Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di determinazione degli onorari spettanti all'avvocato di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, la partecipazione del difensore alle udienze di discussione, aventi per oggetto posizione processuali diverse da quelle direttamente interessanti il suo patrocinio, deve essere, comunque, retribuita, stante la unitarietà della fase della discussione, indipendentemente dal numero delle udienze nelle quali abbia a protrarsi e non essendovi la possibilità normativa di sostenere che la presenza del difensore, e alla discussione concernente posizioni di altri imputati nello stesso processo costituisca atto non dovuto.
Commentario • 1
- 1. L’esame dell’imputato - ammissibilità e valore probatorio - diritto al silenzio - libertà moraleManisi Antonella · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11590 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 282
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020329/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO;
avverso ORDINANZA del 18/03/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
L'avv. Dario LA del foro di Palermo, nella qualità di difensore delle parti civili CO A. e MA F. costituite nel processo a carico di CC A. ed altri, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 23 giugno 2003 con la quale il Presidente della prima Corte di Assise di Appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso il decreto della terza Corte di Assise di liquidazione degli onorari: onorari che egli aveva richiesto nella misura di Euro 19.253,00 e invece la Corte aveva liquidato nella misura di Euro 8.717,00, misura ridotta, a seguito di accoglimento della opposizione del P.G. - contestuale alla sua dichiarata inammissibile - a Euro 4.099,00.
La Cassazione, sez. 1^, aveva accolto il ricorso del LA sul computo degli onorari, emettendo sentenza nel dicembre 2004 con la quale aveva disposto l'annullamento con rinvio affinché si procedesse a nuova liquidazione tenendo conto anche delle udienze alle quali il difensore non aveva preso la parola ma lo avevano fatto il P.M. e i difensori delle altre parti processuali, sia prima che dopo l'intervento del ricorrente.
Il Presidente della 2^ Corte di Assise di Appello, in veste di Giudice del rinvio, aveva nuovamente proceduto al computo delle dette udienze, però espressamente escludendo quelle nelle quali la discussione aveva avuto ad oggetto posizioni processuali diverse da quelle di diretto interesse delle parti civili difese dall'avv. LA. Propone ricorso il legale deducendo
- la violazione dell'art. 623 c.p.p. e la violazione di legge oltre che difetto di motivazione: il Giudice del rinvio si sarebbe discostato dal dictum della Cassazione che aveva inteso ricomprendere nel computo tutte le udienze alle quali l'avv. LA aveva partecipato, senza eccezioni, secondo quanto ritenuto anche d altra giurisprudenza della stessa Corte.
Il P.G. ha, con requisitoria scritta, chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorso è fondato.
La 1^ sezione della Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha stabilito che dovessero essere computate le udienze, precedenti o successive a quelle in cui si era espletata la attività difensiva e di discussione del ricorrente, connotate "dall'intervento del P.M. e dei difensori delle altre parti processuali". Il Presidente della 2^ Corte di Assise di Appello si è solo in parte attenuto a tale principio.
Nell'escludere le udienze nelle quali avevano discusso i difensori degli imputati diversi da quelli nei confronti dei quali le assistite dal LA si erano costituite, ha ritenuto di fare applicazione della interpretazione delle norme regolanti la materia, offerta dalla sentenza n. 5301 del 2004 della quale la Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva fatto espresso richiamo.
Ebbene, la sentenza del 2004 aveva motivato la necessità di conteggiare anche le udienze nelle quali avevano discusso i difensori di altri imputati, in ragione della utilità dell'ascolto, finalizzato ad attività processuale quale la replica. Si trattava tuttavia di un criterio per l'affermazione del diritto e non per la esclusione di altri interessi o posizioni. D'altra parte, anche la sentenza della 3^ sez. n. 16081 del 2002 ha affermato che il raccordo tra le varie previsioni contenute nella tabella del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, cui fa rinvio la L. n. 217 del 1999, art. 12, comma 1, comporta che: la partecipazione ad udienze di carattere istruttorio, sia quelle tenute in fase preprocessuale che quelle dibattimentali, è retribuita secondo i criteri fissati al n. 4 della tabella, e cioè commisurando il compenso alla durata dell'adempimento in base alle ore o frazioni di ora trascorse;
la partecipazione ad udienze camerali o dibattimentali ove si svolga la discussione in contraddittorio tra le parti, anche quando non concluda il difensore interessato, è retribuita secondo il disposto del n. 5 della tabella, e cioè con una somma fissata per l'intera udienza tra il massimo ed il minimo indicati dalla norma;
per le udienze di mero rinvio spetta al difensore il solo compenso fissato al n. 2 della tabella, e cioè per l'attività di esame e studio compiuta in vista dell'udienza.
Proprio tale argomentata sentenza pone il tema, da questo collegio condiviso, della unitarietà della fase della discussione cui partecipano tutti i difensori e il P.M. e del diritto dei primi di parteciparvi, non essendovi la possibilità normativa di sostenere che la presenza del difensore, alla discussione di legali su posizioni di altri imputati nello stesso processo, sia atto non dovuto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006