Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2017, n. 46392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46392 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
46392-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano А сл LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/02/2017 Presidente - Sent. n. sez. GIOVANNI AMOROSO 356/2017 VITO DI NICOLA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI N.34549/2016 GASTONE ANDREAZZA ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AL nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 04/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di CROTONE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Luigi Birritteri: «Annullamento con rinvio» RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Crotone, in sede di riesame, con ordinanza del 5 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile, "in quanto intempestivo", il ricorso di SE LD, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, il 14 giugno 2016. 2. Ricorre per Cassazione SE LD, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, in relazione al calcolo dei termini processuali previsti dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il decreto di sequestro preventivo è stato notificato il 16 giugno 2016 al ricorrente;
la richiesta di riesame è stata depositata nella cancelleria del tribunale competente il 27 giugno 2016 (lunedì). Il giorno ultimo di impugnazione (10 giorni) scadeva il 26 giugno - domenica -. Ai sensi dell'art. 172, cod. proc. pen. il giorno successivo al festivo, era valido per l'impugnazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Crotone, per l'esame del ricorso dichiarato inammissibile. 1 La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo. (Sez. 3, n. 46738 del 28/10/2009 - dep. 04/12/2009, Troiano, Rv. 24540501). Ai sensi dell'art. 309, comma 1, cod. proc. pen. il riesame può proporsi entro dieci giorni dall'esecuzione о dalla notifica del provvedimento;
nel nostro caso la notifica è intervenuta il 16 giugno 2016 (il provvedimento impugnato si riferisce solo alla data di notifica e non anche ad una eventuale esecuzione precedente: «poi eseguito in data 17/06/2016») e l'atto di riesame è stato depositato il 27 giugno 2016 (lunedì) il riesame è tempestivo, considerato quanto previsto dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.: «Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo».
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone. Così deciso, 17/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Giovanni AMOROSO للعبة Angeb ots/ori صعد DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 OTT 2017 AL CANCELLIERE Luana Matoni