre valutare la concreta sussistenza della pericolosità sociale e, qualora essa risulti attenuata, la legittima possibilità di applicare misura meno afflittiva. (Diff., Sez. VI, nn. 32223 e nn. 32224 del 2010, non massimata).
Commentario • 1
- 1. Sulle misure cautelariFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 25167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25167 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 09/04/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 558
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4094/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI ASSUNTA, N. IL 29/06/1957;
avverso l'ordinanza n. 8425/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 20/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La ricorrente impugna la ordinanza in epigrafe indicata con la quale, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, è stato ripristinata nei suoi confronti la custodia in carcere. Il giudice d'appello - premesso che la contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 comporta ex art. 275 c.p.p., comma e, sussistere una presunzione di pericolosità che può essere esclusa lì dove esistano elementi in base ai quali possa affermarsi la mancanza di pericolosità - rileva che il giudice per le indagini ha ritenuto solo un'attenuazione delle esigenze cautelari e ciò non consente di applicare una misura diversa dalla custodia in carcere.
2. Il difensore della ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 275 c.p.p., comma 3 poiché tale disposizione prevede che la presunzione si configura soltanto nel caso in cui l'imputazione abbia a oggetto l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p.p.. 2.1. Altro difensore della ricorrente deduce:
- il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 3, ed all'art.299 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis e comma 2 ter.
Il provvedimento con il quale si applicavano gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere è in termini assolutamente diversi rispetto a quelli indicati dal tribunale.
Il provvedimento in parola ha escluso il pericolo di reiterazione, l'assenza di esigenze probatorie per l'intervenuta conclusione del giudizio di primo grado e la mancanza di elementi che possano dimostrare il pericolo di fuga. Per tali ragioni il gip ha ritenuto superata la presunzione di sussistenza di esigenze cautelare. Il tribunale senza alcuna motivazione non ha smentito la valutazione espressa dal giudice per le indagini preliminari che, peraltro, avrebbe dovuto revocare la custodia in carcere senza disporre gli arresti domiciliari.
Non vi è un mero automatismo nell'art. 275 c.p.p., comma 3, bensì un dovere per il giudice di verificare se vi siano elementi che possano far superare la presunzione di pericolosità. che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti indicati.
Ritiene il Collegio che la presunzione di pericolosità stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, e il divieto di applicare una misura diversa rispetto alla custodia in carcere, riguardino solo il provvedimento genetico e non la verificabilità in concreto richiesta in epoca successiva al fine di accertare la sopravvenuta adeguatezza di altra misura meno affittiva.
Ad avviso del Collegio, l'obbligatorietà della custodia in carcere ex art. 275 c.p.p., comma 3, concerne soltanto l'adozione per la prima volta della misura coercitiva, ma non le vicende successive della revoca, sostituzione e del ripristino della misura, poiché in tal caso va valuta il decorso del tempo e la concreta sussistenza della prosecuzione della pericolosità sociale e, qualora risulti attenuata, la legittima possibilità di applicare misura meno affittiva (Sez. 1, 24 maggio 1996, dep. 6 agosto 1996, n. 3592; Sez. 6, 13 gennaio 1995, dep. 1 marzo 1995, n. 54). Il Collegio e dell'avviso che il giudice d'appello debba dare conto della immodificabilità della situazione esistente al momento dell'applicazione della misura e della persistenza delle medesime condizioni che ab origine avevano imposto la custodi in carcere. Il provvedimento impugnato va annullato e disposto il rinvio per nuova deliberazione nei limiti indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010