Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8196 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
8 1 96 /01 1 Reg. gen. N° 16335/1998. raio OURTES Oggetto: negatoria servi Richies:: sudio dal Sig. II.-SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA per d1 8-GIU, 2901 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIER: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4on18923 SEZIONE SECONDA CIVILE Ref. 20955 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. EN CALFAPIETRA 13000 CANCELLERIA Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere Consigliere Dott. ROBERTO TRIOLA Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IG FR e PL HE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea Sacchi n. 3, presso l'avv. Giuseppina Bonito, difesi dall'avv. Nicola Liotti in forza di mandato in atti:
- ricorrenti -
-
contro
RICEVUTO EN, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso l'avv. Pietro Carlino. difeso dall'avv. RT Sinatra in forza di mandato in atti;
controricorrente -- avverso la sentenza del Tribunale di Trapani in data 19 gennaio 1998. 16335/1998 RI e LE RI. 313/01 Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28 maggio 1985 i coniugi AN RI e EL LE convenivano dinanzi al Pretore di Trapani NC RI, OL LI, IU MP e TA TO, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio su un cortile di loro proprietà denominato "Vicolo chiuso A", sito in via Scalo Vecchio di Marettimo, frazione di Favignana. Essi lamentavano che pur avendo i convenuti, in base ai titoli di proprietà, solamente il diritto di aprire finestre sul detto vicolo, avevano n o trasformato le finestre in porte di accesso, allo scopo di transitarvi per raggiungere la via pubblica. Nei confronti del solo RI gli attori proponevano anche azione negatoria della servitù di scolo di acque nello stesso cortile, dal predetto creata abusivamente. Chiedevano pertanto, previa dichiarazione di inesistenza delle servitù anzidette, che i convenuti fossero condannati alla eliminazione delle opere realizzate per potere fruire delle stesse, oltre al risarcimento dei danni. Costituitisi, i convenuti eccepivano anzitutto che il cortile in questione apparteneva al demanio comunale di Favignana. trattandosi di una via pubblica. Eccepivano inoltre la legittimità del diritto di servitù. loro trasmesso per destinazione del padre di famiglia, e comunque acquisito per usucapione ventennale. Pertanto tutti chiedevano il rigetto delle avverse domande e. in via 16335 1998 RI e LE RI. Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 3 riconvenzionale, che gli attori fossero condannati alla rimozione di un cancello illegittimamente apposto all'ingresso del vicolo. Su richiesta dei convenuti era quindi disposta la chiamata in giudizio del Comune di Favignana, che però non si costituiva. All'esito il Pretore di Trapani con sentenza del 28 agosto 1992 dichiarava che sul cortile di proprietà dei coniugi RI / LE non gravava alcuna servitù di passaggio in favore delle proprietà dei convenuti ed ordinava agli stessi di eliminare quelle opere che davano luogo a tali servitù: ordinava altresì al RI di convogliare le acque di scolo confluenti sulla proprietà degli attori in modo tale da non arrecare pregiudizio al fondo servente. Avverso tale sentenza proponeva appello il solo RI, deducendo tra l'altro che il Vicolo chiuso A apparteneva al demanio comunale di Favignana. к о Resistevano all'impugnazione i coniugi RI LE, mentre l'LI, il MP, la TO ed il Comune restavano contumaci. Dopo la produzione di ulteriori documenti il Tribunale di Trapani, con sentenza del 19 gennaio 1998, dichiarava che il RI era titolare di servitù di passaggio sul cortile in questione, acquistata per destinazione del padre di famiglia con atto del 24 novembre 1971 e, conseguentemente, condannava i coniugi appellati a rimuovere il cancello collocato all'imbocco dello stesso. Confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava le spese del giudizio. Rilevava il tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, che dalle testimonianze assunte dinanzi al Pretore era risultato che la porta che metteva in comunicazione l'attuale proprietà del RI con il “Vicolo chiuso A“ esisteva sin dal 1960; non vi era invece prova dell'assunto degli appellati, secondo cui la 16335 1998 RI e LE RI. Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra, relatore Riggio. porta in questione era stata trasformata in finestra, per essere poi ritrasformata in porta ad opera del RI. Con atti del 24 novembre 1971 e del 3 novembre 1972 i proprietari dell'epoca, gli eredi DO, avevano venduto la proprietà, separatamente, a NC RI. a NC MP (dante causa dei convenuti IU MP e OL TT) e a NE TO. Nell'atto di vendita del 1971 era contenuta una clausola del seguente tenore: "I signori RI e MP potranno aprire sul vicolo A soltanto finestre". Osservava quindi il tribunale che detta clausola aveva un contenuto non equivoco: disponeva per il futuro. senza fare alcun riferimento allo stato dei luoghi esistente al momento della stipulazione della vendita. I testimoni escussi avevano riferito che la porta in questione esisteva fin dal 1960, per cui si doveva ritenere che la stessa già vi fosse al momento della stipulazione dell'atto di vendita del 1971, e la clausola in parola nulla disponeva circa la menzionata porta, limitandosi a porre il divieto di aprire ulteriori vie di accesso al vicolo in questione. Doveva pertanto ritenersi che la servitù di passaggio in questione, col predetto atto di vendita del 24 novembre 1971, era stata costituita in capo al RI per destinazione del padre di famiglia. Chiedono la cassazione di tale sentenza il RI e la LE, in base a due motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, cui resiste il RI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 comma 2° e 2697 c.c., nonché 115, 191 e ss., 244 e ss. c.p.c. ed il travisamento di risultanze processuali, sostenendo che con i rogiti 16335 1998 RI e LE RI. Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 5 del 1971 e del 1972 era stato pattuito che sul vicolo avrebbero potuto aprisi soltanto finestre, e con quello del 25 marzo 1983 i comuni danti causa avevano stabilito che sul vicolo non gravavano altri pesi in favore dei fabbricati limitrofi all'infuori del diritto di aprire finestre. Da ciò non poteva desumersi l'intenzione del comune dante causa di consentire il mantenimento della servitù di passaggio. poiché per manifestare la contraria volontà è sufficiente che, pur in assenza di un esplicito riferimento alla servitù, venga regolamentato uno stato di fatto incompatibile con la volontà di lasciare immutata una situazione di fatto idonea alla costituzione della servitù. Inoltre la dichiarazione di una volontà contraria alla м costituzione della servitù può derivare anche indirettamente da altra clausola, а come quella costitutiva di una servitù volontaria, dello stesso tipo della costituenda servitù per destinazione del padre di famiglia e che, nella intenzione delle parti, risulti di contenuto corrispondente alle complessive esigenze del fondo dominante. Secondo i ricorrenti il giudice di appello, oltre a non interpretare correttamente la clausola di cui sopra, aveva effettuato una lettura errata della deposizione del teste RT CA, il geometra che aveva elaborato il progetto di divisione e frazionamento dei fabbricati adiacenti il cortile prima del rogito del 1971, il quale aveva riferito che all'epoca i DO avevano intimato a tutti i proprietari di trasformare le porte in finestre. Inoltre non aveva considerato che il c.t.u. aveva accertato che la porta di accesso al cortile nell'adiacente fabbricato di TA TO era stata tompagnata successivamente al 1971, ed il teste RT AN aveva dichiarato che nel 1971 il RI aveva interamente sostituito la porta d'ingresso. 16335/1998 RI e LE RI. Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.c.. sostenendo che per le ragioni di cui al motivo precedente la sentenza deve considerarsi anche carente di motivazione. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, trattandosi di doglianze strettamente connesse, tanto da costituire il secondo motivo quasi una appendice di quello precedente. Orbene, le doglianze proposte dai ricorrenti sono infondate in quanto, pur venendo prospettate come denunzia di violazioni di norme di legge e di difetti di ही पी motivazione, in realtà non fanno altro che proporre una diversa interpretazione, più favorevole alle tesi difensive di essi ricorrenti, dei rogiti presi in considerazione dal giudice di merito. In realtà il tribunale, dopo avere riportato integralmente nella sentenza la clausola del rogito del 1971 con il quale gli eredi DO avevano venduto parte della loro proprietà a NC RI ed a NC MP (dante causa dei convenuti IU MP e OL TT), ha spiegato, con motivazione esauriente e priva di contraddizioni o vizi logici, le ragioni per le quali doveva ritenersi che la clausola secondo cui "i signori RI e MP potranno aprire sul vicolo A) soltanto finestre" disponeva inequivocabilmente per il futuro, senza alcun riferimento allo stato dei luoghi esistente al momento della stipula del contratto. Tale convincimento - secondo il tribunale - era inoltre rafforzato dalle deposizioni dei testimoni escussi, i quali avevano riferito che la porta in questione esisteva sin dal 1960, per cui doveva ritenersi che la stessa esistesse al momento della stipula del rogito suddetto. E poiché la suddetta clausola nulla disponeva in 16335/1998 RI e LE RI. Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 7 ordine alla porta in questione, cioè non ne disponeva la chiusura, né ne dichiarava l'illegittimità doveva ritenersi che con l'atto di vendita del 24 novembre 1971 fosse stata costituita a favore del fondo di NC RI la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Le argomentazioni dei ricorrenti in proposito non valgono ad inficiare tale motivazione. poiché le dichiarazioni del teste CA, il quale avrebbe riferito che all'epoca della vendita i DO avrebbero intimato a tutti i proprietari di trasformare le porte in finestre, non esclude affatto che il RI avesse ottenuto eccezionalmente il permesso di mantenere la porta di collegamento con il cortile, e la deposizione del teste AN, che secondo i ricorrenti avrebbe riferito che nel 1971 il RI aveva sostituito la porta in questione, anziché smentire la suddetta circostanza sembrerebbe anzi confermarla. L'infondatezza dei motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. e Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile r i l ( della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2001. logo Miggins est. Offer Pris. IL CANCELLIERE C1 AN Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 40000 Roma 1.8 GIU 200 16335/1998 RI e LE RI. 280000 Udienza del 20 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore RegCANCELLIERE C1