Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
EPUBBLICA IT N C.C. 78059 s u u IN NOME DEL PO05480 /03 E s N 4 IO i 8 / Z t 5 A / R 6 T 2 IS se G E s R i l A D a l A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E l T i Oggetto t N E S SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 15757/0: Consigliere Cron. 12088 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rap. Consigliere ud 25/09/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPRIMA na pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA 78059 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in + persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato i11 ROMA VTA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 1
contro
NI LI: + intimato - avverso la sentenza Π. 220/00 della Commissione 2002 tributaria regionale d: PERUGIA, depositata il 3324 17/04/007 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 25/09/02 dal Consigliere Dotz. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Genera_e Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- O sen out 13 Zuy. dible by 26/1 ESENT Svolgimento del processo REGISTRAZIONE TA IA, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. II contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 Ln. 133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n. 159/84, conv. in 1.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85. dell'art. 13,comma 1 1.n.449/97, dell'art. 10 1.n.46/86, dell'art. 2 dp.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ba affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 Ln. 133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale nonna introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giomo 25 settembre 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria Il cons. rel. Il Mesidente Dỵ. Giuseppe Entone Dr. Enrico Altieri mank DEPOSITATO IN CANCELLERIA ajao Casano Au to Care -8 APR. 2003 IL CANCELLIERE OF Oggi