Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11941 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO1941/02 REPUBBLICA ITALIANA monicorta brava adl LA CORTE SUP EM CASSAZIONE ammo oggetto quointi insione SEZIONE SECONDA CIVILE ali so fer starta execusione di ofere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: neceniti nie. T.V. литкотт - Presidente CALFAPIETRADott. Vincenzo R.G.N. 18863/99 Cron. 29550 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Rep. 3183 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 19/12/01 - Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere ha pronunciato la seguente DJ , est. SENTENZA sul ricorso proposto da: GR RB, titolare della "BOUTIQUE RB" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI Richiesta copia studio dal Sig. Sole per diritti € 1,55 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la 0.8 AGO 2002 ALBERTO PASQUALI, difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VALSUGANA CENTRO VENDITA MOBILI SRL, in persona dell'A.U. Signor ALFONSO CAPPELLO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GALILEO BEGHIN, giusta delega in atti;
2001 1746 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1618/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato PASQUALI Adriana per delega dell'Avv. PASQUALI Alberto, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.09.1991 la S.r.l. Valsugana Centro Vendita Mobili conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, SS della "Boutique RA" diRA, titolare Bolzano, chiedendone la condanna al pagamento di L. 107.102.000 quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione del negozio sito in Via Palermo n. 20 di Bolzano, indicati nella fattura n. 91/68 del 09.09.1991. из Si costituiva in giudizio la convenuta non contestando l'esecuzione dei lavori e l'entità degli stessi, ma eccependo l'esistenza di vizi e un ritardo nella consegna delle opere che aveva pregiudicato l'inaugurazione del negozio, programmata per il giorno 19.04.1991. La convenuta sosteneva, inoltre, di avere versato un acconto di L. 22.000.000 e proponeva di pagare a saldo dei lavori l'ulteriore importo di L. in rate mensili di L. 2.500.000 60.000.000 ciascuna, chiedendo in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni. Il Tribunale, con sentenza in data 7.2. 28.5.1996 condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di L. 48.551.380, oltre 3 accessori e rimborso delle spese di lite, compensate invece quelle di CTU. Avvero tale sentenza SS RA, titolare dell'omonima ditta, proponeva appello. La corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 1.7.1998 - 3.5.1999, respingeva l'appello. Contro tale sentenza SS RA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. На resistito la s.r.l. Valsugana Centro Vendita Mobile con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 61 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la corte di merito disposto la nomina di altro C.T.U. per la quantificazione dei danni da lei subiti a seguito della ritardata consegna dell'opera commissionata e per non avere ammesso la prova testimoniale formulata con la comparsa del 3.2.1993. Deduce la ricorrente che la prova testimoniale mirava a fornire la prova del quantum del danno subito da lei, danno già accertato nell'an dalla C.T.U. espletata. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuto che non poteva trovare applicazione l'art. 1226 cod. civ. "difettandone all'evidenza tutti i presupposti" ed essendo il criterio di calcolo del danno suggerito dalla SS" inconsistente ed inconferente". Deduce la ricorrente che nel caso in esame poteva e doveva trovare applicazione l'art. 1226 cod. civ. dal momento che era stata acquisita agli atti la certezza dei danni da lei lamentati con la C.T.U., pur essendone risultata poco agevole la quantificazione. Col terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata spiegato perché il giudice di primo grado non aveva detratto dalla somma prevista come corrispettivo : dei lavori di ristrutturazione l'importo di L. 19.107.000, relativo al materiale diverso contrattualmenteconsegnato in luogo di quello previsto. Afferma la ricorrente che nessun lavoro extracontratto era mai stato richiesto né tanto meno realizzato dalla s.r.l. Valsugana, per cui l'importo di L. 19.107.000 non le era in alcun modo dovuto. I tre motivi, per la loro stretta e logica connessione, possono essere esaminati congiun- tamente;
essi sono infondati. I primi due motivi attengono alla mancata liquidazione dell'asserito danno per la ritardata consegna dell'opera in contestazione. La corte di merito non ha disposto una seconda C.T.U., ritenendola inammissibile per il principio più volte affermato da questa Corte, che la Consulenza tecnica non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione dei dati già acquisiti al processo, per cui ad essa non si può ricorrere per supplire alla inottemperanza dell'onere della prova incombente alle parti (cfr., ex multis, Cass. Sent. n. 596/1996). La Corte di merito ha altresì motivato la testimoniale mancata ammissione della prova richiesta, perché essa concerneva circostanze pacifiche, irrilevanti, contrarie a prova scritta e costituenti giudizio personale dei testi. La corte ha, poi, ritenuto di non poter fare ricorso alla valutazione equitativa dei danni ex art. 1226 cod. civ., defettandone tutti i presupposti, in particolare perché la ricorrente non ha provato che il ritardo abbia comportato un danno, né l'ammontare di esso, tanto è vero che essa si è lamentata che il tribunale non ha ammesso una seconda C.T.U. "allo scopo di determinare il danno cagionato a seguito della ritardata consegna dell'opera commissionata". Ed in ordine alla censura di omessa liquidazione in via equitativa del danno subito dalla SS per la ritardata consegna dell'opera commissionata, è giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 1055/1977, n. 1799/1995) che la valutazione del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica;
che, se tale certezza non esiste, deve essere applicato il principio "actore non probante, reus absolvitur"; che il potere di liquidare il danno con valutazione equitativa è subordinata alla condizione imprescindibile che sia impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare e pertanto non può essere esercitato quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l'ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno. In ordine al terzo motivo;
concernente la censura di insufficiente motivazione della sentenza sulla mancata deduzione della somma di L. 19.107.000, va osservato che la corte di merito ha determinato l'importo delle prestazioni e delle forniture sulla base dei documenti presentati dalla società attrice e della C.T.U., ritenendo che tutte le forniture di cui all'estratto conto del 9.7.1991 e la relativa fattura n. 91 erano state regolarmente eseguite dalla società Valsugana, secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio. Appare evidente, dunque, che il vizio denunziato non sussiste. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro1565.00 di cui , euro 1500 per onorario di avvocato. Ne Julis Thorsoni Pres.
2. Diff. For of Così deciso in Roma il 19.12.2001. Hongliere est. % IL CANCELLIERE C1 Paolo TalaricO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma _68. AGO 2002 IL CANCELLIERE CI 109T129,11 20,66 456T TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 2.6 SEI 200 Serie 4. dn. 40232. versate €.. 149.77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Area Servizi, (Dott.ssa Maria Grazia DI FIURPO) 1130 Il Responsabile Servizio Atti Giudican (Dr. M. RACCICHINI) 0 8 0 9 2 2 1 9