Sentenza 28 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7223 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT A I C A D I S , L S B O 3 A B L 3 T L U , 5 P O A B E . S I E N R P D S . 3 A I T 7 T N R . S 7223/01.. G A 8 ' O O L P 1 L A M E I D D E E A T , G Oggetto D ORT S PREM DI CASSAZIONE O N G E R E E T T S colonia L S N I I E G A S A perpetua SEZIONE TERZA CIVILE E E L R O L T E T I D R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I D * O Presidente R.G.N.14702/99 Dott. Angelo GIULIANO Dott. NN Silvio Coco Consigliere Consigliere Con. 16672 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep.Dott. Ennio MALZONE Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 05/04/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RA, TI IA, elettivamente domiciliate in Roma, via Properzio n. 27, presso l'avv. Anna Molle, difese dall'avv. Mario Pica, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
SA LO, SA NN, elettivamente do- miciliati in Roma, via Bruxelles, presso l'avv. Carlo De Marco, M. Fiormonti e G. Robiony, difesi dall'avv. C. De Marco, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, se- zione specializzata agraria, n. 329/99 del 5 febbraio 681 1 27 aprile 1999 (R.G. 3244/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2001 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. C. De Marco per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chieden- do il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 8 marzo 1994 TI MA, RA e IA chiedevano che il tribunale di Velletri, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con SA LO e NN, condannasse questi ultimi al rila- scio di un fondo di loro proprietà, previa declaratoria della cassazione - per effetto di un accordo verbale intervenuto tra i rispettivi danti causa nel 1958 - del rapporto di colonia perpetua gravante sul terreno stes- so, nonché al risarcimento dei danni. Esponevano la ricorrenti che in forza del ricordato accordo del 1958 il dante causa dei SA, aveva ot- tenuto in proprietà esclusiva parte del fondo che con- duceva in colonia perpetua rinunciando, peraltro, al diritto gravante sulla rimanente parte del fondo, ora " oggetto di domanda di rilascio. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa di cui eccepivano l'infondatezza e svolgevano, altresì, domanda riconvenzionale diretta a sentir accertare la persistenza, in capo ad essi con- cludenti, del rapporto di colonia. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, ravvisata l'esistenza di un rapporto di colonia perpe- tua di natura reale, parificato all'enfiteusi, ritenu- to, altresì, che qualsiasi modificazione di tale rap- porto doveva avvenire per iscritto, a norma dell'art. 1350, n. 2 c.c. ha rigettato la domanda attrice e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale ha dichia- rato la persistenza del rapporto di colonia in capo ai SA. Gravata tale pronunzia da TI RA e TI IA la corte di appello di Roma, sezione specializ- - 27 aprile 1999 zata agraria, con sentenza 5 febbraio rigettava la proposta impugnazione. Osservavano - in particolare - quei giudici che nella specie non si era a fronte a uno dei rapporti a miglioria di cui alla legge n. 327 del 1963, sorto in virtù di accordo verbale o comunque basato su un dirit- to personale, ma di un rapporto di colonia a carattere reale già esistente alla data di impianto del catasto (1 agosto 1926) e già perpetuo alla data di entrata in 3 vigore della legge n. 327 del 1963 e costituito per at- to scritto. Quanto, ancora, alla domanda, subordinata, di de- claratoria di estinzione del diritto (di colonia) per non uso quei giudici osservavano che trattavasi di do- manda nuova, inammissibilmente introdotta in causa per la prima volta in grado di appello. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso TI RA e TI IA, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. Resistono, con
contro
- ricorso, SA LO e SA NN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 1. n. 327 del 1963, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.» le ricorrenti de- nunziano, da un lato, che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto improponibile la loro domanda, perché non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203, ri- tualmente esperito il 12 gennaio 1994, dall'altro, che nel caso di specie il rapporto di colonia ad melioran- dum era stato costituito privo del requisito della for- ma scritta e, quindi, i successivi accordi modificativi del 1958, bene potevano essere stipulati verbalmente, senza che possa trovare applicazione l'art. 1350 n. 2 C.C.
2. La deduzione è infondata. Sotto entrambi i profili in cui si articola. 2. 1. Quanto al primo si osserva che in grado di appello le TI avevano sviluppato due domande. I giudici del merito mentre hanno rigettato, nel merito, la prima, di cessazione del rapporto di colonia inter partes perché non risultante da atto scritto, hanno dichiarato improponibile, per omesso esperimento del tentativo di conciliazione di legge la seconda (di declaratoria di estinzione per non uso del diritto di colonia). È palese, pertanto, che la censura in esame nella parte in cui si evidenzia che sulla domanda (principa- le) era stato esperito rituale tentativo di concilia- zione, non è in alcun modo pertinente al fine del deci- dere e di pervenire a una riforma della sentenza grava- ta. 2. 2. Quanto al secondo profilo di censura la do- glianza è inammissibile. Nella specie, infatti, i giudici del merito, lungi dall'affermare, come si adombra in ricorso, che per i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio dovevano essere costituiti e, quindi, modificati con la 5 forma scritta, ex art. 1352, n. 2, C.C. [nella quale ipotesi l'assunto poteva, in tesi, avere una certa con- sistenza] hanno: a) escluso che il rapporto inter partes rientri nella disciplina di cui alla ricordata legge n. 327 del 1963: b) affermato che nella specie, come risulta dalle annotazioni contenute nei pubblici registri immobilia- ri, il rapporto era sorto per atto scritto. Certo quanto sopra è palese la irrilevanza, al fine del decidere, della censura svolta nella seconda parte del primo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere i giu- dici di appello erroneamente valutato gli elementi pro- batori acquisiti agli atti.
4. Il motivo è inammissibile. Come osservato sopra la domanda attrice è stata ri- gettata sul rilievo, assorbente, che nella specie non si era in presenza ad uno dei rapporti di miglioria di cui alla legge n. 327 del 1963 e che, pertanto, non controverso che il rapporto in questione era sorto in forza di atto scritto, lo stesso poteva risolversi solo in forza di atto scritto. Certo quanto sopra è palese che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutte le considerazioni svolte nel motivo, in merito ai frazionamenti eseguiti nel tempo dei fondi in discorso nonché gli eventuali gros- solani errori che le ricorrenti imputano al consulente tecnico di ufficio. Non solo nessun accenno è contenuto in sentenza ai detti frazionamenti e, pertanto, la censura non involge in modo diretto la sentenza gravata, ma anche nella non creduta ipotesi doglianze dovessero essere ritenute fondate e che, in realtà, corrisponde al vero quanto si afferma nel secondo motivo, non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata. Non è censurata, infatti, in alcun modo l'unica ra- tio decidendi della sentenza stessa (e sopra riassun- ta).
5. Con il terzo e ultimo motivo («violazione e fal- sa applicazione dell'art. 437 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente censura la sen- tenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata, di declaratoria di estinzione del diritto di colonia per miglioria per- ché proposta per la prima volta in grado di appello, osservando che in grado di appello ben possono proporsi eccezioni in senso lato, quale quella in esame. 7 6. Al pari delle precedenti la deduzione è inammis- sibile. Giusta un insegnamento assolutamente pacifico pres- so la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di spe- cifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito po- sitivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad ese m- 8 pio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in mo- tivazione). Certo quanto precede si osserva che a fondamento della raggiunta conclusione i giudici di appello hanno invocato ben tre, distinte, rationes decidendi. Da un lato, infatti, hanno evidenziato che sulla specifica richiesta non si era svolto il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203; dall'altro, hanno escluso - in linea di che i SA avessero mai dismesso il posses- fatto - la utilizzazione del fondo, da ultimo, infine, so e hanno ritenuto la deduzione inammissibile perché intro- dotta in causa in violazione dell'art. 437 c.p.c. Certo quanto sopra, certo che le ricorrenti denun- ziano [peraltro infondatamente, tenuto presente che nelle controversie che si svolgono innanzi alla sezione specializzata agraria, soggette al rito del lavoro, in- tegra una eccezione nuova, preclusa in appello quella di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto o proprio, Cass., 25 novembre 1999, n. 13140; Cass. 27 dicembre 1997, n. 13049] è evidente, come anticipato, la inammissibilità del motivo.
7. Risultato infondato in ogni sua parte, il propo- sto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con con- danna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle 9 spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di SA LO e di SA NN, liquidate in lire 30.00.0* oltre agli onorari, liquidati in lire 3.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 aprile 2001. il Consigliere relatore est. upen the Angle quilionsil Presidente IL CANCELLIERE C1 NN Giambattista Depositata In Cancelleria 3 0 3 I 1 A 28 M06. 2001 S 5 D . S , T . A O R oggi, lì T N L , A IL CANCELLIERE C1 ' L A L 3 O S L 7 NN Giambattista B E - E I P 8 D S - D I I 1 S A N 1 T N G S E E O S O G A P I G D A M I E E L O , A T O D T R A I E T L R I S T L I D E N G E E D O S R E 10 L