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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7360 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BO AR nato a [...] A MARE il 31/01/1981 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7360 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATI-0 e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. MA De NI, impugnando l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 14 luglio 2022, ha chiesto dichiararsi la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. del giudizio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 01.07.2016 e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza, vista l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"; sul caso in esame si veda inoltre Sez.6, n. 36796 del 20/09/2021 Cospito, Rv. 281991, che ha precisato che "in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte". Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 3 agosto 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al 2 pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2023
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7360 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATI-0 e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. MA De NI, impugnando l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 14 luglio 2022, ha chiesto dichiararsi la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. del giudizio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 01.07.2016 e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza, vista l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"; sul caso in esame si veda inoltre Sez.6, n. 36796 del 20/09/2021 Cospito, Rv. 281991, che ha precisato che "in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte". Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 3 agosto 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al 2 pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2023