Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 25167
CASS
Sentenza 9 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligatorietà della custodia in carcere ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. concerne soltanto il provvedimento genetico, ovvero l'adozione per la prima volta della misura coercitiva, ma non le vicende successive della revoca o sostituzione e del ripristino della misura, poiché, in tali casi, occorre valutare la concreta sussistenza della pericolosità sociale e, qualora essa risulti attenuata, la legittima possibilità di applicare misura meno afflittiva. (Diff., Sez. VI, nn. 32223 e nn. 32224 del 2010, non massimata).

Commentario1

  • 1Sulle misure cautelari
    Federica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 25167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25167
Data del deposito : 9 aprile 2010

Testo completo