Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui il difensore intenda ottenere il rinvio del dibattimento deve dare sollecita comunicazione del suo impedimento al giudice procedente. Tale "prontezza" deve essere riferita al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento stesso e la richiesta difensiva deve essere presentata nel più breve tempo possibile, affinché il giudice possa tempestivamente valutarla ed adottare gli opportuni provvedimenti.
Non è causa di nullità la dichiarazione di contumacia dell'imputato intervenuta in assenza del difensore di fiducia, non comparso per legittimo impedimento, ma in presenza, e con l'assistenza, del difensore di ufficio, atteso che nessuna violazione del diritto di difesa deriva dalla dichiarazione medesima che è basata su un dato di fatto (la ingiustificata assenza dell'imputato) e che peraltro è soggetta a revoca automatica nel caso di successiva comparizione dell'imputato stesso il quale pertanto decide liberamente se comparire e interloquire nel processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2004, n. 25332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25332 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. Presidente del 12/05/2004
Dott. OLIVIERI Renato Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 800
Dott. FEDERICO Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere N. 025142/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IB ON, N. IL 23/02/1970;
avverso SENTENZA del 20/04/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ascoli Piceno condannava AS NA alla pena ritenuta di giustizia per furto pluriaggravato. A seguito di rituale gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Ancona confermava l'affermazione di colpevolezza nonché l'entità della pena irrogata dal primo giudice, pervenendo peraltro alla determinazione della pena stessa con il riconoscimento delle attenuanti generiche ed un giudizio di equivalenza tra dette attenuanti e le aggravanti contestate. Quanto alle doglianze dedotte con il gravame, la Corte distrettuale, in ordine alle eccezioni in rito e per la parte che in questa sede rileva, disattendeva gli assunti difensivi con argomentazioni che possono così riassumersi: a) il rinvio dall'udienza del 9/12/1999, in cui era stata dichiarata la contumacia dell'imputato, a quella del 20/12/1999 (rinvio determinato da legittimo impedimento del difensore) era stato regolarmente comunicato all'imputato; b) l'avviso per l'interrogatorio, in conseguenza della chiusura delle indagini preliminari, legittimamente non era stato notificato all'avvocato Stefano Perrone perché la nomina di costui, quale difensore di fiducia, era pervenuta successivamente all'invio dell'avviso che era stato notificato al difensore di ufficio;
c) la lista dei testi del P.M. era stata indicata nell'indice degli atti del P.M. e quindi poteva ritenersi adempiuta la formalità del deposito della lista stessa;
d) l'istanza di rinvio dell'udienza del 13 aprile 2000, avanzata dal difensore per asserito legittimo impedimento, era stata correttamente disattesa dal primo giudice perché il difensore non aveva dimostrato l'impossibilità di nominare un sostituto in difesa del AS. Nel merito, la Corte distrettuale riteneva che le risultanze processuali consentivano di ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo all'esito dei rilievi dattiloscopici ed alla mancata allegazione di qualsiasi giustificazione da parte del AS circa la sua presenza nella zona in cui era stato commesso il furto, distante molti chilometri dalla sua abitazione. Relativamente al trattamento sanzionatolo, la Corte territoriale, sottolineando l'entità del fatto e la gravità del reato (stante la contestazione di due aggravanti), considerava mite la pena inflitta dal primo giudice, e la riteneva pertanto insuscettibile di diminuzione, pur concedendo all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate. Ha proposto ricorso per Cassazione il AS, tramite il difensore, riproponendo le eccezioni procedurali già dedotte in appello - di cui si dirà più diffusamente ed analiticamente di seguito, nella parte motivazionale, onde evitare superflue ripetizioni - e denunciando poi vizio motivazionale in ordine all'affermazione di colpevolezza, sul rilievo di un'asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie (e contestando l'efficacia delle modalità di rilevamento e raffronto delle impronte digitali), nonché relativamente all'entità della pena inflitta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle doglianze. Preliminarmente vanno esaminate le censure in rito. In ordine alla prima, è indispensabile procedere ad una precisazione. All'udienza del 9 dicembre 1999, come si rileva dagli atti, il Tribunale dichiarò la contumacia dell'imputato e quindi, ritenendo legittimo l'impedimento addotto dal difensore di fiducia, rinviò l'udienza al 20 dicembre 1999 disponendo la notifica del verbale, ai fini della comunicazione della data della nuova udienza, al difensore predetto. Alla successiva udienza del 20 dicembre 1999 il difensore di fiducia, avvocato Perrone, eccepì la mancata notifica dell'avviso per detta udienza all'imputato: il giudicante ritenne infondata la deduzione difensiva osservando che alcun avviso spettava all'imputato stante l'intervenuta declaratoria di contumacia. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito a pag. 3 dell'impugnata sentenza, effettivamente all'imputato, come sostenuto con il ricorso, non fu dato avviso della nuova udienza del 20 dicembre 1999. Ma, nonostante ciò, alcuna nullità è ravvisabile in proposito atteso che correttamente il Tribunale (in sintonia con l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza della Cassazione) ritenne che non fosse dovuto avviso all'imputato una volta intervenuta la dichiarazione di contumacia, essendo l'imputato contumace rappresentato dal difensore, sia pure nominato di ufficio (cfr., in tal senso: Sez. 3^, n. 6/02 - ud. 5/10/2001 - imp. Roatta, RV. 220600; Sez. 3^, n. 3980/94 - ud. 8/3/1994 - RV. 197593). Nè può considerarsi causa di nullità la dichiarazione di contumacia intervenuta in assenza del difensore di fiducia non comparso per legittimo impedimento, e, ovviamente, con la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio (come è avvenuto nel caso in esame). In tal senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza (già sopra citata) n. 6 del 3/1/2002 della Terza Sezione (ud. 5/10/2001, RV. 220600). Non ignora il Collegio che in modo completamente opposto si è espressa la Sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 38464/01 (ud. 5/10/2001, imp. Zaborra, RV. 220341), ma tale orientamento non appare condivisibile per le ragioni di seguito esposte. Vero è che il difensore di fiducia, nel caso di sua mancata comparizione (per impedimento ritenuto legittimo) all'udienza in cui si procede alla dichiarazione di contumacia - con la presenza di un difensore di ufficio) - risulta privato della facoltà di interloquire al riguardo, ma non si ritiene che da ciò possa derivare una concreta ed insanabile violazione del diritto di difesa stante la peculiarità della dichiarazione di contumacia: trattasi, invero, di ordinanza, basata su un dato obiettivo e formale quale la mancata comparizione dell'imputato (senza alcuna giustificazione), che è soggetta a revoca automatica nel caso di successiva comparizione (in qualsiasi momento) dell'imputato stesso;
quest'ultimo, in sostanza, decide liberamente e volontariamente se comparire o meno al dibattimento. Anche le ulteriori eccezioni procedurali sollevate con il ricorso risultano infondate.
Non spettava all'avvocato Perrone l'avviso per l'interrogatorio a chiusura delle indagini preliminari, notificato ad un difensore di ufficio, in quanto la sua nomina quale difensore di fiducia era pervenuta dopo l'avviso stesso: il difensore di fiducia, comunque, ben avrebbe potuto poi presenziare all'interrogatorio. Per quel che concerne l'omesso deposito della lista dei testi del P.M., va innanzi tutto precisato che l'osservanza di detta formalità è prescritta a pena di inammissibilità (art. 468 c.p.p., comma primo) e quindi non determina alcuna nullità tale da inficiare il procedimento. Ciò detto, deve sottolinearsi, in primo luogo, che - come evidenziato dai giudici del merito - la lista del P.M. era stata indicata nell'indice degli atti del P.M. trasmessi al giudice per il dibattimento, con conseguente concreta possibilità per la difesa di averne piena cognizione;
ma vi è poi una ragione assorbente che rende irrilevante, nella concreta fattispecie, la questione posta dal ricorrente in proposito: ed invero la Corte territoriale, nel valutare le risultanze processuali a carico dell'imputato ai fini dell'affermazione di colpevolezza, non ha tenuto in alcuna considerazione le deposizioni testimoniali ma ha attribuito decisivo valore probatorio ai rilievi dattiloscopici acquisiti legittimamente al dibattimento (data la evidente natura di atto irripetibile), valutando poi, quale elemento di riscontro a detto pregnante elemento probatorio, la presenza dell'imputato nella zona del furto (distante molti chilometri dalla sua abitazione) senza alcuna plausibile giustificazione.
Per esaurire il quadro delle doglianze di carattere procedurale, resta da esaminare l'eccezione concernente il rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento, avanzata dall'avvocato Perrone perché chiamato a comparire come imputato dinanzi ad altro giudice nello stesso giorno dell'udienza fissata per il dibattimento a carico del AS. Dunque, il 23 febbraio 2000 il Tribunale, ritenendo legittimo un impedimento addotto dall'avvocato Perrone, quale difensore del AS, rinviò l'udienza al 13 aprile 2000; in occasione di tale udienza (con istanza dell'11 aprile 2000) l'avvocato Perrone chiese il rinvio rappresentando che per quello stesso giorno era stato citato a comparire come imputato dinanzi ad altro giudice;
il Tribunale rigettò l'istanza, osservando che tale circostanza era già nota all'avvocato Perrone sin dal 23 febbraio 2000 e che comunque l'impegno addotto dallo stesso avvocato Perrone non poteva considerarsi impedimento legittimo. Con analoga motivazione il Tribunale rigettò poi altra istanza con la quale l'avvocato Perrone aveva chiesto rinvio dell'udienza dell'8 giugno 2000 rappresentando anche questa volta di essere stato chiamato a comparire nella veste di imputato in quello stesso giorno dinanzi ad altra autorità: nell'occasione il Tribunale, pur ribadendo di non ritenere legittimo l'impedimento addotto dal difensore, rinviò comunque l'udienza al giorno 26 giugno 2000 per consentire al difensore di ufficio di esaminare gli atti anche in considerazione della complessità dell'istruttoria dibattimentale svolta;
a tale udienza partecipò poi personalmente l'avvocato Perrone. La Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto corretta tale decisione del Tribunale, sul rilievo che l'avvocato Perrone non aveva dimostrato la sua impossibilità di nominare un sostituto in difesa del AS. Orbene, rileva il Collegio che la decisione del Tribunale di disattendere l'istanza di rinvio dell'avvocato Perrone - per l'impegno di quest'ultimo di dover comparire come imputato dinanzi ad altra Autorità - è immune da censura, per l'assorbente ragione (ed a prescindere quindi dalla sussistenza o meno - trattandosi di addotto impedimento, non per concomitante impegno professionale ma per motivi strettamente personali) della intempestività dell'istanza; ed invero il Tribunale precisò (cfr. verbale di udienza del 13 aprile 2000) che il motivo dell'impedimento per l'udienza del 13 aprile 2000 era noto all'avvocato Perrone sin dal 23 febbraio 2000. A tal proposito giova ricordare che la norma impone che l'impedimento - posto a base di un'istanza di rinvio - sia "prontamente" comunicato. Orbene, quanto al significato del termine "prontamente", nella giurisprudenza di legittimità (anche con l'avallo delle Sezioni Unite: n. 4708/92, imp. Fogliani, RV. 190828) è stato enunciato, e più volte ribadito, il seguente principio:
"nell'ipotesi in cui il difensore intenda ottenere il rinvio del dibattimento deve dare sollecita comunicazione del suo impedimento al giudice procedente. Tale "prontezza" deve essere riferita al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento stesso;
ne deriva che la richiesta difensiva deve essere presentata nel più breve tempo possibile, affinché il giudice possa tempestivamente valutarla ed adottare gli opportuni provvedimenti" (in termini, Sez. 3, n. 5334/92, imp. Scarica, RV. 189973; nello stesso senso Sez. 1, N. 2567/96, imp. Listanti, RV. 204064, nonché Sez. 6, N. 10027/91, imp. Nalbone, RV. 188407 con la precisazione che il difensore "è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo"). L'intempestività dell'istanza in data 11 aprile 2000 (appena due giorni prima dell'udienza), appare, dunque, fuori discussione e di tutta evidenza. Quanto al diniego della ulteriore istanza di rinvio della udienza dell'8 giugno 2000, in presenza di circostanze analoghe a quelle che avevano caratterizzato la precedente, fermo restando quanto già appena detto, è sufficiente sottolineare che la questione è comunque superata dal fatto che il giudice rinviò ugualmente (sia pure per altri motivi) l'udienza al giorno 26 giugno 2000 in cui poi l'avvocato Perrone si presentò svolgendo la sua attività difensiva.
Per quel che concerne gli ulteriori motivi di ricorso, si tratta di censure concernenti valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito. Orbene, deve ancora una volta ribadirsi, anche in questa circostanza, in via di principio, che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso argomentativo che, pur se caratterizzato da sinteticità discorsiva, risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
le argomentazioni (prevalentemente di merito) svolte dal ricorrente non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte d'Appello, sopra sinteticamente ricordata, in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio: ed invero la Corte distrettuale non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell'imputato - ed in particolare le risultanze degli accertamenti dattiloscopici e la presenza dell'imputato (non giustificata) nella zona del furto molto distante dalla sua abitazione - e di sottolineare la gravità del fatto ai fini della determinazione della pena. È solo il caso di aggiungere che - nel confermare la pena inflitta dal primo giudice, e pur avendo ritenuto di concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti - la Corte di merito non è venuta meno al principio del divieto della "reformatio in peius". Ed invero tale principio risulta violato solo nel caso di aggravamento della pena in appello (in mancanza di impugnazione del P.M. sul punto: in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1^, n. 7619/92, imp. Malavasi, RV. 191338. Nella concreta fattispecie, la Corte distrettuale, nel disattendere la richiesta dell'appellante di una diminuzione di pena, ha motivato il suo convincimento sottolineando di considerare addirittura troppo mite la pena inflitta dal Tribunale, per la presenza di due aggravanti, e ritenendo quindi di dover riconoscere le attenuanti generiche - con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti - solo per integrare i criteri seguiti dal primo giudice per la determinazione della pena (rimasta, dunque, immutata nella sua concreta entità) e rendere maggiormente congrua ed adeguata la motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004