Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
È ammissibile la richiesta di applicazione dell'indulto proposta dal condannato pur dopo che analoga richiesta, formulata dal pubblico ministero in riferimento soltanto a taluni dei reati per i quali era intervenuta condanna, sia stata già delibata dal giudice dell'esecuzione, in quanto le richieste sono proposte da soggetti diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 42283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42283 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/11/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2533
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 8228/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\M OV AB n. il *19 agosto 1972*;
avverso l'ordinanza 21 gennaio 2010 - Corte di Appello di Potenza;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 21 gennaio 2010, depositata in cancelleria il 25 gennaio 2010, la Corte di Appello di Potenza, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'opposizione avanzata nell'interesse di \M OV AB avverso l'ordinanza che dichiarava a sua volta inammissibile la richiesta di applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 in relazione alla pena inflitta con sentenza della stessa Corte di Appello di Potenza in data 7 dicembre 2007 che aveva condannato il \M\ ad anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, art. 416 bis c.p. e art. 629 c.p., comma 1 e 2.
Il giudice, in via di premessa, chiariva che la Corte territoriale con ordinanza 21 marzo 2008, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, aveva applicato il provvedimento di clemenza in relazione alla pena irrogata per il reato di cui all'art. 629 c.p. stante l'ostatività ratione materiae del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e la circostanza che il reato associativo in materia di stupefacenti fosse stato commesso successivamente all'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il \M\ chiedendone l'annullamento con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). La Corte di Appello di Potenza aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'opposizione avendo ritenuto che sulla questione la Corte si fosse già pronunciata in sede di accoglimento della richiesta della Procura Generale che aveva instato per l'applicazione dell'indulto sulla sola pena della estorsione aggravata, posto che detta richiesta non era stata avanzata dal \M\ bensì dal Pubblico Ministero e l'istante non aveva interesse a impugnare l'applicazione dell'indulto ancorché su una parte della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza.
3.1 - Deve per vero rilevarsi che il provvedimento 21 marzo 2008 (al quale fa riferimento la Corte di Appello di Potenza nell'ordinanza gravata) con cui la stessa Corte aveva applicato al \M\, su richiesta del Pubblico Ministero, l'indulto alla sola pena relativa alla condanna per il delitto di estorsione aggravata, riconosceva altresì che gli altri due delitti erano, per motivi diversi, inaccessibili all'indulto essendo evidente che costituisse reato ostativo ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a), n. 11, la condanna per il delitto di associazione mafiosa (ex art. 416 bis c.p.), mentre, nell'ipotesi di contestazione cosiddetta 'apertà il reato associativo (qual è quello di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) doveva ritenersi consumato, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, alla data della sentenza di primo grado che nella fattispecie era andata a cadere successivamente all'entrata in vigore della legge sull'indulto qui invocato.
3.2. - Ciò posto, deve osservarsi che non poteva tuttavia la Corte territoriale dichiarare inammissibile la richiesta del \M\, vertente sempre sull'indulto, in relazione ai reati esclusi nel precedente provvedimento del ai marzo 2008, dal momento che la decisione era stata presa su sollecitazione del rappresentante della pubblica accusa e non dell'odierno ricorrente, sicché la richiesta del \M\ non può definirsi come la reiterazione di una sua precedente istanza, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2. Non vi è per vero dubbio che le due richieste siano riferibili a soggetti differenti e in alcun caso tra loro fungibili.
Nè può sostenersi che il \M\ avrebbe dovuto impugnare il provvedimento 21 marzo 2008 nella parte a lui non favorevole non essendovi prova che la decisione in questione sia stata a lui notificata e dunque, in ultima analisi, che egli alla stessa abbia fatto acquiescenza.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010