Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione "de libertate", è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata annullata dal tribunale del riesame, in pendenza dell'appello proposto dal pubblico ministero, volto ad ottenere l'aggravamento della stessa).
Commentario • 1
- 1. Appello inammissibile se l’ordinanza è annullata per difetto d’interesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 24558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24558 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
2455 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..726 NI Conti - Presidente - Anna Petruzzellis CC 30/03/2017 Emilia Anna Giordano R.G.N. 5674/2017 Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NE NI, nato a [...] 1'08/09/1959 AP CE, nato a [...] il [...] to avverso la ordinanza del 16/12/2016 del Tribunale di AP visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore, avv. Gennaro Somma per NI NE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di AP in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di NI NE e CE AP, gravemente indiziati dei delitti di induzione indebita ed originariamente attinti dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
3. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione l'avv. Nicola Monda nell'interesse di CE AP e l'avv. Gennaro Somma nell'interesse di NI NE.
4. Il difensore del AP deduce la omessa valutazione degli elementi favorevoli addotti dalla difesa nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nella memoria depositata in data 4 novembre 2017, la carenza di motivazione in relazione alla riqualificazione, sollecita dalla difesa, della condotta contestata nel meno grave delitto di traffico di influenze e, comunque, la illogicità della motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, segnatamente in ragione del decorso del tempo dalla commissione del fatto.
5. Il difensore del NE, con il primo motivo, deduce la inammissibilità dell'appello interposto dal Pubblico Ministero in quanto medio tempore la misura genetica era stata annullata in sede di riesame. Con il secondo motivo deduce che le dichiarazioni rese da NI NN erano inutilizzabili in quanto assunte in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che, anche se il dichiarante era stato iscritto nel registro degli indagati in epoca successiva a quella della propria escussione, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, sin dall'origine, la propria qualifica sostanziale di indagato. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduceva la inattendibilità degli asserti accusatori dell'NN, risultati ricchi di incongruenze ed aporie.
6. Alla udienza del 30 marzo 2017 il difensore del NE ha, inoltre, depositato motivi aggiunti mediante i quali ha dedotto la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore del NE deve essere accolto con riferimento alla doglianza relativa alla inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello interposto dal pubblico ministero. Gli effetti favorevoli di tale pronuncia di accoglimento si estendono, tuttavia, anche al AP, ancorché il medesimo non abbia dedotto tale motivo di ricorso, 2 Er stante il carattere non personale della causa di inammissibilità ritenuta sussistente (ex plurimis: Sez. U, n. 41 del 22/11/1995, Ventura, Rv. 203635; Sez. 6, n. 24695 del 23/04/2007, Gala, Rv. 236977).
2. Il difensore del NE, con il primo motivo, ha dedotto la inammissibilità dell'appello interposto dal Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto medio tempore la misura genetica era stata annullata in sede di riesame. Essendosi, infatti, in presenza di un gravame interposto dal Pubblico ministero, l'interesse alla impugnazione doveva considerarsi ormai insussistente in quanto all'atto della decisione dell'appello era venuta meno la possibilità di riforma in peius del titolo genetico, stante l'annullamento dello stesso disposto dal Tribunale del riesame.
3. Tale motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2016 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AP ha applicato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con frequenza quotidiana, nei confronti di NI NE e CE AP, gravemente indiziati del delitto di induzione indebita. In data 13 settembre 2016 il Pubblico Ministero ha presentato appello ex art. 310 cod. proc. pen., chiedendo al Tribunale di AP, in riforma dell'ordinanza adottata del Giudice per le indagini preliminare in data 8 settembre 2016, di applicare, per i reati rispettivamente ascritti, le misure o t coercitive della custodia cautelare in carcere nei confronti di NI NE e degli arresti domiciliari nei confronti di CE AP. Il Tribunale del riesame di AP, adito dai difensori del NE e del AP, con ordinanze emesse rispettivamente in data 23 settembre 2016 ed in data 3 ottobre 2016, ha, tuttavia, annullato le misure coercitive originariamente adottate nei confronti di tali indagati "per inidoneità", ritenendo le stesse del tutto prive di efficacia deterrente in considerazione della qualifica pubblicistica rivestita dalle persone sottoposte alle indagini e considerandole, pertanto, inidonee a prevenire il pericolo di reiterazione di analoghi reati.
5. Con memoria depositata in data 28 novembre 2016 e nella udienza celebrata ex art. 310 cod. proc. pen. difensore del NE ha, pertanto, eccepito la inammissibilità dell'appello interposto dal Pubblico Ministero, essendo stata 3 l'impugnazione proposta "avverso una ordinanza non più esistente in quanto già annullata".
6. Il Tribunale di AP nella ordinanza impugnata ha, tuttavia, disatteso tale eccezione ed ha statuito in proposito che "generalmente l'appello del Pubblico Ministero è caratterizzato proprio dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la domanda cautelare e, quindi, l'indagato è a piede libero per così dire;
parimenti anche quando è il riesame ad annullare il titolo proprio perché ritiene inidonea la misura applicata, come è accaduto nel caso di specie, ben può il pubblico ministero insistere per ottenere una misura più grave".
6. Tali argomenti non possono essere condivisi. Nell'ordinanza impugnata correttamente si rileva che il giudizio di appello delineato dall'art. 310 cod. proc. pen. non postula indefettibilmente la sussistenza di una misura coercitiva in corso di esecuzione, ben potendo, ad esempio, tale mezzo di impugnazione essere proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione della misura cautelare. Il Tribunale di AP ha, tuttavia, obliterato il carattere devolutivo di tale gravame e, segnatamente, lo specifico oggetto della impugnazione sottoposta al suo esame. Pubblico Ministero aveva richiestoNell'atto di appello, infatti, espressamente di riformare le misure cautelari originariamente disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 8 settembre 2016 e non già l'applicazione tout court della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di NI NE e degli arresti domiciliari nei confronti di CE AP. In ragione della natura devolutiva del giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., del resto, la cognizione del giudice di appello è circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti dalla parte impugnante e dal decisum del provvedimento gravato (ex plurimis: Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibirlas, Rv. 208313; Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209). L'annullamento disposto dal Tribunale del riesame delle misure cautelari originariamente applicate ha, pertanto, determinato la inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello interposto dal pubblico ministero ed inteso ad ottenere l'aggravamento delle stesse. Una volta caducate le misure coercitive originariamente disposte nei confronti degli indagati, non residuava, infatti, alcun potere decisorio in capo al 4 Tribunale di AP ex art. 310 cod. proc. pen., non essendo più il titolo genetico suscettivo di riforma in peius. Nella sintassi del libro quarto del codice di procedura penale, del resto, la riforma in peius della misura coercitiva applicata mediante l'appello proposto dal pubblico ministero postula una misura coercitiva efficace, ancorché eventualmente rimasta ineseguita, e non è logicamente compatibile con una misura cautelare medio tempore caducata. L'appello proposto dal Pubblico Ministero al fine di ottenere la riforma in peius della misura cautelare adottata, del resto, non può mutare profilo funzionare e strutturale ed, una volta incardinato, divenire gravame atto a sindacare l'annullamento della originaria misura disposta in sede di riesame, atteso che il rimedio concesso dal codice di rito avverso tale ordinanza è il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. Nella specie, peraltro, l'emissione da parte del Tribunale adito in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. di una nuova misura cautelare in ordine alle medesime regiudicande cautelari già delibate dal Tribunale del riesame ha inverato il rischio, paventato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7391 del 16/12/2010, Testini, al paragrafo n. 6, di un potenziale contrasto di decisioni e della concorrenza di due titoli cautelari, relativi al medesimo indagato ed al medesimo fatto, ma dal contenuto opposto.
9. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 30/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente NI Conti Fabrizio D'Arcangelo مندمل gunti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAG 7017 IL FUNZIONAtitle 5