Sentenza 12 luglio 2016
Massime • 1
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'abrogazione, per effetto dell'art. 67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2016 |
Testo completo
02750-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 906/2016- - Presidente - N. MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 24564/2015 LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. - Consigliere - ALDO ESPOSITO Dott. - Consigliere - GAETANO DI GIURO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM ZO IM RA ON NN UC nei confronti di: D'URSO ORONZO N. IL 23/06/1980 GIORDANO TR N. IL 03/05/1975 FRANCHLIN CO N. IL 11/07/1977 FRANCIOSO AN N. IL 31/08/1987 FRANCIOSO CO N. IL 27/12/1977 FRANCHLIN AN N. IL 20/03/1943 CAVALLO PETER N. IL 29/04/1972 FRANCHLIN VE N. IL 09/12/1974 FRANCHLIN DI N. IL 10/05/1976 avverso la sentenza n. 2/2009 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE, del 15/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Il Pubblico ministero, in persona della dott.ssa Maria Francesca Loy, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali. L'avv. Leonardo Musa, difensore di LO IT, Anna LU PI, FF IT, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 marzo 2013, depositata il 10 luglio 2014, la Corte di assise di appello di Lecce rigettava gli appelli proposti dal Pubblico ministero e dalla parte civile LO IT, Anna LU PI, FF IT avverso i capi della sentenza della Corte di - assise di Brindisi con i quali NZ D'RS, RO OR, RO FR, RA SO, NT FR, ET VA, LT FR e SL FR erano stati assolti dai vari reati loro ascritti, fra quali era l'omicidio aggravato commesso il 14 luglio 2000 in danno del maresciallo dell'Arma dei Carabinieri NT IT, congiunto dei soggetti costituitisi parte civile, i quali erano stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. ha2. La suddetta parte civile complessivamente considerata proposto ricorso per cassazione depositato il 31 ottobre 2014, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 2, 3, 24, 111 Cost., 12 preleggi, 592 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione. Sostiene che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la decisione di condanna a carico della parte civile sia motivata. Dovrebbe essere superato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 41476 del 2005, con la quale è stato affermato il dovere del giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la parte civile che abbia proposto impugnazione, rigettata o dichiarata inammissibile, analoga a quella proposta dal Pubblico ministero. Nel caso in esame, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado, per gli aspetti che riguardano detta parte, è pienamente sovrapponibile a quello proposto dal Pubblico ministero sugli stessi punti, sebbene quest'ultimo avesse esteso la sua impugnazione anche ad altri profili. È ingiusto far gravare le 2 spese sulla parte civile, poiché essa ha inteso soltanto esercitare il suo diritto di impugnazione al fine di far accertare la responsabilità per la commissione, durante una rapina, dell'omicidio in danno del congiunto il quale stava svolgendo il servizio pubblico come carabiniere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha espresso sull'argomento orientamenti distinti. È stato affermato che, nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni avverso sentenza di assoluzione, proposte tanto dal Pubblico ministero quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte (Sez. 4, n. 14406 del 13/03/2002 - dep. 16/04/2002, PC in proc. La Torre ed altri, Rv. 221841). In contrario, è stato poi stabilito che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del Pubblico ministero (Sez. U., n. 41476 del 25/10/2005 - dep. 16/11/2005, P.G. e P.C. in proc. Misiano, Rv. 232165). Questo Collegio reputa che la sopravvenuta modifica normativa introdotta con dall'art. 67 legge n. 69 del 2009, che ha abrogato il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di pen., rende condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. necessaria una nuova riflessione sul tema, con una precisazione dell'orientamento da ultimo richiamato. Tenendo conto della modifica normativa, e con riferimento al profilo (soggettivamente diverso da quello ora in valutazione) riguardante la posizione dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è legittima la condanna di costui al pagamento delle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il Pubblico 3 ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento non prevede al riguardo alcuna eccezione (Sez. 5, n. 5934 del 06/10/2011 - dep. 15/02/2012, Franco, Rv. 252155). Con la stessa pronuncia è stato precisato che, d'altro canto, l'art. 67 legge n. 69 del 2009 abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese. Ciò posto, l'innovazione portata dalla suddetta abrogazione del principio di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali riverbera necessariamente i suoi effetti anche sulla tematica qui in esame, relativa alla posizione della parte civile, per il caso di mancato accoglimento sia dell'impugnazione proposta dalla stessa, sia di quella proposta dal Pubblico ministero. Scardinato il principio di solidarietà nell'obbligo di pagamento delle spese processuali fra condannati per lo stesso reato o per reati connessi, e vigente quindi il principio di ripartizione delle spese nel rapporto fra tali soggetti, viene meno qualsiasi ragione per mantenere a carico della parte civile nei casi, come quello in esame, in cui rigetto o la declaratoria di - inammissibilità della sua impugnazione concorra con analoga sorte dell'impugnazione del Pubblico ministero un obbligo di pagamento integrale delle spese. Manca ora, infatti, l'esigenza di costruire simmetricamente (pur nella particolarità derivante dall'esonero del Pubblico ministero rispetto all'obbligo di pagare le spese processuali, e y m e r e J dalla conseguente carenza di regresso a suo carico) la posizione dell'imputato, allora esposto al pagamento integrale delle spese processuali se soccombente nell'impugnazione insieme ad altri imputati, e la posizione della parte civile, in detta logica anch'essa esposta al pagamento integrale delle spese processuali se, come il Pubblico ministero, soccombente nell'impugnazione. In mancanza dell'evidenziata esigenza, si impone la riconduzione del rapporto inerente alle spese processuali, nel caso di analoga sorte delle impugnazioni della parte civile e del Pubblico ministero, al principio di causalità. Nella regolazione delle spese, quindi, vanno poste a carico della parte civile solo quelle alle quali essa ha dato causa. Poiché ha posto invece a carico della parte civile il peso integrale delle spese, la sentenza ora impugnata deve essere annullata, con rinvio 4 al giudice del merito che, in applicazione dell'esposto principio di diritto, dovrà individuare, fra le spese processuali, quelle che hanno avuto causa dall'appello di tale parte, e dovrà limitare alla corrispondente misura la condanna a pagarle.
2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento integrale delle spese del grado, rinviando per nuovo giudizio sul punto al giudice del merito, che si atterrà al principio di diritto enunciato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento integrale delle spese del grado e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Lecce. Così deciso in Roma il 12 luglio 2016. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Lay ぐ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2017 IL CANCELLIERE efania FAIELLA 5