CASS
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8282 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LV EI EVA CA R.G.N. 35564/2025 RI IA ER SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Magistrato di Sorveglianza Padova con ordinanza del 14/10/2025 nei confronti del Gip Tribunale Bari nel procedimento nei riguardi di: XXXXXXXXXXX, nato a [...] la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha chiesto attribuirsi la competenza al Magistrato di sorveglianza di Padova RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in data 14 ottobre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Padova, ritenendosi funzionalmente competente a decidere sulla richiesta formulata da XXXXXXXXXXX, in custodia cautelare nell’ambito di un procedimento pendente presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, di fruire di un permesso ai sensi dell'art. 21-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha chiarito i termini del conflitto nel modo che segue: - il detenuto XXXXXXXXXXX, il 15 settembre 2025, ha chiesto alla Direzione della Casa circondariale di Rovigo dov'è detenuto, la possibilità della fruizione di un permesso ai sensi dell'art. 21-ter Ord. pen.; - la richiesta, inoltrata all'Ufficio di sorveglianza di Padova, iscritta al n. 7686-25, era valutata positivamente dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 17 settembre 2025; - su sollecitazione dell'Istituto di pena di Rovigo, che segnalava l'esistenza, sulla stessa istanza, di un provvedimento in data 19 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ugualmente dichiaratosi competente, di rigetto del permesso in parola, provvedimento confermato dallo stesso Giudice in data 22 settembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Padova, ritenuto sussistente il conflitto positivo di competenza, investiva questa Corte di cassazione della relativa soluzione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8282 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CA EVA Data Udienza: 04/12/2025 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta in data 20 novembre 2025, ha chiesto l’attribuzione della competenza al Magistrato di sorveglianza di Padova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché due giudici hanno preso cognizione della medesima istanza e da tale situazione consegue una stasi processuale che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Padova che ha sollevato il conflitto. Milita in tal senso il tenore letterale dell’art. 21-ter Ord. pen. che – non è superfluo evidenziare – prevede una disciplina diversa da quella del permesso di cui all'art. 30 Ord. pen. che, per l'imputato, prevede espressamente la competenza del giudice del merito, attraverso il richiamo all'art. 11 Ord. pen. L’art 21-ter Ord. pen., prevede, infatti, che in caso di visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità l’avente diritto è autorizzato «con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto». La disposizione, dunque, diversamente dall’art. 30 Ord. pen., non prevede altra competenza se non quella del magistrato di sorveglianza ovvero, in via di subordine per i casi urgenti, quella del direttore dell’Istituto di pena.
3. In conclusione, la competenza spetta al Magistrato di sorveglianza di Padova, Ufficio cui fa capo l’istituto di pena di Rovigo dove l’istante è ristretto, al quale gli atti devono essere trasmessi. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA CA FILIPPO CASA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha chiesto attribuirsi la competenza al Magistrato di sorveglianza di Padova RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in data 14 ottobre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Padova, ritenendosi funzionalmente competente a decidere sulla richiesta formulata da XXXXXXXXXXX, in custodia cautelare nell’ambito di un procedimento pendente presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, di fruire di un permesso ai sensi dell'art. 21-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha chiarito i termini del conflitto nel modo che segue: - il detenuto XXXXXXXXXXX, il 15 settembre 2025, ha chiesto alla Direzione della Casa circondariale di Rovigo dov'è detenuto, la possibilità della fruizione di un permesso ai sensi dell'art. 21-ter Ord. pen.; - la richiesta, inoltrata all'Ufficio di sorveglianza di Padova, iscritta al n. 7686-25, era valutata positivamente dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 17 settembre 2025; - su sollecitazione dell'Istituto di pena di Rovigo, che segnalava l'esistenza, sulla stessa istanza, di un provvedimento in data 19 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ugualmente dichiaratosi competente, di rigetto del permesso in parola, provvedimento confermato dallo stesso Giudice in data 22 settembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Padova, ritenuto sussistente il conflitto positivo di competenza, investiva questa Corte di cassazione della relativa soluzione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8282 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CA EVA Data Udienza: 04/12/2025 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta in data 20 novembre 2025, ha chiesto l’attribuzione della competenza al Magistrato di sorveglianza di Padova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché due giudici hanno preso cognizione della medesima istanza e da tale situazione consegue una stasi processuale che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Padova che ha sollevato il conflitto. Milita in tal senso il tenore letterale dell’art. 21-ter Ord. pen. che – non è superfluo evidenziare – prevede una disciplina diversa da quella del permesso di cui all'art. 30 Ord. pen. che, per l'imputato, prevede espressamente la competenza del giudice del merito, attraverso il richiamo all'art. 11 Ord. pen. L’art 21-ter Ord. pen., prevede, infatti, che in caso di visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità l’avente diritto è autorizzato «con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto». La disposizione, dunque, diversamente dall’art. 30 Ord. pen., non prevede altra competenza se non quella del magistrato di sorveglianza ovvero, in via di subordine per i casi urgenti, quella del direttore dell’Istituto di pena.
3. In conclusione, la competenza spetta al Magistrato di sorveglianza di Padova, Ufficio cui fa capo l’istituto di pena di Rovigo dove l’istante è ristretto, al quale gli atti devono essere trasmessi. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA CA FILIPPO CASA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2