Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE S 5 5064/0 2 REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POI REMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 14963/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron 11481 Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POSIDIPPO 9, presso lo studio dell'avvocato DONATO CASTELLUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA DI DONATO, giusta delega in atti;
2001 4944 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 264/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 07/04/99 R.G.N. 261/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato DI DONATO NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Benevento, IO BA, premesso di essere stato assunto dall'Amministrazione postale, quale invalido civile, con la qualifica di "operatore trasporti" del quarto livello di inquadramento;
di essere stato successivamente assegnato alle mansioni di dattilografo, stante l'accertata inidoneità alle precedenti mansioni, e di essere stato poi inquadrato nella area ‹di base;
contestava quest'ultimo provvedimento, ritenuto in contrasto con l'art. 2103 c.c., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a svolgere mansioni di dattilografo. L'Ente Poste Italiane si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, eccependo che in data 23 maggio 1995 era stato stipulato un accordo integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, con il quale era stato previsto che l'inquadramento nella nuova “area operativa” degli appartenenti alla ex quarta categoria sarebbe potuto avvenire solo in presenza della idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area stessa. Il Pretore accoglieva la domanda, ordinando all'Ente di inquadrare il lavoratore nell'area operativa e nelle mansioni precedentemente svolte. A seguito di appello dell'Ente Poste Italiane, il Tribunale di Benevento confermava la sentenza impugnata, ritenendo affetta da nullità per violazione dell'art. 2103 c.c. la nuova classificazione del personale invocata dalla parte resistente, sulla cui base era stato adottato un provvedimento comportante il peggioramento delle condizioni lavorative dell'appellato BA, sia sotto il profilo professionale che quello retributivo. 3 La Società Poste Italiane s.p.a., succeduta all'ente suindicato, propone ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Il BA resiste con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. Contestato che il BA fosse mai stato inquadrato nell'area operativa e precisato che l'art. 53, secondo comma, del c.c.n.l. del 26.11.1994 aveva previsto la possibile stipulazione di accordi integrativi, fino alla data del 15.2.1995, "volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti", ferme restando le declaratorie relative alle aree "di base", "operativa" e “quadri di 2° e 1° livello", ricordava in particolare che l'accordo integrativo cel 23 maggio 1995 aveva previsto che, salve talune eccezioni, l'inquadramento nella nuova area operativa degli appartenenti alla ex quarta categoria di qualunque qualifica poteva avvenire solo in presenza dell'idoneità degli interessati allo svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area, mentre il personale formalmente risultante inidoneo alle mansioni ascritte all'area STU inquadrato operativa, sarebbe stato informato nell'area di base, a meno che non presentasse certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni ascritte all'area operativa e all'effettuazione delle turnazioni. Tale normativa contrattuale, che aveva operato la riclassificazione delle mansioni, non poteva considerarsi illegittima, per violazione dell'art. 2103 c.c., e in base alla stessa non era stato compiuto un demansionamento del BA, o una modifica peggiorativa del suo inquadramento, ma solo la sua riclassificazione nell'area di base, in quanto lo stesso proveniente dalla ex IV categoria, era inidoneo a svolgere tutte le mansioni dell'area operativa. 4 Qualora poi, si rilevasse un demansionamento, lo stesso sarebbe da sopravvenuta inidoneità fisica alle giustificabile, in quanto determinato mansioni, rilevante sotto il profilo del sopravvenuto venir meno dell'originaria professionalità o dell'interesse del dipendente alla conservazione del posto di lavoro. Il ricorso non può ritenersi fondato. Il giudice d'appello ha fatto riferimento al principio posto dall'art. 2103 c.c., secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, mentre i patti contrari sono affetti da nullità, e, sia pure con accertamento in punto di fatto alquanto sommario, ha in sostanza ritenuto che dall'applicazione di tale principio discendesse che il BA dovesse essere inquadrato nell'area operativa del nuovo inquadramento dell'Ente Poste e nelle mansioni precedentemente svolte, osservando anche che l'inquadramento nella categoria inferiore e lo svolgimento delle relative mansioni comporterebbe un peggioramento della condizione professionale – facendosi con ciò riferimento, - evidentemente, al livello delle mansioni - e del trattamento retributivo. Poiché il principio giuridico applicato è corretto, risulta non concludente la deduzione da parte della società ricorrente del vizio di violazione dell'art. 2103 c.c., riconducibile all'ipotesi, di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sulla base della deduzione di un complesso articolato di circostanze di fatto (a partire dal tenore della normativa contrattuale collettiva ritenuta rilevante nella specie), le quali non trovano riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, né sono correlate alla deduzione di un vizio di motivazione sotto il profilo di omesso esame di circostanze di fatto 5 prospettate dalle parti o rilevabili d'ufficio, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Non può quindi essere presa in considerazione in questa sede la complessa problematica, posta dalla contrattazione collettiva citata dalla ricorrente e sottoposta all'attenzione di questa Corte da altri ricorsi. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 27.60× oltre Euro 2.000,00 , per onorari. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sew Ther Емага Depositano in Cancelleria oggi, 9 APR 2005 huge huville CANCELLIERE O X A L ( L T O P P A ' S P L O P L S E A D T R M I S S O G P N E e M s S I E e O I A E G A , D G O O E E R T T L T T I S N I E R A I G S L E E D L R E O D 6