Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., anche quando eccezionalmente precede l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 302 cod.proc.pen., è finalizzato a consentire all'imputato o indagato di rappresentare al giudice gli elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità del presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen. Quando la misura è applicata dopo che si è instaurata la fase di giudizio - e ancor di più quando il giudizio di primo grado è concluso - la citata esigenza di per sè è soddisfatta in quanto la funzione che deve svolgere tale interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizzano la sede processuale del giudizio, a prescindere da quale sia il rito utilizzato (ordinario od abbreviato) per pervenire alla decisione sul merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 12287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12287 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 26/02/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 508
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 43835/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UR AT, n. a Giarre il 6.4.1965;
avverso la ordinanza in data 3 - 7 luglio 2003 del Tribunale di Catania;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
Udito per il ricorrente l'avv. Ernesto Pino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 20 giugno 2003 del Giudice
della udienza preliminare del Tribunale di Catania applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DI UR AT in ordine al reato di cui all'art. 416 - bis commi 2 e 4 c.p.. Premetteva il Tribunale che l'ordinanza applicativa era stata emessa a seguito di richiesta del pubblico ministero in data 17 giugno 2003, dopo che il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 16 giugno 2003, aveva annullato precedente ordinanza del medesimo G.u.p., in data 26 maggio 2003, per insufficiente descrizione degli addebiti, e quindi in violazione dell'art. 292 comma 2, lett. b), c.p.p.. Riteneva poi il Tribunale che la sua cognizione, stante la sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato a carico dell'imputato, era ristretta alla valutazione delle esigenze cautelari, che nella specie dovevano ritenersi sussistenti, sotto il profilo del pericolo della reiterazione criminosa, posto che l'imputato rivestiva un ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione mafiosa armata.
Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che deduce:
1) Preclusione alla emissione della ordinanza applicativa della misura cautelare derivante dalla precedente ordinanza in data 26 maggio 2003, annullata dal Tribunale del riesame, e ancora sub judice, stante il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero in data 19 giugno 2003.
2) Violazione dell'art. 302 c.p.p., non essendo la nuova ordinanza stata emessa previo interrogatorio dell'imputato, dopo che con ordinanza in data 7 maggio 2003 il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio, aveva dichiarato la inefficacia della misura originariamente applicata al Di UR per la mancata regolare assunzione dell'interrogatorio di garanzia, formalità che deve essere assicurata anche qualora la misura sia applicata nella fase del giudizio abbreviato.
In subordine si eccepisce la incostituzionalità degli artt. 294 comma 1 e 302 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'interrogatorio di garanzia anche nella fase del giudizio abbreviato.
3) Difetto di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto del decorso del tempo dal fatto e del comportamento dell'imputato, che, sia dopo la prima sia dopo la seconda scarcerazione, non si è sottratto al processo. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, posto che la precedente ordinanza applicativa era stata annullata in sede di riesame per motivi formali, non sussisteva alcun ostacolo per la riemissione del provvedimento cautelare, come affermato da costante giurisprudenza (v. per tutte Cass., Sez. Un., c.c. 1^ luglio 1992, Grazioso).
Nè impediva la nuova emissione del provvedimento cautelare la pendenza del giudizio di impugnazione in relazione al ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero avverso la precedente ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in data 16 giugno 2003 di annullamento del provvedimento impositivo della custodia in carcere del 26 maggio 2003.
Il Collegio non ignora che il principio ne bis in idem, come valorizzato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., Sez. 5^, c.c. 10 luglio 1995, Pandolfo;
Cass., Sez. 6^, c.c. 11 febbraio 1999, Siragusa;
Cass., Sez. 6^, u.p. 25 febbraio 2002, Sulsenti;
e, nel contesto del previgente codice, Cass., Sez. Un., u.p. 14 giugno 1980, Achilli), che trova echi anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., ord. n. 39 del 2002 e ord. n. 318 del 2001), estende la sua applicazione alla ipotesi in cui sia stato emesso un provvedimento anche non definitivo sulla stessa regiudicanda per la quale si instauri un nuovo procedimento. Ma il fatto è che nella situazione in esame non esiste la identità di regiudicande. Il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero investiva la questione della sussistenza dei presupposti formali (descrizione sommaria del fatto, ex art. 292 comma 2, lett. b, c.p.p.) che costituivano requisito di validità dell'ordinanza cautelare emessa dal G.u.p. di Catania in data 26 maggio 2003, annullata dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 16 giugno proprio per la ritenuta insufficiente descrizione del fatto. Invece, l'ordinanza emessa dal medesimo G.u.p. il 20 giugno 2003, confermata dall'ordinanza qui impugnata, attiene alla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di applicabilità di un provvedimento cautelare a carico dell'imputato, e cioè, per così dire, al "merito" dell'azione cautelare. È evidente, dunque, che oggetto dei due procedimenti non è la eadem res.
Ben poteva pertanto il Pubblico Ministero, dopo avere esperito i rimedi previsti dalla legge processuale avverso i provvedimenti giurisdizionali ritenuti ingiusti, e prima ancora di attendere l'esito del gravame, instare per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare, sulla base di nuovi presupposti formali, e ciò al legittimo fine di cautelarsi a fronte della prospettiva di un rigetto della sua impugnazione. E da tale iniziativa non può derivare alcuna antinomia tra giudicati. Infatti, se la decisione in data 16 giugno 2003 con la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa del 26 maggio 2003 fosse divenuta irrevocabile, era legittima, per quello che si è detto, una nuova richiesta di applicazione di una misura cautelare per lo stesso fatto;
se invece tale decisione fosse stata annullata e, all'esito del giudizio di impugnazione, fosse stata confermata la prima ordinanza applicativa, si sarebbe prodotto l'assorbimento in questa degli effetti della nuova ordinanza del 20 giugno 2003. In ordine al secondo motivo, va in primo luogo osservato che il riferimento fatto dal ricorrente alla disposizione dell'art. 302 c.p.p. appare incongruo rispetto al caso in esame. Tale norma,
infatti, pone a presupposto di legittimità del ripristino della misura cautelare per lo stesso fatto il previo interrogatorio libero pede dell'imputato (o indagato) nel solo caso in cui la misura precedentemente disposta abbia perso efficacia per difetto di interrogatorio di garanzia nei termini di cui all'art. 294 c.p.p. e non, come nella specie, per altri vizi di natura procedimentale (in questo senso, tra le altre, Cass., sez. 1^, c.c. 28 febbraio 2003, Pittacelo;
Cass., Sez. 2^, c.c. 20 marzo 2002, De Lasa;
Cass., Sez. 2^, c.c. 1^ febbraio 2000, Carloni;
Cass., Sez. 6^, c.c. 13 ottobre 1999, Caridi;
Cass., sez. 4^, c.c. 5 maggio 1999, Gammarota). A tale considerazione, di per sè decisiva, è il caso comunque di aggiungere che l'interrogatorio di garanzia, anche nel caso in cui eccezionalmente preceda l'adozione del provvedimento cautelare (art. 302 c.p.p.), è finalizzato a consentire all'imputato o indagato di rappresentare al giudice gli elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità dei presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. Quando la misura è applicata dopo che sia instaurata la fase del giudizio, e ancor più, come nel caso di specie, quando il giudizio di primo grado sia concluso, tale esigenza è di per sè soddisfatta, sicché non vi è ragione di assicurare una occasione difensiva ad hoc, che non aggiungerebbe alcuna significativa garanzia rispetto a quanto derivante dal contesto di giudizio. A tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può farsi distinzione tra giudizio dibattimentale e giudizio abbreviato (v., in questo senso, sia pure antecedentemente alla sent. Corte cost. n. 32 del 1999, Cass., sez. 6^, c.c., 27 aprile 1998, Gestiero). Entrambi sono infatti giudizi a cognizione piena, vertenti sul tema della responsabilità dell'imputato, ed è irrilevante, ai fini qui presi in considerazione, la diversa regola di formazione del materiale probatorio sottesa ad essi, che interessa solo il merito dell'azione penale e non certo la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare personale. La stessa sentenza n. 32 del 1999, su cui più si fondano le argomentazioni del ricorrente, riferendosi alla "fase di giudizio" in genere, osserva che la funzione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. è assorbita "dalla pienezza del contraddittorio" e dalla "immanente presenza dell'imputato" che caratterizza tale sede processuale;
e ciò, si deve aggiungere, a prescindere da quale sia il rito (abbreviato od ordinario) in cui si svolga il giudizio. D'altro canto, la ratio delle sentenze n. 77 del 1997 e 32 del 1999 della Corte costituzionale, cui si è ispirato il legislatore negli interventi modificativi dell'art. 294 c.p.p., si fonda sulla semipiena cognitio che caratterizza la fase antecedente il rinvio a giudizio, e non si estende affatto a operare un discrimine tra dibattimento e giudizio abbreviato. Appare conseguentemente manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità, del resto sfornita di alcuna specifica illustrazione, dato che il diritto di difesa del sottoposto alla misura è adeguatamente assicurato dal contesto processuale inerente al giudizio abbreviato e non sussiste all'evidenza alcuna disparità di trattamento tra situazioni simili, posto che non sono assimilabili le posizioni dell'imputato sottoposto a misura custodiale che deve ancora affrontare il giudizio e quello che invece si trova al cospetto del giudice che deve decidere sul merito dell'azione penale.
È infondato anche il terzo motivo, in punto di motivazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha osservato al riguardo che, in una fattispecie per la quale operava la norma di rigore di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., non solo non erano stati acquisiti specifici elementi da cui desumere in positivo l'insussistenza delle esigenze cautelari, ma la natura stessa della contestazione (ruolo direttivo svolto dall'imputato nell'ambito di un'associazione mafiosa armata) rendeva concreto il pericolo di reiterazione di gravi delitti da parte del sodalizio criminoso di cui era parte attiva l'imputato. Si tratta di una motivazione di fatto che, in quanto adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004