Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
La sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato, pronunciata per erronea supposizione valutativa dell'evento "morte" indotta dalla falsa rappresentazione documentale agli atti del processo e non da una svista percettiva, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, ma non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, sicché deve disporsi la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 16718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16718 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 841
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 042370/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MA LU, N. IL 19/02/1948;
avverso SENTENZA del 13/11/2003 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'esame degli atti processuali evidenzia che MA LU aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 27 febbraio 2003 (ne erano risultate definite, ai sensi dell'art. 599 - 4 co. - C.P.P., le posizioni di vari appellanti, imputati di reati contestati ai sensi degli artt. 74 e 73 del DPR. n. 309/1990: in particolare, era stato determinato in anni sei e mesi quattro di reclusione il regime sanzionatorio corrispondente alla posizione del MA, che, col predetto successivo ricorso, aveva denunziato violazione della disciplina di cui all'art. 129 C.P.P. anche per mancanza di correlativa motivazione).
Risulta che questa Quinta Sezione (sentenza n. 1731 del 13 novembre 2003 relativa al procedimento n. 21789/03) ha dichiarato l'inammissibilità (per manifesta infondatezza dei motivi) delle impugnazioni proposte dagli altri imputati ricorrenti;
mentre, per la posizione del MA, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Lecce "per estinzione del reato per morte del reo", avendo rilevato, in motivazione, che "è stato acquisito certificato di morte del ricorrente... da cui risulta che il predetto è deceduto in Lecce in data 2 novembre 2003". Ma è poi risultato che lo stesso imputato MA LU è tutt'ora in vita ("è vivo", secondo la puntuale e documentata comunicazione pervenuta dal P.M. competente).
In tal modo è rimasto accertato che la pronunzia dichiarativa dell'estinzione dei reati è stata fondata sull'inesistente presupposto della morte del MA, per effetto di correlativa erronea conoscenza, formatasi, come si rileva dall'attestazione riportata dal Cancelliere in calce al ruolo dell'udienza del 13 novembre 2003 ("pervenuto a mezzo fax oggi 12/11/03 certificato di morte del ricorrente MA LU;
fax trasmesso dall'avv. A. D'Elia"), alla stregua di specifica valutazione del contenuto del documento inteso come certificato di morte di MA LU.
Al riguardo resta, per ciò;evidenziato che:
- Alla Cancelleria è certamente pervenuto, con le indicate modalità di trasmissione, un documento predisposto appunto a guisa di certificato di morte di MA LU;
- Ne è riprova la constatazione del Collegio dell'oggettiva avvenuta "acquisizione" agli atti processuali, come espressamente riportata nella premessa motivazionale della sentenza n. 1731/2003, che ha dato atto, in particolare, che "è stato acquisito certificato di morte del ricorrente";
- Il conseguente apprezzamento valutativo del documento così acquisito e qualificato ha fondato l'erronea affermazione che il MA effettivamente "è deceduto in Lecce in data 2 novembre 2003"; ed ha comportato la pronunzia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dallo stesso imputato "per estinzione del reato per morte del reo".
In relazione alle ricostruite modalità della vicenda processuale si è fatto luogo al procedimento previsto dall'art. 130 C.P.P. ed alla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso a suo tempo proposto dal MA, in quanto - in conformità di principi giurisprudenziali desumibili da Cass. Sez. 2^, 19 settembre 1996, n. 21860/95 R.G., De Novellis, e, per la previsione dell'art. 149 C.P.P. del codice processuale previgente, da Cass. Sez. 1^, 30 novembre 1989, n. 23953/89, Corso - si è considerato come, per effetto dell'ipotizzata eliminazione dell'errore materiale costituito dalla dichiarazione di estinzione del reato per morte del reo, debba acquistare reviviscenza, ai fini della decisione, il ricorso proposto dallo stesso MA LU. E ciò sul presupposto che la concreta fattispecie processuale sia riconducibile all'ambito applicativo della disciplina di correzione dell'errore materiale in conformità dell'orientamento giurisprudenziale che tale disciplina ha applicato per le ipotesi, specularmente contrapposte, di mancata dichiarazione della causa estintiva (indotta da errore sulla esistenza in vita dell'imputato, determinato da violazione del relativo obbligo di accertamento imposto al giudice), quando tardivamente si sia formata la conoscenza della morte dell'imputato ricorrente intervenuta prima della decisione del suo ricorso (in relazione al previgente articolo 149 C.P.P.: Cass. Sez. 2^, 12 marzo 1975, n. 11662/72 R.G., La
Fortezza; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 1974, n. 11665/72 R.G., Usnelli;
nonché, in relazione all'attuale art. 130 C.P.P.: Cass. Sez. 6^, 7 giugno 2001, n. 45095/00 R.G., Querci ed altri;
Cass. Sez. 6^ 11 febbraio 1999, n. 44070/98 R.G., Liuzzi;
Cass. Sez. 2^, 19 settembre 1996, n. 21860/95 R.G., De Novellis), essendosi anche accreditata la situazione di "inesistenza giuridica" (Cass. Sez. 6^, Liuzzi citata) della sentenza che sia stata emessa dalla Corte di Cassazione per mancata cognizione di fatti storici essenziali, quale è quello costituito dalla morte dell'imputato precedentemente verificatasi e non percepita per omissione materiale del relativo accertamento. Ma la concreta fattispecie processuale corrisponde a situazione, oggettivamente diversa, di erronea supposizione valutativa dell'evento "morte" (effettivamente non verificatosi), seppure indotta dalla falsa rappresentazione documentale "acquisita" negli atti processuali e, come tale, considerata dal Collegio giudicante nei termini del suo contenuto apparente e per gli effetti conseguenti relativi alla posizione del MA. Non corrisponde, cioè, ad ipotesi di errore materiale (ovvero di "svista percettiva" delle risultanze processuali), alla quale possa porsi rimedio direttamente da questa Corte con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 130 C.P.P., come peraltro già affermato, per situazione processuale sostanzialmente identica, con la precedente ordinanza n. 22817/2004 in data 12 febbraio 2004 di questa Sezione (proc. N. 44013/2002, Azzolini Giuseppa), laddove, dopo la pronunzia di annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per morte dell'imputata indotta da erronea vantazione del certificato acquisito ("riferentesi a persona diversa") ed in conseguenza della risultata "esistenza in vita" della stessa imputata, si è esclusa la sussistenza dell'errore materiale rilevante per il procedimento previsto dall'art. 130 C.P.P., ovvero dell'errore che possa rendere operativa la disciplina prevista, "a favore del condannato", dall'art. 625 bis C.P.P. Non si rilevano, in particolare, ragioni apprezzabili per discostarsi da tali conclusioni in considerazione della ritenuta natura valutativa dell'errore sulle risultanze processuali, nel quale è incorsa la sentenza n. 1731/2003, tanto più in riferimento al principio giurisprudenziale enunciato in Cass. Sez. 1^, 30 novembre 1989, n. 23953/89, Corso, che perviene a diversa conclusione (di applicabilità del procedimento previsto dall'art. 149 del codice processuale previgente) per fattispecie propriamente attinente ed effettiva "svista percettiva" (indotta dalla erronea acquisizione del certificato di morte del padre dell'imputato, determinativa di errore materiale "sulla persona dell'imputato, scambiata con quella dell'omonimo padre") e che, in evidente applicazione del dettato normativo della prima parte del terzo comma dell'art. 89 dello stesso codice previgente ("se in seguito si accerta che la morte fu erroneamente dichiarata, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione, si considera come non pronunciata"), ha eliminato la (erronea) dichiarazione di estinzione del reato ed ha pronunziato la decisione sull'originario ricorso per Cassazione. Ben diversa è, infatti, la concreta fattispecie processuale esaminata, nella quale la natura valutativa dell'errore resta evidenziata nel suo momento genetico, non correlato ad una materiale svista percettiva, ma addirittura connesso alla falsa rappresentazione di un evento inesistente, così preordinata oggettivamente a provocare la valutazione erronea della sua sussistenza.
Per modo che in questa sede processuale compete soltanto di rilevare (come appunto ritenuto nella richiamata ordinanza n. 22817/2004) che "non vi è luogo a provvedere" nei termini della procedura prevista dall'art. 130 C.P.P. (nè competono determinazioni in ordine alla modalità determinative dell'errore, per i diversi effetti e le corrispondenti iniziative processuali che possono essere assunte). Si deve, invece, rilevare, per la consequenziale deliberazione precisata in dispositivo, che si verte, come appunto ritenuto nella stessa ordinanza n. 22817/2004, "in tipica fattispecie di erronea dichiarazione di morte dell'imputato, espressamente prevista dall'art. 69 del codice di rito (che non riproduce la citata premessa normativa della prima parte del terzo comma del previgente art. 89), secondo cui, nell'ipotesi anzidetta, la sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona", essendo riservata all'Autorità giudiziaria competente la valutazione di utilizzazione degli atti del procedimento definito con l'erronea statuizione di annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara non luogo a provvedere ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Lecce, ai sensi dell'art. 69 C.P.P.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005