Sentenza 6 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17417 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
In nome17417/ 0 2 Aula B REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE REM DI C SSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Presidente R.G.12652/99Dott. Bruno D'EL " Alberto Spanò Consigliere 1111 Mario Putaturo Donati V. Rep. "" Luciano Vigolo Cron.40915 "" Francesco A. Maiorano Ud. 19/9/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ME, elett. dom. in Roma, viale delle Milizie ANGELO e difeson.22, presso lo studio dell'avv.Igor Turco, rappresentato dall'avv. Giuseppe Pennino,per procura speciale alle liti del 14 giugno 1999 per notar Giuseppe Saieval rep.4271423 RICORRENTE
CONTRO
-3538 DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- MINISTERO tempore, elett.dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale Palermo in data 17 dicembre 1998, n.4019 - depositata il 7 aprile 1999 (R.G.N.909/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/9/2002,la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.DrReffaele Polmes the ha conclusojot opens. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 marzo 1996 il Pretore del lavoro di Agrigento, in accoglimento parziale della domanda proposta da EL OL, cieco civile, nei confronti del Ministero dell'Interno, accertava il diritto dello stesso, con decorrenza dal 1° marzo 1994, alla fruizione della indennità di accompagnamento, di cui all'art.1 della legge n.18 del 1980, compensando le spese del giudizio. Proponeva gravame il OL deducendo l'erroneità della pronuncia con riferimento alla decorrenza temporale del diritto riconosciutogli ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. Nella resistenza dell'appellata,il Tribunale di Palermo, all'esito dell'espletamento di una nuova consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 7 aprile 1999, rigettava l'appello; dichiarava l'appellante non tenuto al pagamento delle 2 R spese di causa;
poneva a carico del Ministero dell'Interno quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Osservava, in particolare,il Tribunale che:la condizione di cecità completa bilaterale per cataratta ipermatura del OL era stata novellamente ribadita dal consulente tecnico designato in secondo grado, dott. Savoia, sulla base di accurate patologiaindagini;
quanto alla data di decorrenza della oculare, era da condividersi il giudizio dello stesso consulente che aveva richiamato espressamente una certificazione oculistica a dott.CR, attestante per la prima volta (nel firma del 1994) la sussistenza di cecità assoluta gravità della patologia dell'appellante; la Commissione Sanitaria Provinciale oculare Invalidi Civili di Agrigento aveva, infatti, riscontrato (nel 1988) soltanto la sussistenza di inabilità totale;
doveva confermarsi la pronuncia pretorile, relativamente alla disposta compensazione spese, atteso il parziale accoglimento delle istanze delle formulate. Il OL ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi arbitrarietà e contraddittorietà di motivazione, si censura l'impugnata sentenza avere riconosciuto l'indennità di accompagnamento sin dal per non della prima certificazione29 luglio 1989, data del dott. Crescimanno,o quanto meno dal 1° agosto di quell'anno, ossia dal primo giorno del mese successivo all'insorgenza dello stato : oth 3 legali e rivalutazione. In altro invalidante, oltre interessi profilo, il Ministero avrebbe dovuto essere condannato alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il motivo va accolto nei limiti di seguito indicati. Quanto alla decorrenza della indennità, è infondata la censura formulata avendo il Tribunale condiviso sul punto l'argomentato giudizio espresso dal consulente designato in secondo grado che, in indagini, aveva richiamato lasede di rinnovazione delle certificazione oculistica rilasciata in data 29 luglio 1994 dal dott.CR il quale aveva attestato, per la prima volta,la sussistenza di cecità assoluta, peraltro confermata in modo esplicito anche dal consulente tecnico di primo grado (vedi Cass., 15 dicembre 2000, n. 15810;7 dicembre 2000,n. 15519, sulla decorrenza in generale dei trattamenti). Né i denunciati vizi di motivazione sono ravvisabili per avere il dott. CR rilasciato in precedenza, cioè in data 29 luglio 1989, altra certificazione di contenuto pressochè uguale. Tale certificazione si poneva, infatti, ad immediato ridosso della visita effettuata il 3 novembre 1984 presso la Commissione la quale aveva attestato laSanitaria (cfr.controricorso,pag.2) sussistenza di inabilità totale e non la sussistenza di cecità assoluta.Trattandosi di patologia a carattere degenerativo di tipo lentamente evolutivo con il progredire dell'età (cataratta bilaterale), il Tribunale ha, quindi, correttamente condiviso il giudizio del secondo consulente tecnico d'ufficio che, sulla base di accurate indagini clinico-mediche, aveva fatto riferimento alla 4 бол seconda certificazione del dott.CR del 29 luglio 1994 (cfr.controricorso, pag.2). Né era possibile - come del resto esattamente eccepito dal controricorrente che, nell'arco di alcuni mesi dopo la visita amministrativa,., la cataratta medica bilaterale fosse evoluta a tale punto da rendere il OL cieco assoluto. E' invece fondato il secondo profilo di censura poiché il Tribunale,a fronte di specifico motivo di gravame del OL il quale si era doluto della compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto, trattandosi di controversia di natura assistenziale, dichiarare che lo stesso non ne era tenuto al pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. (statuizione invece adottata per le spese del giudizio di appello). Ne discende che il ricorso deve essere in questo aspetto accolto e la sentenza va in parte cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti,la Corte, ai sensi dell'art.384,primo comma, c.p.c., decide la causa nel merito dichiarando il OL non tenuto al pagamento delle spese di primo grado, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., confermando nel resto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in parte qua l'impugnata sentenza e,decidendo nel merito, dichiara il OL non tenuto al pagamento delle spese del giudizio di primo 5 an grado, confermando nel resto;
compensa le spese del giudizio di legittimità. POSTA DI BOLLO, DI SENTS DA Roma, 19 settembre 2002 DA OGNI SPESA, TASSA GISTRO RITTC AI SENSI DELL'ART. 10 (8GGE 11-8-73 N onsigliere est. Il Presidente Мившийдник Кибо IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 6 DIC, 2002. AL CANCELLIERE 1 0