Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 12287
CASS
Sentenza 26 febbraio 2004

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L'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., anche quando eccezionalmente precede l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 302 cod.proc.pen., è finalizzato a consentire all'imputato o indagato di rappresentare al giudice gli elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità del presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen. Quando la misura è applicata dopo che si è instaurata la fase di giudizio - e ancor di più quando il giudizio di primo grado è concluso - la citata esigenza di per sè è soddisfatta in quanto la funzione che deve svolgere tale interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizzano la sede processuale del giudizio, a prescindere da quale sia il rito utilizzato (ordinario od abbreviato) per pervenire alla decisione sul merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 12287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12287
    Data del deposito : 26 febbraio 2004

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