Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2004, n. 25332
CASS
Sentenza 12 maggio 2004

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Nell'ipotesi in cui il difensore intenda ottenere il rinvio del dibattimento deve dare sollecita comunicazione del suo impedimento al giudice procedente. Tale "prontezza" deve essere riferita al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento stesso e la richiesta difensiva deve essere presentata nel più breve tempo possibile, affinché il giudice possa tempestivamente valutarla ed adottare gli opportuni provvedimenti.

Non è causa di nullità la dichiarazione di contumacia dell'imputato intervenuta in assenza del difensore di fiducia, non comparso per legittimo impedimento, ma in presenza, e con l'assistenza, del difensore di ufficio, atteso che nessuna violazione del diritto di difesa deriva dalla dichiarazione medesima che è basata su un dato di fatto (la ingiustificata assenza dell'imputato) e che peraltro è soggetta a revoca automatica nel caso di successiva comparizione dell'imputato stesso il quale pertanto decide liberamente se comparire e interloquire nel processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2004, n. 25332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25332
    Data del deposito : 12 maggio 2004

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