Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
La sussistenza del "motivo sindacale", che, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (come ai sensi dell'art. 15, lett. b), della legge n. 300 del 1970), comporta la nullità del licenziamento determinato in via esclusiva dal motivo predetto, è configurabile anche nel caso in cui il recesso del datore di lavoro sia stato adottato in ritorsione al ricorso del lavoratore al sindacato per ottenerne assistenza e sostegno alle proprie rivendicazioni, rientrando tali compiti fra le funzioni riconosciute ai sindacati e la cui fruizione, da parte dei singoli lavoratori (non obbligati a rivolgere direttamente le proprie rivendicazioni al datore di lavoro), è tutelata, anche sul piano individuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6362 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Francesco Amirante Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor Pietro Cuoco Consigliere
4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere
5. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NC DO GO, elettivamente domiciliato in Roma in via dei Gracchi 137 presso lo studio dell'avvocato Gianluigi Malandrino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Edoardo Ghera, giusta delega a margine del ricorso;
contro
NI AR, elettivamente domiciliata in Roma in via Crescenzio 43 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Bisagni, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di controricorso, dall'avvocato Augusto De Longis;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Latina del 27 marzo 1996, depositata il 18 settembre 1996, numero 102/96, r.g. 2217/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del dottor Consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Gianluigi Malandrino e, per delega del difensore della controricorrente, Gianfranco Parisi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 3 giugno 1992, NI AR - premesso che: aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di DO GO NC, titolare della agenzia di Latina della SAI quale addetta, per ultimo, alla contabilità della azienda;
con lettera del lo luglio 1991 il datore di lavoro le aveva contestato di avere omesso, il precedente 25 febbraio, di curare personalmente, cosi come invece sarebbe stata tenuta. un versamento bancario di quattro milioni di lire, somma che era risultato non essere stata accreditata sul conto corrente;
alle giustificazioni da lei fornite, il NC aveva risposto, con lettera del 19 agosto, di non poterle accettare, ma nulla a ciò aveva fatto seguito sul piano disciplinare;
verso la fine del 1991, ritenendo di venire retribuita in misura inferiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva, si era rivolta a una organizzazione sindacale che aveva invitato il NC a un incontro per l'esame della questione e per addivenire a una conciliazione;
immediatamente dopo, con lettera del 28 febbraio 1992, il datore di lavoro le aveva intimato il licenziamento, per giustificato motivo e con effetto immediato, in relazione alla infrazione disciplinare contestatale nel luglio del 1991 - convenne in giudizio il NC avanti il Pretore di Latina. chiedendo che, previa declaratoria di nullità del recesso datoriale per illiceità del motivo ritorsivo, o, in subordine, della sua illegittimità per tardività, il convenuto venisse condannato a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle i danni subiti.
Costituitosi il contraddittorio, il NC propose domanda riconvenzionale di condanna della NI al risarcimento del danno conseguente al mancato accreditamento della somma di cui sopra e altri.
con pronuncia resa il 23 novembre 1994, il Pretore accolse la domanda subordinata della attrice, dichiarando la illegittimità del licenziamento intimato e condannando il convenuto a reintegrare la stessa nel posto di lavoro o, in difetto, a corrisponderle quattro mensilità della retribuzione globale di fatto e il trattamento di fine rapporto, nonché la somma di lire 31.958.769 a titolo di differenze retributive. Entrambe le parti proposero appello. Il Tribunale della stessa città, decidendo con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, ha accolto l'impugnazione della NI e ha dichiarato nullo il licenziamento, perché motivato da ragioni sindacali, con condanna del NC a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle i danni nella misura della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, mentre ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'accertamento delle differenze retributive alla stessa dovute. Di questa decisione viene chiesta la cassazione il NC con ricorso sostenuto da tre motivi.
La NI resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con le tre ragioni di censura, il ricorrente denuncia:
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 della legge 15 luglio 1966 numero 604 in relazione all'articolo 1345 del codice civile, 15 della legge 20 maggio 1970 numero 300 e 3 di quella 11
maggio 1990 numero 108. A questo proposito si deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la reazione del datore di lavoro alla richiesta di differenze retributive asseritamente maturate dalla dipendente, possa in ipotesi rientrare tra gli atti ritorsivi nei confronti di "una attività sindacale", dovendo escludersi che quest'ultima possa configurarsi nelle ipotesi in cui il singolo lavoratore agisca per la soddisfazione di interessi meramente personali, richiedendosi invece che si tratti di comportamenti, che, anche se al di fuori di iniziative formalmente assunte in sede sindacale, siano comunque dirette a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti su un piano collettivo. E invero, si sottolinea, il bene tutelato dalle disposizioni regolanti la materia è la libertà sindacale e non la rivendicazione economica del singolo lavoratore, anche se attuata tramite il ricorso a un sindacato.
II) Violazione dell'articolo 2697 del codice civile: il giudice di merito ha desunto l'intento ritorsivo esclusivamente dalla stretta conseguenza temporale tra la rivendicazione azionata e la intimazione del licenziamento, oltre che da una presunta assenza di motivazione del provvedimento di recesso adottato dal datore di lavoro, e non, come invece si sarebbe dovuto, da prove che avrebbe dovuto fornire la lavoratrice, costituendo gli elementi, inammissibilmente valorizzati dal Tribunale, mere ipotesi e presunzioni, che giammai possono sostituirsi alle prime e giustificare una tutela sia reale che risarcitoria.
III) Carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale escluso che il licenziamento fosse stato determinato dall'essere venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti della NI, illogicamente rilevando la insussistenza degli addebiti a suo tempo alla stessa contestati, e ciò a causa della totale omissione di valutazione delle circostanze emerse dalle quali invece emergeva la piena prova della responsabilità della lavoratrice in relazione alla mancata effettuazione del versamento bancario, violazione che ampiamente aveva giustificato il provvedimento disciplinare, il cui atto iniziale, debitamente notificato, temporalmente aveva preceduto le rivendicazioni retributive e l'intervento dell'organizzazione sindacale.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a fatti tra loro connessi e involgenti la risoluzione di questioni di diritto interdipendenti, vanno ritenuti privi di fondamento. E, iniziando dalla reale causa che ebbe a indurre il ricorrente al licenziamento della lavoratrice, deve osservarsi che questa è stata individuata dal Tribunale nella rivendicazione, da parte della stessa e attraverso l'associazione sindacale alla quale si rivolse, delle somme che riteneva dovutele da parte del datore di lavoro a titolo di differenza tra quanto da questi erogatole per retribuzione e quanto effettivamente spettantele ai sensi della contrattazione collettiva, escludendosi che la ragione potesse ricercarsi in quella, pretestuosamente addotta, della inosservanza dei doveri di diligenza connessi al rapporto di impiego.
A tale conclusione il giudice di merito è pervenuto non sulla base di meri indizi o presunzioni, come si pretende con l'atto di impugnazione, ma apprezzando - con ragionamento logicamente corretto e perciò non censurabile in questa sede del controllo di legittimità e congruità della motivazione - quali elementi di prova nel senso sostenuto dalla NI, le seguenti circostanze di fatto, che, esaminate congiuntamente, hanno consentito di eliminare di qualsiasi pregio le contrarie deduzioni opposte dal NC: a) tra la contestazione dell'addebito e la adozione del provvedimento disciplinare intercorse il lungo lasso di tempo di sette mesi nel corso del quale il datore di lavoro non manifestò in modo alcuno la volontà di dare un qualche seguito alla iniziativa intrapresa sul piano disciplinare, pure essendo insuscettibile di modifiche la posizione della lavoratrice nell'episodio; b) sin dall'origine era apparso evidente al datore di lavoro come a carico della NI non fosse ravvisabile alcun coinvolgimento in fatti di appropriazione delle somme di danaro oggetto del mancato versamento bancario;
c) il provvedimento di recesso segui immediatamente la notizia pervenuta al datore di lavoro del fatto che la NI aveva chiesto l'intervento di una associazione sindacale, lamentando che il datore di lavoro avesse omesso di corrisponderle le competenze economiche alle quali, a suo avviso, avrebbe avuto diritto.
Da tutto ciò si è fatto discendere che.. successivamente al momento in cui era stata accertata la presunta mancanza disciplinare, il datore di lavoro - resosi evidentemente conto della non gravità della colpa e della non attribuibilità alla lavoratrice di fatti di appropriazione o distrazione del danaro - aveva dimostrato non solamente una mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di recesso, ma, al contrario, di coltivare interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro, alla cui interruzione si era invece indotto esclusivamente come reazione alla intimazione fattagli dall'ufficio vertenze della associazione sindacale di regolarizzazione della posizione economica della lavoratrice, artatamente prendendosi a pretesto la pregressa vicenda che ormai si era di fatto definita.
Appare evidente che si tratta di valutazioni compiute in punto di fatto delle quali non si rende possibile il preteso riesame. Tanto premesso, deve rilevarsi l'infondatezza della censura che si muove alla motivazione della sentenza impugnata, in punto di diritto, sulla asserita esclusione, dall'ambito di applicabilità del divieto di licenziamento determinato da motivo antisindacale, di quello di rappresaglia, attuato a seguito di rivendicazioni del dipendente inerenti a diritti a questo derivanti dal rapporto di lavoro. E invero, la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 15 luglio 1966 numero 604 deve leggersi alla luce del dettato dell'articolo 15,
lettera b), dello Statuto dei lavoratori (legge numero 300 del 1970) secondo la quale costituisce atto discriminatorio, e come tale inficiato da nullità e rientrante nella previsione dell'articolo 3 della legge il maggio 1990 numero 108 circa le conseguenze che comporta sul piano della tutela reale in uno con quella risarcitoria, "qualsiasi atto diretto a licenziare un lavoratore ... a causa della sua ... attività sindacale".
E proprio in identica fattispecie si è affermato il principio, che il collegio condivide, secondo il quale la sussistenza del motivo sindacale, che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'articolo 15, lettera b), della legge numero 300 del 1970, comporta la nullità del licenziamento determinato in via esclusiva da un motivo sindacale, è configurabile anche nel caso in cui il recesso del datore di lavoro sia stato adottato in ritorsione al ricorso del lavoratore al sindacato per ottenerne assistenza e sostegno alle proprie rivendicazioni, rientrando tali compiti fra le funzioni riconosciute ai sindacati e la cui fruizione, da parte dei singoli lavoratori (non obbligati a rivolgere direttamente le proprie rivendicazioni al datore di lavoro), è tutelata anche sul piano individuale (Cass., 23 giugno 1989 n. 3016; si confronti inoltre, più in generale circa la interpretazione estensiva della quale è suscettibile il concetto di "atto discriminatorio" di cui alla citata disposizione normativa, Cass., 3 maggio 1997, n. 3837). Per le ragioni sopra esposte si impone la reiezione del ricorso con conseguente condanna del suo proponente alle spese del giudizio, che si determinano - tenuto conto della attività difensionale espletata nell'interesse della controricorrente e della natura della controversia - come fissato nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese da questa sostenute per il presente giudizio che liquida in lire 23.000 oltre lire cinque milioni per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999