CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18830 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
IO RI SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7237/2022 R.G. proposto da: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano ed LA GA -ricorrente- contro IA PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Tina e RO DI -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2281/2021 depositata il 06/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026 dal Consigliere VI De GI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18830 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Uditi, per la ricorrente, gli avv. LA GA e Paolo Palmisano e, per delega dei difensori del controricorrente, l'avv. Valerio Pescatore, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consob n. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a PI IA la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 95.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a otto mesi, oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro 8.406,81, il tutto in relazione alle violazioni previste dall’art. 187-bis, commi 1 e 4, d. lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione indiretta della partecipazione di controllo di OL S.p.A. da parte di Hyster-Yale per un importo corrispondente a una valutazione di euro 4,30 per azione OL con la conseguente promozione di un’OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni OL al prezzo di euro 4,30 per azione (informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base all’ordinaria diligenza il carattere privilegiato): - acquistato tramite Banca Patrimoni Sella & C. spa, 21.510 azioni OL utilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 30.000,00); - comunicato a NC AC, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 20.000,00); - acquistato in concorso con NC AC, per conto di quest’ultimo, tramite un conto intestato a NC AC presso IW Bank S.p.A. (i cui codici di accesso e password erano stati forniti da NC AC a 3 PI IA per consentirgli di operare on-line per suo conto), 221.019 azioni OL utilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 20.000,00); - acquistato per conto di Riello Industries S.r.l., tramite Fidentiis Equities S.V. S.A., 26.429 azioni OL utilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 25.000,00). PI IA ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione ex art. 187-septies, comma 4, d. lgs. n. 58/1998 avverso la delibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e, in subordine, la diversa quantificazione delle sanzioni irrogate;
lo stesso ha eccepito la tardività della contestazione, la violazione del divieto di doppia presunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione, la sproporzione e la parziale duplicazione della sanzione. Con sentenza n. 2281/2021 pubblicata il giorno 06.09.2021, la Corte d’appello ha parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la sanzione complessiva a euro 75.000,00, con compensazione delle spese processuali in misura di un quinto e condanna dell’opponente al pagamento dei restanti quattro quinti. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che, limitatamente alla condotta posta in essere da PI IA con riferimento alla posizione di NC AC, non fosse dato distinguere dalla violazione di cui al primo comma, lettera a) dell’art. 187-bis TUF, il compimento dell’illecito di cui alla lett. b) della stessa norma, posto che l’acquisto delle 221.019 azioni era avvenuto in forza dell’informazione privilegiata con il consenso dell’interessato senza che ci fosse prova che la comunicazione dell’informazione fosse avvenuta al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. Pertanto, la sanzione applicata di euro 20.000,00 per l’illecito 4 di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF, non aveva giustificazione e doveva essere detratta dalla sanzione complessiva. La Consob ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi. PI IA ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha presentato conclusioni scritte e la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 187-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Secondo parte ricorrente, la decisione incorre in una violazione e falsa applicazione dell’art. 187-bis, commi 1 e 4, d. lgs. n. 58 del 1998, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto non verificata la condizione di sanzionabilità contemplata per l’illecito di comunicazione a terzi dell’informazione privilegiata di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), del TUF, ovverosia l’essere la comunicazione avvenuta “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”, travisando i principi giurisprudenziali riguardanti i requisiti richiesti per l’applicabilità della citata condizione. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 187-septies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Secondo parte ricorrente, la pronuncia della Corte territoriale è, altresì, erronea nella parte in cui non si è ritenuta distinta e autonoma la fattispecie comunicativa posta in essere da PI IA rispetto alla condotta operativa dal medesimo realizzata per conto e in concorso con NC AC, il quale - secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata - aveva prestato il suo consenso all’acquisito dei titoli 5 oggetto della notizia privilegiata, dopo averne ricevuto comunicazione dal primo. Il terzo motivo è rubricato come segue: illegittimità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (sub specie di motivazione apparente per insanabile contraddittorietà della stessa): violazione dell’art. 132, comma 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). In particolare, a dire della ricorrente, la pronuncia impugnata incorre in un’insanabile contraddizione nella parte in cui la Corte di merito, da un lato - nel capo dedicato alla sussistenza dell’illecito (capo 2.1) - ha ritenuto comprovata la condotta di trasmissione dell’informazione privilegiata da PI IA a NC AC “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio” e, dall’altro - nel capo dedicato alla asserita sproporzione e duplicazione delle sanzioni (capo 2.3) - ha formulato opposte affermazioni, pervenendo a un giudizio di non punibilità della condotta. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. 2. Va preliminarmente disattesa l’exceptio doli generalis sollevata dal controricorrente per avere parte ricorrente, a suo dire, violato il divieto di venire contra factum proprium. L’eccezione in questione si fonda, invero, sull’avvenuta archiviazione disposta dalla Consob con riferimento ad un’ulteriore autonoma vicenda, nell’ambito della quale era stata esclusa la sussistenza della propalazione, da parte di PI IA, dell’informazione privilegiata di cui egli era in possesso. È evidente, in proposito, che la circostanza di cui innanzi, come rilevato anche nella sentenza impugnata, alla fine del paragrafo 2.2, non riguarda la vicenda oggetto del presente giudizio, in cui la Corte d’appello di Venezia, al contrario, ha ritenuto provato il fatto che l’odierno 6 controricorrente abbia «comunicato a NC AC […] la suddetta informazione», accertamento, questo, non oggetto di censura. 3. Passando all’esame delle doglianze formulate con il ricorso, deve in primo luogo rilevarsi che, nella parte riguardante la questione se la comunicazione dell’informazione di cui sopra possa dirsi avvenuta nell’ambito o al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, la motivazione della sentenza impugnata è effettivamente contraddittoria. In proposito, deve osservarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). In particolare, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr.: Cass. n. 12096/2018). 7 Nella specie, come emerge dall’esame della sentenza impugnata, la Corte d’appello, mentre a pag. 21 ha ritenuto provata la circostanza relativa all’avvenuta comunicazione dell’informazione privilegiata a NC AC, «al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio», a pag. 31, invece, ha affermato per due volte che non vi fosse «prova che la comunicazione dell’informazione privilegiata sia avvenuta al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio». Le affermazioni in questione sono diametralmente opposte tra loro, emergono espressamente dal testo della motivazione e si riferiscono a una circostanza posta a fondamento della decisione relativa all’annullamento parziale della sanzione. 4. Ora, l’assunto secondo cui non risulterebbe provato che la comunicazione dell’informazione sia avvenuta al di fuori del contesto lavorativo o professionale sopra indicato non risulta corretto in diritto. La Corte di giustizia UE, con sentenza del 22 novembre 2005 (causa C- 384/02, Grøngaard e Bang), nell’interpretare l'art. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading), ha affermato che osta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella sua qualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio di amministrazione di una società o nella sua qualità di membro del comitato di collegamento di un gruppo di imprese, comunichi simili informazioni al presidente dell'organizzazione professionale cui tali lavoratori aderiscono e che ha designato la detta persona quale membro del comitato di collegamento, salvo che: - esista uno stretto legame tra la comunicazione e l'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni, e - tale comunicazione sia strettamente necessaria all'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni. 8 In tale sede si è ulteriormente affermato che, nell'ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve, alla luce delle norme nazionali applicabili, in particolare tenere conto: - del fatto che la detta eccezione al divieto di comunicare informazioni privilegiate deve ricevere un'interpretazione restrittiva;
- della circostanza che ogni comunicazione supplementare può aumentare il rischio di uno sfruttamento di tali informazioni a fini contrari alla direttiva 89/592, e - della delicatezza dell'informazione privilegiata. Come riportato nella predetta sentenza, ai sensi dell’art. 3 della direttiva ciascuno Stato membro vieta alle persone che sono soggette ai divieti di cui all’articolo 2 e che dispongono di un’informazione privilegiata, tra l’altro, «di comunicare tale informazione privilegiata a un terzo se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni», ciò in maniera del tutto analoga a quanto previsto dall’art. 187-bis TUF nel testo vigente ratione temporis, sicché il principio interpretativo espresso dalla Corte UE ben si attaglia alla fattispecie in esame. Quanto precede è coerente con la previsione dell’obbligo di istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, previsione contenuta all’art. 115-bis TUF e all’art. 152-bis reg. emittenti n. 11971/1999, nonché con l’ulteriore previsione degli obblighi informativi di cui all’art. 152-quinquies reg. emittenti n. 11971/1999 cit. Alla luce di quanto precede, deve escludersi che il soggetto che sia venuto a conoscenza di un’informazione privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio - come l’odierno controricorrente, che non risultava avere una relazione o un collegamento con OL S.p.A. - possa ritenersi legittimato a trasmettere 9 l’informazione stessa nell’ambito di un incarico di “consulenza” conferitogli da terzi estranei alla società cui le informazioni si riferiscono. 5. Ciò posto, risulta erronea in diritto anche l’ulteriore ratio decidendi posta dalla Corte d’appello di Venezia a fondamento della decisione di annullamento parziale delle sanzioni irrogate, ratio concernente l’affermata impossibilità di distinguere in concreto le due violazioni contestate. L’art. 187-bis, commi 1 e 4, TUF, nel testo applicabile ratione temporis, prevede in maniera distinta l’illecito consistente nella comunicazione ad altri di informazioni privilegiate e quello concernente l’acquisto, per conto proprio o per conto di terzi, di strumenti finanziari mediante utilizzo delle informazioni medesime, sicché dette condotte integrano gli estremi di violazioni autonome. Per quanto concerne, in particolare, la comunicazione delle informazioni, è stato affermato che la fattispecie dell’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF non richiede che essa abbia efficienza causale rispetto alla condotta illecita del destinatario della notizia (cfr.: Cass. n. 6072/2025). Pertanto, la comunicazione integra gli estremi di una violazione che si perfeziona nel momento stesso del suo verificarsi e indipendentemente dallo sfruttamento che, successivamente, si voglia fare dell’informazione. La previsione della fattispecie come violazione amministrativa autonoma è funzionale ad evitare la propalazione delle informazioni privilegiate, e ciò indipendentemente dal loro eventuale sfruttamento. Quanto, poi, all’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 4, TUF, che costituisce ipotesi tipica di sfruttamento, è stato chiarito che la fattispecie in questione non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione e l'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari (cfr.: Cass. n. 24310/2017; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 32829/2023). 10 Poiché l’acquisto può assumere carattere illecito anche in assenza di una comunicazione, rilevando al riguardo solo la mera conoscenza dell’informazione, indipendentemente dalle modalità con cui essa sia stata acquisita, neppure può ritenersi che l’acquisto stesso costituisca ipotesi di progressione nell’illecito, tale da determinarne l’assorbimento. Pertanto, ove lo stesso soggetto, per circostanze contingenti, si sia reso responsabile tanto dell’illecita comunicazione dell’informazione, quanto, in concorso con il destinatario della comunicazione, dell’acquisto di strumenti finanziari mediante utilizzo dell’informazione medesima, egli non può che essere ritenuto responsabile di entrambe le violazioni. Le due condotte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, sono distinguibili sia sul piano concettuale sia in concreto, non rilevando, in senso contrario, il fatto che esse siano avvenute in maniera ravvicinata e quasi contestuale. 6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto. Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda al riesame, in applicazione dei principi suesposti, dell’opposizione, nella parte concernente la sanzione applicata per l’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa parzialmente la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. 11 Il Consigliere Estensore VI De GI La Presidente NA AS
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18830 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Uditi, per la ricorrente, gli avv. LA GA e Paolo Palmisano e, per delega dei difensori del controricorrente, l'avv. Valerio Pescatore, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consob n. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a PI IA la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 95.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a otto mesi, oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro 8.406,81, il tutto in relazione alle violazioni previste dall’art. 187-bis, commi 1 e 4, d. lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione indiretta della partecipazione di controllo di OL S.p.A. da parte di Hyster-Yale per un importo corrispondente a una valutazione di euro 4,30 per azione OL con la conseguente promozione di un’OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni OL al prezzo di euro 4,30 per azione (informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base all’ordinaria diligenza il carattere privilegiato): - acquistato tramite Banca Patrimoni Sella & C. spa, 21.510 azioni OL utilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 30.000,00); - comunicato a NC AC, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 20.000,00); - acquistato in concorso con NC AC, per conto di quest’ultimo, tramite un conto intestato a NC AC presso IW Bank S.p.A. (i cui codici di accesso e password erano stati forniti da NC AC a 3 PI IA per consentirgli di operare on-line per suo conto), 221.019 azioni OL utilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 20.000,00); - acquistato per conto di Riello Industries S.r.l., tramite Fidentiis Equities S.V. S.A., 26.429 azioni OL utilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 25.000,00). PI IA ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione ex art. 187-septies, comma 4, d. lgs. n. 58/1998 avverso la delibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e, in subordine, la diversa quantificazione delle sanzioni irrogate;
lo stesso ha eccepito la tardività della contestazione, la violazione del divieto di doppia presunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione, la sproporzione e la parziale duplicazione della sanzione. Con sentenza n. 2281/2021 pubblicata il giorno 06.09.2021, la Corte d’appello ha parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la sanzione complessiva a euro 75.000,00, con compensazione delle spese processuali in misura di un quinto e condanna dell’opponente al pagamento dei restanti quattro quinti. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che, limitatamente alla condotta posta in essere da PI IA con riferimento alla posizione di NC AC, non fosse dato distinguere dalla violazione di cui al primo comma, lettera a) dell’art. 187-bis TUF, il compimento dell’illecito di cui alla lett. b) della stessa norma, posto che l’acquisto delle 221.019 azioni era avvenuto in forza dell’informazione privilegiata con il consenso dell’interessato senza che ci fosse prova che la comunicazione dell’informazione fosse avvenuta al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. Pertanto, la sanzione applicata di euro 20.000,00 per l’illecito 4 di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF, non aveva giustificazione e doveva essere detratta dalla sanzione complessiva. La Consob ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi. PI IA ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha presentato conclusioni scritte e la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 187-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Secondo parte ricorrente, la decisione incorre in una violazione e falsa applicazione dell’art. 187-bis, commi 1 e 4, d. lgs. n. 58 del 1998, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto non verificata la condizione di sanzionabilità contemplata per l’illecito di comunicazione a terzi dell’informazione privilegiata di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), del TUF, ovverosia l’essere la comunicazione avvenuta “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”, travisando i principi giurisprudenziali riguardanti i requisiti richiesti per l’applicabilità della citata condizione. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 187-septies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Secondo parte ricorrente, la pronuncia della Corte territoriale è, altresì, erronea nella parte in cui non si è ritenuta distinta e autonoma la fattispecie comunicativa posta in essere da PI IA rispetto alla condotta operativa dal medesimo realizzata per conto e in concorso con NC AC, il quale - secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata - aveva prestato il suo consenso all’acquisito dei titoli 5 oggetto della notizia privilegiata, dopo averne ricevuto comunicazione dal primo. Il terzo motivo è rubricato come segue: illegittimità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (sub specie di motivazione apparente per insanabile contraddittorietà della stessa): violazione dell’art. 132, comma 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). In particolare, a dire della ricorrente, la pronuncia impugnata incorre in un’insanabile contraddizione nella parte in cui la Corte di merito, da un lato - nel capo dedicato alla sussistenza dell’illecito (capo 2.1) - ha ritenuto comprovata la condotta di trasmissione dell’informazione privilegiata da PI IA a NC AC “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio” e, dall’altro - nel capo dedicato alla asserita sproporzione e duplicazione delle sanzioni (capo 2.3) - ha formulato opposte affermazioni, pervenendo a un giudizio di non punibilità della condotta. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. 2. Va preliminarmente disattesa l’exceptio doli generalis sollevata dal controricorrente per avere parte ricorrente, a suo dire, violato il divieto di venire contra factum proprium. L’eccezione in questione si fonda, invero, sull’avvenuta archiviazione disposta dalla Consob con riferimento ad un’ulteriore autonoma vicenda, nell’ambito della quale era stata esclusa la sussistenza della propalazione, da parte di PI IA, dell’informazione privilegiata di cui egli era in possesso. È evidente, in proposito, che la circostanza di cui innanzi, come rilevato anche nella sentenza impugnata, alla fine del paragrafo 2.2, non riguarda la vicenda oggetto del presente giudizio, in cui la Corte d’appello di Venezia, al contrario, ha ritenuto provato il fatto che l’odierno 6 controricorrente abbia «comunicato a NC AC […] la suddetta informazione», accertamento, questo, non oggetto di censura. 3. Passando all’esame delle doglianze formulate con il ricorso, deve in primo luogo rilevarsi che, nella parte riguardante la questione se la comunicazione dell’informazione di cui sopra possa dirsi avvenuta nell’ambito o al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, la motivazione della sentenza impugnata è effettivamente contraddittoria. In proposito, deve osservarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). In particolare, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr.: Cass. n. 12096/2018). 7 Nella specie, come emerge dall’esame della sentenza impugnata, la Corte d’appello, mentre a pag. 21 ha ritenuto provata la circostanza relativa all’avvenuta comunicazione dell’informazione privilegiata a NC AC, «al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio», a pag. 31, invece, ha affermato per due volte che non vi fosse «prova che la comunicazione dell’informazione privilegiata sia avvenuta al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio». Le affermazioni in questione sono diametralmente opposte tra loro, emergono espressamente dal testo della motivazione e si riferiscono a una circostanza posta a fondamento della decisione relativa all’annullamento parziale della sanzione. 4. Ora, l’assunto secondo cui non risulterebbe provato che la comunicazione dell’informazione sia avvenuta al di fuori del contesto lavorativo o professionale sopra indicato non risulta corretto in diritto. La Corte di giustizia UE, con sentenza del 22 novembre 2005 (causa C- 384/02, Grøngaard e Bang), nell’interpretare l'art. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading), ha affermato che osta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella sua qualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio di amministrazione di una società o nella sua qualità di membro del comitato di collegamento di un gruppo di imprese, comunichi simili informazioni al presidente dell'organizzazione professionale cui tali lavoratori aderiscono e che ha designato la detta persona quale membro del comitato di collegamento, salvo che: - esista uno stretto legame tra la comunicazione e l'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni, e - tale comunicazione sia strettamente necessaria all'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni. 8 In tale sede si è ulteriormente affermato che, nell'ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve, alla luce delle norme nazionali applicabili, in particolare tenere conto: - del fatto che la detta eccezione al divieto di comunicare informazioni privilegiate deve ricevere un'interpretazione restrittiva;
- della circostanza che ogni comunicazione supplementare può aumentare il rischio di uno sfruttamento di tali informazioni a fini contrari alla direttiva 89/592, e - della delicatezza dell'informazione privilegiata. Come riportato nella predetta sentenza, ai sensi dell’art. 3 della direttiva ciascuno Stato membro vieta alle persone che sono soggette ai divieti di cui all’articolo 2 e che dispongono di un’informazione privilegiata, tra l’altro, «di comunicare tale informazione privilegiata a un terzo se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni», ciò in maniera del tutto analoga a quanto previsto dall’art. 187-bis TUF nel testo vigente ratione temporis, sicché il principio interpretativo espresso dalla Corte UE ben si attaglia alla fattispecie in esame. Quanto precede è coerente con la previsione dell’obbligo di istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, previsione contenuta all’art. 115-bis TUF e all’art. 152-bis reg. emittenti n. 11971/1999, nonché con l’ulteriore previsione degli obblighi informativi di cui all’art. 152-quinquies reg. emittenti n. 11971/1999 cit. Alla luce di quanto precede, deve escludersi che il soggetto che sia venuto a conoscenza di un’informazione privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio - come l’odierno controricorrente, che non risultava avere una relazione o un collegamento con OL S.p.A. - possa ritenersi legittimato a trasmettere 9 l’informazione stessa nell’ambito di un incarico di “consulenza” conferitogli da terzi estranei alla società cui le informazioni si riferiscono. 5. Ciò posto, risulta erronea in diritto anche l’ulteriore ratio decidendi posta dalla Corte d’appello di Venezia a fondamento della decisione di annullamento parziale delle sanzioni irrogate, ratio concernente l’affermata impossibilità di distinguere in concreto le due violazioni contestate. L’art. 187-bis, commi 1 e 4, TUF, nel testo applicabile ratione temporis, prevede in maniera distinta l’illecito consistente nella comunicazione ad altri di informazioni privilegiate e quello concernente l’acquisto, per conto proprio o per conto di terzi, di strumenti finanziari mediante utilizzo delle informazioni medesime, sicché dette condotte integrano gli estremi di violazioni autonome. Per quanto concerne, in particolare, la comunicazione delle informazioni, è stato affermato che la fattispecie dell’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF non richiede che essa abbia efficienza causale rispetto alla condotta illecita del destinatario della notizia (cfr.: Cass. n. 6072/2025). Pertanto, la comunicazione integra gli estremi di una violazione che si perfeziona nel momento stesso del suo verificarsi e indipendentemente dallo sfruttamento che, successivamente, si voglia fare dell’informazione. La previsione della fattispecie come violazione amministrativa autonoma è funzionale ad evitare la propalazione delle informazioni privilegiate, e ciò indipendentemente dal loro eventuale sfruttamento. Quanto, poi, all’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 4, TUF, che costituisce ipotesi tipica di sfruttamento, è stato chiarito che la fattispecie in questione non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione e l'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari (cfr.: Cass. n. 24310/2017; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 32829/2023). 10 Poiché l’acquisto può assumere carattere illecito anche in assenza di una comunicazione, rilevando al riguardo solo la mera conoscenza dell’informazione, indipendentemente dalle modalità con cui essa sia stata acquisita, neppure può ritenersi che l’acquisto stesso costituisca ipotesi di progressione nell’illecito, tale da determinarne l’assorbimento. Pertanto, ove lo stesso soggetto, per circostanze contingenti, si sia reso responsabile tanto dell’illecita comunicazione dell’informazione, quanto, in concorso con il destinatario della comunicazione, dell’acquisto di strumenti finanziari mediante utilizzo dell’informazione medesima, egli non può che essere ritenuto responsabile di entrambe le violazioni. Le due condotte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, sono distinguibili sia sul piano concettuale sia in concreto, non rilevando, in senso contrario, il fatto che esse siano avvenute in maniera ravvicinata e quasi contestuale. 6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto. Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda al riesame, in applicazione dei principi suesposti, dell’opposizione, nella parte concernente la sanzione applicata per l’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa parzialmente la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. 11 Il Consigliere Estensore VI De GI La Presidente NA AS