Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall'art. 163 cod. pen., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 06/12/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere N. 6907
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 25582/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) IN RO n. il 19.08.1945
avverso ordinanza del 12.05.1999 G.I.P. TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELERAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 28/5/1999 il G.I.P. del Tribunale di Roma applicava in sede esecutiva la continuazione a due sentenze, emesse il 13/5/1996 ed il 13/1/1997 nei confronti di AR OS per truffa dallo stesso G.I.P.; le due condanne erano di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa ciascuna ed era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
La pena complessiva veniva determinata in anni due e mesi due di reclusione e L. 900.000 di multa, in quanto veniva considerato reato più grave quello per cui era stata irrogata la pena base di anni due di reclusione e lire 600.000 di multa, aumentata per la continuazione di anni uno e mesi tre di reclusione e L. 600.000 di multa e diminuita per il rito abbreviato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione il difensore dell'interessata, eccependo che il giudice dell'esecuzione avrebbe preso come pena base quella di anni due di reclusione e lire 600.000 di multa, da cui era partito il G.I.P., e non quella applicata in concreto di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa, superando così i limiti di cui all'art. 163 c.p. e facendo venire meno la possibilità di mantenere la già concessa sospensione condizionale della pena, con una violazione dell'intangibilità del giudicato.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
È stato infatti giustamente eccepito che il giudice dell'esecuzione ha errato nella determinazione della pena complessiva, in quanto ha preso come pena base la stessa considerata tale dal G.I.P., pari ad anni due di reclusione e lire 600.000 di multa e su quella ha prima effettuato l'aumento di anni uno e mesi tre di reclusione e L. 600.000 di multa per la ritenuta continuazione ed ha poi applicato la diminuente per il rito abbreviato. Avrebbe invece dovuto partire da quella applicata in concreto dal G.I.P. per il reato considerato più grave, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa, sulla quale era già stata calcolata la diminuzione per il rito, ed in base a quella determinare la pena complessiva per il reato continuato, tenendo presente che comunque non avrebbe potuto revocare la già concessa sospensione condizionale per il principio dell'intangibilità del giudicato.
Questa Corte ha infatti ripetutamente enunciato che "il giudice della esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio noti può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall'art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba, invece, essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge." (Sez. I, 12/10/1998 n. 4953, Russomando, RV. 212.067). Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000