Sentenza 7 ottobre 2002
Massime • 1
La regressione conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado, da parte del giudice di appello, comporta un nuovo decorso dei termini custodiali della fase alla quale il procedimento è retrocesso solo se incide su termini ancora in corso, cioè non ancora scaduti alla data dell'annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2002, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere
2. Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
3. Dott. Arturo CORTESI Consigliere
4. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposta da:
1) AJ IT, nato a [...] il [...];
2) AJ RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 22/3/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore avv. Parodi Gioacchino per entrambi gli imputati, nonchè l'avv. Giovanni Aricò per DA FR e l'avv. Bartolo Pasquale per JO IM, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il 31/12/1998 il G.I.P. di Bari applicava a JO IM e DA FR la misura della custodia cautelare in carcere, perchè gravemente indiziati per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90, nonchè per possesso di armi.
I predetti con sentenza in data 24/11/2000, a seguito di giudizio immediato, venivano condannati a pene varie.
Il 13/12/2000 il Tribunale del riesame dichiarava l'inefficacia della misura cautelare per il decorso alla data del 16/11/2000 del termine massimo di durata della custodia cautelare previsto dall'art. 303, co. 1 lett. b bis, cod. proc. pen., in relazione al giudizio abbreviato. In pari data, tuttavia, sia il DA che il JO erano sottoposti a nuova misura cautelare carceraria a norma dell'art. 307, co. 2, lett. b, c.p.p.. Infine, in data 12/10/2001 la Corte d'Appello di Bari annullava la sentenza di primo grado per violazione delle norme sul giudizio abbreviato.
Sulla base di tali premesse la difesa degli imputati presentava istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorso dei termini di custodia previsti per la fase del giudizio abbreviato, come sancito dalla decisone del Tribunale del riesame del 13/12/2000.
L'istanza è stata rigettata dal giudice procedente, e il provvedimento di rigetto è stato confermato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza oggetto del ricorso.
I ricorrenti, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciano errata interpretazione e applicazione dell'art. 303, co. 2, c.p.p.. I predetti censurano l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che l'art. 303 co. 2, c.p.p. non può trovare applicazione, nel caso di specie, perchè la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bari ha annullato la sentenza emessa dai giudici di primo grado non può far considerare il giudizio svoltosi con rito abbreviato "tamquam non esset".
I ricorrenti rilevano l'erroneità della predetta interpretazione, osservando che la regressione del procedimento, che comporta la decorrenza di un nuovo termine, ha effetto in quanto incida su termini ancora in corso e non già su termini scaduti, e che il provvedimento del Tribunale del riesame in data 13/12/2000, che aveva accertato il decorso del termine massimo di custodia, ha natura dichiarativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorso sono fondati.
Bisogna partire dalla fondamentale considerazione che il provvedimento, con il quale in data 13/122000 il Tribunale del riesame, in virtù della disposizione di cui all'art. 303, co. 1 lett. b bis, c.p.p., accertava la decorrenza dei termini di custodia cutelare il relazione al giudizio abbreviato, e per l'effetto dichiarava la perdita di efficacia della misura in atto, non è stato caducato e travolto dalla sentenza della Corte d'appello in data 12/10/2001, che ha annullato la sentenza di primo grado. Certamente, è rimasta caducata l'ordinanza che ha disposto nuova misura cautelare sulla base dell'anzidetta sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 307, co. 2, c.p.p.; ciò per il venir meno di quest'ultimo titolo.
Rimane indenne dagli effetto di questo annullamento il provvedimento che in data 13/12/2000 aveva dichiarato la inefficacia della misura per decorso dei termini massimi alla data del 16/11/2000, e cioè prima della conclusione del giudizio abbreviato, verificatosi il 24/11/2000.
La dichiarazione di inefficacia, infatti, è stata emessa in relazione a quel momento processuale e al particolare regime processuale in atto (giudizio abbreviato).
Ne consegue che, venuto meno il titolo custodiale successivamente emesso, rimane fermo lo "status libertatis" acquisito per la cessazione dell'efficacia del primo titolo custodiale. Nè può ritenersi che la regressione del procedimento per effetto dell'annullamento della sentenza di primo grado comporti la decorrenza di un novo termine, poichè ciò si verifica quando i termini sono ancora in corso e non quando sono già scaduti, come nel caso di specie (Cass. 4/3/1996, Alfuso), L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, e per le ragioni sopra esposte va ordinata l'immediata scarcerazione dei ricorrenti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di JO IM e DA FR, se non detenuti per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimento di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.