Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1998, n. 4581
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Sentenza 23 marzo 1998

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In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quali l'entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1998, n. 4581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4581
    Data del deposito : 23 marzo 1998

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