CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2023, n. 17798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17798 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EG TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 17798 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AN GO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, carenza di motivazione dell'ordinanza genetica che si è limitata, nella valutazione delle esigenze cautelari, ad effettuare un esame cumulativo concernente tutti i soggetti a cui è stata applicata la misura custodiale, senza dedicare alcuna specifica valutazione del quadro cautelare inerente al ricorrente, facendo unicamente riferimento alla recidiva semplice. Anche l'ordinanza impugnata, emessa dal tribunale del riesame, con cui viene rigettata l'impugnazione difensiva, è viziata di illegittimità in quanto, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, qualora riscontri la carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente, con memoria difensiva, ha insistito sui motivi di ricorso e consegnato le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. La doglianza esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione ( Cass. 02/08/1996, Colucci). Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che il giudice della cautela ha esposto nella motivazione dell'ordinanza genetica non soltanto elementi da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato in modo cumulativo e valevole per tutti gli indagati attinti dalla misura, ma ha effettuato anche valutazioni specifiche in relazione a ciascuna singola posizione. Infatti, per ogni indagato l'organo requirente ha predisposto delle schede di sintesi nelle quali sono confluiti gli esiti delle indagini, con specifica enucleazione degli elementi rilevanti idonei a giustificare la misura e a comprovare il pericolo di reiterazione del reato. Per quanto riguarda il ricorrente il giudice a quo ha valorizzato elementi quali la contestazione della recidiva semplice, le concrete modalità operative nella gestione dei traffici illeciti che denotano lo spessore criminale dell'indagato, le quantità di 1 stupefacente trattate, la capacità di autorganizzazione anche successivamente agii interventi delle forze dell'ordine, il rilievo che il ricorrente, disoccupato e privo di fonti lecite di reddito, trae tutto il suo sostentamento dai proventi dell'attività illecita. Il giudice del riesame ha quindi ritenuto che tali suddetti elementi, specifici ed individualizzanti, abbiano congruamente corroborato la valutazione prognostica effettuata dal giudice nell'ordinanza genetica che, con motivazione congrua e coerente, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte illecite. Tale valutazione trova riscontro nell'attività investigativa e nella scheda personale del prevenuto, ove si fa riferimento a intercettazioni telefoniche ed ambientali, all'uso di un linguaggio in codice, ai servizi di o.p.c., attraverso cui, in tempo reale venivano ricostruiti i contatti del prevenuto con gli altri sodali. Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova viene desunto (Sez.3, del 3/12/2003, n. 306/04, Scotti). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., solo l'onere delle spese del procedimento, e non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att.cod. proc.pen. Così deciso in Roma, all'udienza del 8 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 17798 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AN GO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, carenza di motivazione dell'ordinanza genetica che si è limitata, nella valutazione delle esigenze cautelari, ad effettuare un esame cumulativo concernente tutti i soggetti a cui è stata applicata la misura custodiale, senza dedicare alcuna specifica valutazione del quadro cautelare inerente al ricorrente, facendo unicamente riferimento alla recidiva semplice. Anche l'ordinanza impugnata, emessa dal tribunale del riesame, con cui viene rigettata l'impugnazione difensiva, è viziata di illegittimità in quanto, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, qualora riscontri la carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente, con memoria difensiva, ha insistito sui motivi di ricorso e consegnato le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. La doglianza esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione ( Cass. 02/08/1996, Colucci). Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che il giudice della cautela ha esposto nella motivazione dell'ordinanza genetica non soltanto elementi da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato in modo cumulativo e valevole per tutti gli indagati attinti dalla misura, ma ha effettuato anche valutazioni specifiche in relazione a ciascuna singola posizione. Infatti, per ogni indagato l'organo requirente ha predisposto delle schede di sintesi nelle quali sono confluiti gli esiti delle indagini, con specifica enucleazione degli elementi rilevanti idonei a giustificare la misura e a comprovare il pericolo di reiterazione del reato. Per quanto riguarda il ricorrente il giudice a quo ha valorizzato elementi quali la contestazione della recidiva semplice, le concrete modalità operative nella gestione dei traffici illeciti che denotano lo spessore criminale dell'indagato, le quantità di 1 stupefacente trattate, la capacità di autorganizzazione anche successivamente agii interventi delle forze dell'ordine, il rilievo che il ricorrente, disoccupato e privo di fonti lecite di reddito, trae tutto il suo sostentamento dai proventi dell'attività illecita. Il giudice del riesame ha quindi ritenuto che tali suddetti elementi, specifici ed individualizzanti, abbiano congruamente corroborato la valutazione prognostica effettuata dal giudice nell'ordinanza genetica che, con motivazione congrua e coerente, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte illecite. Tale valutazione trova riscontro nell'attività investigativa e nella scheda personale del prevenuto, ove si fa riferimento a intercettazioni telefoniche ed ambientali, all'uso di un linguaggio in codice, ai servizi di o.p.c., attraverso cui, in tempo reale venivano ricostruiti i contatti del prevenuto con gli altri sodali. Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova viene desunto (Sez.3, del 3/12/2003, n. 306/04, Scotti). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., solo l'onere delle spese del procedimento, e non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att.cod. proc.pen. Così deciso in Roma, all'udienza del 8 febbraio 2023.