Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Z A C.C. 63 R T S I 024 14 /0 3 G E Oggetto 5 R SUCCESSIONT 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TU. 346.00. Esenzioni A D "ontrade" sanesi. . Profilo soggettivo (enle dotat IN E DEL POPOL ITALI NO E D I T di personeliti giuridica) ed G N N oggettivo (finalità pubblica, E E S S mancanza fine di h E L Competo "evenzione. R A E N T A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 06581/99 Saccucci Presidente Dott. Bruno Мспасі Dott. Stefano Consigliere Consigliere Cron.5487 Dotz Vittorio Glauco Ebner Cons. Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Rel. Ud. 19/06/02 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SE N T ENZ 5428 N. 63625 sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello stato Th persona del Ministro p.L., domiciliato in Roma, via dei Fortoghesi, 1. 12, presso 'Avvocatura Generale dello Stato che la - ricorrente rappresenta e difende ex lege -
contro
Contrada della Tartuca in Siena, in persona de: Priore Ivo De Santi, elettivamente domiciliata in Roma, p. t. de Mellini, n. 39, presso lo studio legale Maruc- lly. chi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Compo±- ti, giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale della Toscana n. 1/28/98, depositata il 4.2.1998. Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 19/6/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magne Udico P.M., in persona del Sostitute Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'apertura, nell'agosto 1989, della Su - cessione testamentaria di amoretti DR, di cui era beneficiaria, in parte, la Contrada della Tartuca in Siena, l'ufficio del registro della stessa cità liqui- dava 1 imposta principale, assoggettandovi anche la quota indivisa ereditata dalla predetta Contrada che, contro avviso di liquidazione, proponeva ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, deducen- do di avere diritto all'esenzione prevista dall'artico- 1 3, primo comma, D. P. R. 26 ottobre 1972, n.637 (trasfuso nell'articolo 3 del T.C. delle disposizioni concernenti 1'imposta su le successioni 2 donazioni, approvalo con D.Lgs. 31 ottobre 1990, I. 346), in quarto associazione legalmente riconosciuta, senza fine di lucro, avente scopo esclusivo di utilità pubblica. La sentenza in data 11.5.1995, con cui la commissione tributaria provinciale accogliova il ricorsc, veniva impugnata dall'ufficio, che contestava diritto a_i'esenzione deducendo sia la mancanza della qualità soggettiva, di. associazione dotata di personalité giuridica, da parte della Contrade, sia la qualità oggettiva, di ente aveate come scopo esclusivo quello indicate dalla norma di esenzione. Con sentenza depositata il 4.2.1998, la commissione tributaria regionale di Firenze confermava la decisione di primo grado, avendo ritenuto che le storiche con- trade aenesi, e dunque anche quella in questione, oltre ad avere mantenuto esclusive finalità di utilità pub- blica, appartengono alla categoria delle associazioni di carattere privato, di cui all'articolo 12 del c.C., interpretando la normativa civilistica anchole quali - alla lace dei fondamentali principi stabilizi, in materia di libertà associativa, dagli articoli 2 е 18 della Costituzione - debbono ritenersi dotate di persc- nalità giuridica per effelto di riconoscimenti ottenuti in epoca pre-unitaria, in conformità anche alla giuri- sprudenza di questa suprema corte (S.U. .חח 2622/1964 e 2785/1960). Osservavā, Anoltre, a C.T.R. che lo stesso ufficio appellante dimostrava di considerare la contra- da Come. ente riconosciuto, avendo applicato ad essa l'imposta di successione, nonos Lante 1' inefficacia, sancita dall'articolo 600 C.C., delle disposizioni я 3 testamentarle a favore di enti non riconosciuti. Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso 1' amministrazione delle finanze, con due motivi, cui resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria, la Contrada della Cartuca in Siena, costituitasi in giudizio in persone del priore pro tempore. MOTIVI DELLA DECISION Col primo ro-ivo ricorso, l'amministrazione delle finanze deduce violazione degli articoli 12 e 55 C.C., erronea, insufficiente e contradditzoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.. Sostiene. in proposito, l'amministrazione ricorrente che, pur essendo indiscussa la mancanza di un espresso provvedimento governativo di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 C. C. роз -1 conferimento della personalità giuridica alle contrade senesi, nondimeno i giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto aliunde la sussistenza di tale requisito, argomentando in base a due decisioni delle sezioni unite di questa suprema corte (nn. 2622/1964 e 2785/1960 le quali, però, fanno riferimento ad associazioni chc, secondo gli ordina- menti propri di Stati pre-unitari, erano certamente in possesso della personalità giuridica, nel caso delle 4 contrade, invece, il possesso di aralogo titolo пол sarebbe stato dimostrato. Il motivo è infondato. Come già ritenuto da questa suprema corte con sentenza n. 13829/2001 - che rigettava analogo ricorso contro Ľna decisione, in termini, della commissione tributaria centrale n. 4463/1998) - giurisprudenza alla quale il collegio in-ende attenersi non avendo ragioni per discosta sene, pacificamente harro conservato la personalità giuridica ne ordinamento delio Stato italiano unitario quegli enti che già La possedevano nell'ambito degli ordinamenti più antichi, gLand' anche gii strumenti originali comprovanti tale qualità sianc andati perduti. Le decisioni di questa corte (3.3. nn+ 2622/1961 e 2765/1950) che, pur non riferendosi alle contrade genesi, nanno ravvisato la persistenza della personali- Là giuridica in capo a quegli enti che indiscutibilmen- te la possedevano in epoca pre-unitaria (si trattava, infatti, di fondazioni istituite, in un caso, dallc Stato Pontificio e, nell'altro, dal testatore, nel Granducato di Toscana), sono quindi pertinenti al fine ci fondare il principio, concernente la conservazione a titolo tralaticio della personalità giuridica (Cass. п. 13029/2001]. In tal senso è anche la sentenza T.A.R. फ 5 Lazio del 17.6.1997, n. 961, che ha riconosciuto la personalità giuridica di Ur: Capitolo "per antico possesso di stato". Tanto premesso, la questione relativa al godimento effettivo, ca parte della contrada in parola, dellc status di persona giuridica in epcca pre-unitaria, comporta un accertamento di mero fatto, non censurabile come tale in questa sede, e risolto comunque in senso positivo dalla commissione tributaria regionale, mediante 11 lichiamo a riconoscimenti concessi in passato Ja pubbliche autorità (nella menzionata decisione della commissione tributaria centrale si faceva riferimento ad un bando del 1729 di Violante Beatrice di Raviera, governatrice della città) ed allo statuto della stossa contrada. Cal secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, D. P.R. 26 sttaire 1972, n.637 (trasfuso nell'articolo del T.U. delle disposizioni concernenti 1'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 oltc- bre 1990, n. 346) c per omessa, erronea ed insufficien- te motivazione su un punto decisivo nella controversia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.. Sostiene l'amministrazione ricorrente che il giudice a r 6 quc ha erroneamente respinto la pretesa dell'ufficio, perché la suddetta norma di carattere eccezionale, disciplinante 171 Caso di eserzione fiscale, doveva interpretata in maniera particolarmente essere rigorosa, specialmente сол Liguardo agli aspetti soggettivi degli avenzi djcitto all'esenzione, поп estensibili analogicamente adi enti diversi dalle associazioni е fondazioni legalmente riconosciute, sonza fine 三 lucro ed aventi esclusive finalità di utilità pubblica;
finalità difficilmente ipotizzabili nei confronti di una contrada. Anche questo olivo è infondato. La norma citata dall'amministrazione ricorrenze, al primo comma, esenta dall'imposta di successione "i tra- sferimenti a favore dello Stato, delle region , delle province e dei comuni" ed inoltre "quelli a favore di enti pubblic;
e di fondazioni o associazioni legalmente riconoscute, che hanno соле scopo esclusivo l'assi- slenza, lo studio, la ricerca scientifica, 'educazio- ne, L'istruzione o altre finalità di pubblica utilità”. Non meno significativo, ai fini della decisione, è l secondo comma, che esenta dal tributo anche i lasciti destinati ad enti pubblici, fondazioni ed associazioni diversi da quelli indicati nel primo corma (cioè, anche qualora gli enti beneficiati г.о abbiano gli scopi exclusivi sopra elencati), 82 trasferimento disposto, comunque, in vista delle finalità suddette. S tratta di una previsione di favore molto ampia (cfr. pure Cass. n. 13029/2001), che, pei la Sud slessa for- mulazione, esclude un criterio interpretativo assoluta- mente rigoroso, in quanto intende evidentemente privi- icciare ed incoraggiare le disposizioni ereditarie avent finalità di elevato valore sociale, elencate in MOCO non tassativo qiacché la relativa enumerazione conclude con la formula, di contenuto alquanto generi co: "o altre finalità di pubblica utilità". Valutare, in base alle specifiche risultanze processuā- li, se gli scopi statuzari ed effettivi della contraca (norma cit., primo comma} о se la finalità propria del lascito (secondo comma! SONO caso concrete, di natura tale da rendere applicabile 1'agovolazione ai fini dell'imposta di auccessione, è questione di me Io fatto affidala al discernimento del giudice di merito, censurabile in sode di legittimità solo per eventuali vizi della motivazione. L'amministrazione ricorrente, col motivo di censura in esame, lamenta appunto, fra 'altro, omessa insufficiente motivazione circa la sussistenza, quale 3 CODO esclusivo dell'attività della contrada, di zali ات a meno, dell'analoga finalità di utilità pubblica 8 finalità insita nel lascito. Anche tele profila di censura non può essere accolto, dato che il giudice 2 quo, facendo riferimento allo statuto della contrada, ha inteso evidentemente richia- mare quelle finalità, già ritenute di utilità pubblica con la citata sentenza di questa corte, n. 13829/2001, concernenti il recupero degli immobili di pregio fina- lità pubblica di rango costituzionale giusta la di- - sposizione dell'articolo 9, secondo comma della Costi- ' tuzione out le contrade collaborano in base alla Legge T. 75/1986) e l'organizzazione di manifestazioni di rilievo culturale, escluso il fine di lucro. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Cassaziono Rigetta il ricorso. Condanna l'amministrazione ricor- rente al pagamento delle spese di giudizio, liquidale in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per ohorari. Così decisc in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 13 giugno 2002. Il presidente Il consigliere est. Queen Mifer Werner DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 18 FEB. 2003 Amaldo Casano Tour Ocgi