Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10160
CASS
Sentenza 26 giugno 2003

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In tema di appalto di lavori pubblici mediante licitazione privata, allorché l'aggiudicatario - il quale non contesti che l'aggiudicazione non abbia avuto, da sola, l'effetto di produrre la conclusione dell'accordo - alleghi tuttavia che la pubblica amministrazione, pur essendosi riservata il potere di ratificare il risultato della gara, l'abbia poi approvato, e tale approvazione abbia avuto come effetto di determinare il sorgere, tra le parti, del vincolo contrattuale, così da richiedersi la stipulazione contrattuale ai soli fini di riproduzione dell'accordo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice ordinario, atteso che, con la domanda, è dedotta in giudizio una situazione di diritto soggettivo, e tenuto conto che, in una situazione siffatta, un giudizio circa l'avvenuta conclusione del contratto non può essere formulato già in ipotesi, sulla base di una norma di legge ed attraverso il raffronto tra i fatti dedotti in giudizio a fondamento della domanda e la stessa norma; mentre attiene al merito, e non alla giurisdizione, accertare, alla stregua della interpretazione di ciascuno degli atti (a partire dalla lettera di invito) del modulo procedimentale previsto per giungere alla formazione di un accordo vincolante, se ratifica dell'aggiudicazione vi sia stata e se tale ratifica, nella situazione data, abbia comportato conclusione dell'accordo. (Principio di diritto espresso in fattispecie anteriore alla operatività del nuovo criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 33 del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante a seguito di Corte cost. n. 292 del 2000, e all'art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

In fattispecie di giudizio pendente anteriormente al 30 giugno 1998, l'azione di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale - che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale - nei confronti della P.A. in relazione all'affidamento di appalto di lavori pubblici, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, avendo la pretesa al risarcimento del danno natura di diritto soggettivo.

In tema di appalto di opere pubbliche, una volta che l'accordo contrattuale sia da considerare concluso in modo definitivo e definitivamente efficace, la scelta della P.A. committente di non eseguire l'opera come progettata, compiuta per sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nell'ambito del potere, non pubblico di revoca, ma contrattuale di recesso, di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sicché la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10160
Data del deposito : 26 giugno 2003

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