Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di sentenza di primo grado di condanna per il reato di violenza privata e di assoluzione da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, contestato in concorso formale con il primo, riqualifica, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'originaria imputazione ex art. 610 cod. pen. in quella di cui all'art. 392 cod. pen., così effettuando un non consentito ribaltamento del giudizio liberatorio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
: 3 9 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. NICOLA MILO - Presidente - N.1594 Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - - Consigliere - N. 27961/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO COSTANZO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI Dott. ANTONIO CORBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SE N. IL 11/12/1968 avverso la sentenza n. 869/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 21/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI D'Ambrosio Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito che ha concluso per l'armilla mento Jeune sentense i prequate rinvio delle perchè i fatto мои sussiste Udito, per la parte civile, l'Aw Udit i difensor Avv 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 aprile 2009, il Tribunale di Genova ha condannato GI RE per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. e lo ha assolto dal reato di cui all'art. 392 cod. pen., contestato in concorso formale col primo, in relazione alla (medesima) condotta costituita dall'avere impedito alla ex moglie AS SO ed al socio della medesima, ER AO, di accedere all'interno del negozio da loro gestito, bucando i tre nottolini delle serrature delle porte d'ingresso, con il preteso diritto d'essere l'originario titolare del contratto d'affitto dell'immobile in oggetto.
2. Con l'impugnata decisione del 21 gennaio 2015, in riforma della sentenza appellata, la Corte d'appello del capoluogo ligure ha riqualificato l'originaria contestazione di cui all'art. 610 cod. pen. in quella ai sensi dell'art. 392 cod. pen., ed ha, quindi, rideterminato la pena inflitta all'RE in primo grado in 200 euro di multa, confermando nel resto la decisione impugnata. Dopo avere preliminarmente dato atto del decisum del primo Giudice, la Corte distrettuale ha posto in evidenza come la condotta delineata nella imputazione integri, non il delitto di violenza privata, bensì quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso con violenza sulle cose, sussistendo un nesso evidente fra l'azione violenta e l'esercizio del diritto, finalizzato ad allontanare la AS ed il ER dai locali dell'esercizio commerciale ed a far cessare l'accumulo dei debiti delle utenze intestate in capo all'imputato.
3. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. Giovanni G. Dellepiane, difensore di fiducia di RE GI, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale in relazione agli artt. 597, comma 3, e 649 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente come la Corte d'appello abbia riqualificato il reato di cui all'art. 610 cod. pen. - l'unico per il quale v'era stata condanna ai sensi dell'art. 392 cod. pen., sebbene in relazione a tale contestazione il Tribunale avesse pronunciato sentenza assolutoria, di tal che, in assenza di appello del pubblico ministero, si appalesa violato il principio del divieto di reformatio in peius.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Sotto un primo aspetto, deve essere rilevato che, come si è già dato atto nel ritenuto in fatto, RE è stato rinviato a giudizio in ordine alla duplice contestazione, in concorso formale, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni 2 con violenza sulle cose e di violenza privata;
che il Tribunale ha condannato l'imputato per il solo reato di cui all'art. 610 cod. pen., assolvendolo da quello ex art. 392 cod. pen.; che la Corte d'appello ha confermato la condanna del ricorrente previa riqualificazione del fatto di violenza privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dalle sequenze processuali sopra delineate emerge con tutta evidenza la violazione del divieto della reformatio in peius, là dove, trattandosi di giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, non può affermarsi che il giudice si sia limitato a "dare al fatto una definizione giuridica più grave", nei limiti in cui detta possibilità è ammessa dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, nel caso di specie, oggetto di contestazione è un'unica condotta, stimata dalla pubblica accusa e dal giudice che disponeva la vocatio in iudicium, integrante i due delitti di violenza privata e di ragion fattasi in concorso formale tra loro, di tal che l'assoluzione in primo grado per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. e la condanna per quello di cui all'art. 610 cod. pen., in assenza dell'appello del pubblico ministero, non poteva non dispiegare un'efficacia preclusiva alla riqualificazione del fatto in fase d'appello nei termini suddetti, in quanto costituente, nello specifico caso, non pura e semplice riqualificazione ma, nella sostanza, ribaltamento del giudizio liberatorio di primo grado - si ribadisce, conclusosi con l'assoluzione per il reato ex art. 392 cod. pen. -, ribaltamento impedito dal sopra delineato divieto di reformatio in peius.
3. Tanto premesso, avuto riguardo al tempus commissi delicti, il reato risulta prescritto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ed invero, avuto riguardo alle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, non emerge ictu oculi l'innocenza dell'imputato e non ricorrono, pertanto, le condizioni per applicare il disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, 3 Tettamanti, Rv. 244274; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202).
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 24 novembre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore Nicola Milo Alessandra Bassi operве DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2016 IL A THC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Piera Esposito 4