Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quali l'entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/1998, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 23.03.1998
1.Dott. GIUSEPPE COSENTINO Consigliere SENTENZA
2. " GIACINTO CIANCAGLINI " N.340
3. " DIANA LAUDATI " REGISTRO GENERALE
4. " SECONDO CARMENINI " N. 43217/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale di Catanzaro nei confronti di
AN IO, nato a [...] M.mo l'1.0.1973 avverso sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 18.7.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati
Che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato, sul gravame del P.G., la sentenza del Pretore di Paola/Belvedere M.mo, in data 7.10.1996, con la quale IO AN veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma 2 c.p.. Il prevenuto era stato ritenuto colpevole di aver ricevuto, a fini di profitto, un compendio di furto, in danno di un medico, costituito da una borsa professionale contenente un doppler portatile, un misuratore di pressione, un fonendoscopio, un ricettario in bianco, una pinza chirurgica e scatole di medicine. Il Pretore ravvisava, nella specie, l'ipotesi prevista dal cpv dell'art. 648 c.p., nella considerazione che " il modesto valore economico degli oggetti ricettati fa ritenere conforme a giustizia la concessione della attenuante del fatto di particolare tenuità". L'appello del P.G., che chiedeva l'esclusione dell'ipotesi attenuata e l'aumento della pena, era disatteso dalla Corte territoriale.
La stessa censura ripete il P.G. in questa sede di ricorso per cassazione;
in particolare egli lamenta che non si è tenuto conto del valore assoluto delle cose ricettate e non si sono compiutamente e correttamente valutati tutti gli elementi integrativi del fatto reato, sia soggettivi che oggettivi.
Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello ha affermato il principio che l'ipotesi attenuata, di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., può emergere non soltanto dal valore economico dell'oggetto, ma anche dal profitto conseguente al reato, nonché da ogni altro criterio, indicato nell'art. 133 c.p., che valga ad illuminare sulla reale opinione del fatto reato.
In fatto, la stessa Corte ha rilevato che non poteva tenersi conto, ai sensi dell'art. 514 c.p.p., delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dal medico derubato, secondo cui il valore dei beni era di circa tre milioni di lire;
che, di conseguenza, assumevano rilievo il ben limitato profitto che il giovane poteva ricavare dalle cose ricettate e la sua condizione di tossicodipendente. L'affermazione di diritto della Corte di merito è solo parzialmente corretta.
In tema di ricettazione, invero, il profilo economico del bene - ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto - è un elemento concorrente soltanto in via sussidiaria, nel senso che se il valore non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine. Soltanto se è accertata la lieve consistenza indicata dall'art. 133 c.p.; anche in questo caso l'ipotesi affievolita del reato in esame non può essere configurata se emergono elementi di non scarsa rilevanza, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (profitto ecc.), sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto.
Sulla base di questo principio, pertanto, il giudice del rinvio dovrà, innanzitutto, accertare, anche in via approssimativa o facendo ricorso - se del caso - al notorio, a regole di comune esperienza o ad elementi validamente acquisiti, il valore dei beni;
solo se questo sarà tenue, passerà all'ulteriore indagine integrativa.
Queste determinazioni conducono all'annullamento con rinvio della sentenza in questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 1998