Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6362
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Sentenza 22 giugno 1999

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La sussistenza del "motivo sindacale", che, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (come ai sensi dell'art. 15, lett. b), della legge n. 300 del 1970), comporta la nullità del licenziamento determinato in via esclusiva dal motivo predetto, è configurabile anche nel caso in cui il recesso del datore di lavoro sia stato adottato in ritorsione al ricorso del lavoratore al sindacato per ottenerne assistenza e sostegno alle proprie rivendicazioni, rientrando tali compiti fra le funzioni riconosciute ai sindacati e la cui fruizione, da parte dei singoli lavoratori (non obbligati a rivolgere direttamente le proprie rivendicazioni al datore di lavoro), è tutelata, anche sul piano individuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6362
    Data del deposito : 22 giugno 1999

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