Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " 7 R Π 9 1 T . 3 S T I . 04593/0 1 R G N A E ' 7 R L 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S EL PO LO HALIANO T N E N E E G S S G A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I E " A L Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 15706/98 Cron.9851 Dott. Ugo DO PANEBIANCO Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud.23/01/01 Consigliere Dott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. L-SOLE 24 ORE NI RD, elettivamente domiciliato in ROMA, per diritti L. 3000 il 2.9 MAR. 2001 VIA TEVERE 36/A, presso l'avvocato PALA GIUSEPPE, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato MAGRINI LORENZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI PISTOIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10/98 del RE di PISTOIA, Sezione distaccata di PESCIA, depositata il 17/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Maria 165 -1- Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Rosario RUSSO l'inammissibilità del ricorso. " -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di opposizione depositato il 20 febbraio 1996 DO IN chiedeva al RE di Pescia di annullare l' ordinanza ingiunzione prefettizia in data 11 gennaio 1996 con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di L. 2.160.000, deducendo l' insussistenza della violazione di cui all' art. 116 del codice della strada, atteso che quella in cui si era verificata la supposta infrazione era una strada privata. -17 marzo 1998 il Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 6 RE rigettava l' opposizione, rilevando che la strada in oggetto, pur privata, era aperta al libero transito di persone e mezzi, e quindi soggetta alla disciplina del codice della strada. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IN deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, si deduce che con sentenza definitiva il giudice penale ha assolto il ricorrente dalla medesima imputazione di cui all' art. 116 del codice della strada, sul rilievo che non poteva considerarsi strada una striscia di terreno in cui la circolazione si svolgeva saltuariamente e per mera tolleranza, e che tale accertamento ha efficacia di giudicato in questa sede, ai sensi dell' art. 654 c.p.p. Si deduce altresì che in ogni caso la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l' art. 216 c.d.s. ( rectius 116 c.d.s.), in relazione all' art. 2 c.d.s., che esclude l'obbligo della patente di guida per la circolazione in aree private non soggette a pubblico traffico. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa richiesto dall' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che il " ricorso per cassazione offra elementi pur non contenuti in un' - autonoma premessa dedicata alla narrazione delle vicende processuali, ma quanto meno enunciati nello svolgimento dei motivi di impugnazione - tali da consentire una cognizione chiara e completa sia dei fatti che hanno determinato il sorgere della controversia, sia delle varie vicende del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato e delle argomentazioni della sentenza impugnata sottoposte a censura, così che di tali fatti, di tali vicende e di tali affermazioni si possa avere conoscenza dal solo ricorso e si possa quindi intendere compiutamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo" ( v. per tutte Cass. 1999 n. 2826; 1998 n. 12039; 1997 n. 9656; 1997 n. 8711; 1997 n. 2965; 1997 n. 1113; 1995 n. 2867; 1994 n. 2796 ). Il ricorso in esame non risponde a tali requisiti, in quanto non contiene alcun riferimento all' effettiva violazione per la quale è stata emessa l' ordinanza ingiunzione opposta, nè prospetta in alcun modo l' anomalia di una decisione del RE in sede di opposizione ad ن ordinanza ingiunzione in relazione ad una fattispecie che all' epoca ا ب del fatto costituiva reato (la contravvenzione di guida senza patente è stata depenalizzata con il d. legisl. 30 dicembre 1999 n. 507). L' impossibilità di acquisire una completa e corretta cognizione dell' origine e dell' oggetto della controversia, con particolare riferimento alla natura della violazione effettivamente contestata e sanzionata, 2 appare tanto più evidente in quanto il IN, pur richiamando la sentenza assolutoria del giudice penale in relazione al reato di guida senza patente, non contesta il potere del Prefetto di emettere l' ordinanza ingiunzione opposta, ma deduce soltanto l' efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell' art. 654 c.p.p.,sul punto della natura privata della strada da lui percorsa e comunque la non necessità della patente di guida nella situazione di fatto accertata. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 23 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Viz Baldassane Phaist SAZIONE IL CANCELLIERE CO Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria More Doll # 29 MAR 2001 H IL CANCELLIERE E N A IO L Wive ramined L Z E A D R T 9 " IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 6 E 9 D E -1 I T -5 S N 3 N E E S E S E G " I G A E L 3