Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10596 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN05 96 /0 1 IN NOME DEI ОРОГ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto om azione SEZIONE TERZA CIVILE a decreto infruntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21029/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Cron. 23214 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 3597 Ud. 13/03/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere IN CALCE ANNOTAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE COPPOLA FRANCESCO, AGATE DOROTEA, CALDARELLA FRANCESCO, 3000 per diritti 03 AGO. 2004 RR MA NT, elettivamente domiciliati in il IL CANCELLIERE ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso 10 studio dell'avvocato MISIANI CLAUDIO, difesi dall'avvocato DI LIRE 1500 CANCELLERIA GIROLAMO CORRADO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CREDITO EMILIANO SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 164, presso lo studio 2001 dell'avvocato GHIRON GIORGIO, che lo difende unitamente 505 all'avvocato ALABISO NINO, giusta delega in atti;
SONE CORTE SUPRE UFFIC 2
- controricorrente -
Richiesta copia studio GHIRONfdal sig. nonchè contro 1.55 per dirimi 21 GEN. 2002 SICIL BROKER GESTIONI CRED SRL;
il 13 intimato - avverso la sentenza n. 940/97 della Corte d'Appello di CANCELLERIA PALERMO, Sezione Promiscua civile, depositata il 29/11/97; RG. 350/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso in via Richiesta copla legaleRichiesta dal sig. Di GIROLAMO principale innammissibilità del ricorso;
in subordine, per diritti €6,2012 -9 LUG. 2002 rigetto IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BO PO SC, GA RO, CA Fran- cesco, RO MA AN proponevano opposizione CANCELLERIA avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di lire M 312.083.999, oltre interessi legali, emessa nei loro confronti quali fideiussori e nei confronti di Bertoli- no LO e PO MA quali debitori principali dal presidente del tribunale di Marsala а favore dell'istituto bancario siciliano s.p.a. A sostegno dell'opposizione deducevano che la fide- 1 AE359348. iussione, prestata per debiti futuri, era nulla a causa 2 dell'indeterminabilità dell'oggetto e che la clausola di esonero dall'obbligo di autorizzazione dei fideius- sori non era opponibile ai medesimi per violazione del- la regola della buona fede nell'esecuzione del contrat- to. L'istituto opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione come che infondata. Interveniva nel processo la sicil broker gestione crediti srl, la quale deduceva che il Credito emiliano, succeduto per incorporazione all'istituto opposto, ave- va ceduto il credito ingiunto alla società italiana ge- stioni crediti. Il tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione, la Corte di appello di Palermo, su gravame del Cre- ma Bomank dito emiliano, la rigettava con sentenza depositata il 29.11.1997. Considerava la Corte che l'estratto di saldaconto, pur idoneo ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, era inidoneo a provare la sussistenza del credito in caso di contestazione anche generica del debitore;
che nella specie, peraltro, la sussistenza del credito era prova- ta dagli estratti conto, che non avevano formato ogget- to di specifiche contestazioni;
che alla luce della giurisprudenza di legittimità la fideiussione era vali- da, ancorchè riferentesi ad obbligazioni future;
che 3 per il principio dell'irretroattività non poteva rice- vere applicazione la legge 154/1992 innovativa della disciplina degli artt. 1938 e 1956 c.c.; che mancavano le condizioni per applicare alla specie il disposto dell'art. 1956 C.C. e, particolarmente, non vi erano elementi per ritenere che le condizioni economiche del BE fossero mutate in corso di rapporto, mentre era irrilevante che le dette condizioni non fossero floride all'atto della costituzione del rapporto fide- iussorio. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso PO SC, GA RO, CA SC, RO MA AN sulla base di due mo- tivi;
ha resistito con controricorso il Credito emilia- no s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva la Corte che il ricorso non contiene una Bomann parte a sé stante dedicata all'esposizione sommaria dei fatti di causa, come richiesto dall'art. 366, n. 3, c.p.c. Tanto non basta, peraltro, a renderlo inammissibi- le;
secondo l'orientamento mitigatore della giurispru- denza una tale sanzione può essere applicata se neppu- re lo svolgimento dei motivi offre elementi che consen- tano una cognizione chiara e completa dei fatti che 4 hanno generato la controversia, delle vicende del pro- cesso e delle posizioni dei soggetti che vi hanno par- r tecipato (ex plurimis Cass.
3.10.1997 n. 9656), rima- nendo esclusa per il principio di autosufficienza del ricorso soltanto la possibilità di ricorrere ad altre fonti ° ad altri atti del processo (ex plurimis Cass. 11.3.1995 n. 2867). Ai fini di una più esatta configurazione del requi- sito occorre avvertire che l'esposizione dei fatti funzionale all'individuazione del contenuto dell'impugnazione, cosicchè deve intendersi limitata ai fatti indispensabili per intendere l'oggetto della me- desima (Cass.
8.9.1997 n. 8711). E poiché nella specie lo svolgimento dei motivi non Bomank consente di risalire in alcun modo ai fatti di causa neppure nella dimensione richiesta per la conoscenza del contenuto delle censure proposte, il ricorso è inammissibile. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della controricorrente, delle spese liquidate in 448.000 , oltre lire cinquemilioni per onorari. 5 Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 'C Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 13.3.2001. H PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. AN DU Вчино m onk IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì -2.060.-2001- IL CANCELLIERE C1 A M E Giovanni Giambattista R P 100T 250.000 456T 10000 το 290.000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2001brie 4 aln. 46.7207 Registrato in date. OTT 2001 4 1 ... versate £. 290.000 безия CE (lire p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa MA Grazia D ( PO) в Il Responsabile Servizle RI (Dr. M. PACCHINI) 6 LeLa Carte Supere di Cassazione se terza civile, con sentense 14458/03 dichiare sesione inammissibile il ricorso di revocazione di соевта енгенге + SCOLLABORATORE DI CANCELLERIA Rome 30-9.03 Antonella Fontana nd E Va T SUPRE R O C D I C