Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 2750
CASS
Sentenza 12 luglio 2016

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In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'abrogazione, per effetto dell'art. 67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell'impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 2750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2750
    Data del deposito : 12 luglio 2016

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