Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2004, n. 44249
CASS
Sentenza 24 settembre 2004

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Il reato di cui all'art. 25, comma primo, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione di impianto presistente senza presentazione nei termini della domanda di autorizzazione, è reato permanente integrato da una condotta attiva, esercizio di impianto esistente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 203 del 1988, e da una condotta omissiva, mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione nel termine previsto dall'art. 12 dello stesso d.P.R., e la permanenza perdura sino a quando non cessi l'attività dell'impianto o non venga presentata la domanda di autorizzazione, atteso che in queste ipotesi viene a cessare, per volontà del contravventore, la lesione del bene penalmente tutelato, e non si rende necessario a tal fine il rilascio dell'autorizzazione da parte della P.A.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2004, n. 44249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44249
    Data del deposito : 24 settembre 2004

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