Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 6583
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Sentenza 23 novembre 2016

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La condotta di chi supera "indebitamente" una recinzione o separazione degli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive, turbandone il regolare e pacifico andamento, integra, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il delitto previsto dall'art.6-bis, comma secondo, legge n.401 del 1989 e non, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-septies, comma secondo, D.L. n.28 del 2003 (convertito in L. n.88 del 2003), poichè tale ultima disposizione si limita a sanzionare gli ingressi abusivi negli impianti, o altre forme di violazione del regolamento d'uso degli stessi, che non si traducono in forme di violenza o in attività ad esse prodromiche, esaurendosi nella mera fruizione della manifestazione mediante l'ingresso indebito o il trattenimento abusivo in un settore dell'impianto non consentito dal titolo di accesso. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la fattispecie penale, inserita in un quadro normativo volto a reprimere i fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive, introduce una misura diretta a proteggere i luoghi in cui dette manifestazioni si svolgono, sul presupposto che tali forme di violenza mettono a repentaglio l'incolumità di coloro che pacificamente vi assistono e di colore che, per ragioni di lavoro, si esibiscono).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 6583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6583
    Data del deposito : 23 novembre 2016

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