Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
In sede di legittimità il difetto di rappresentanza processuale di una società o di un ente può essere sanato con effetto retroattivo con il deposito degli atti necessari a provare la valida costituzione del rapporto processuale nelle precedenti fasi di merito soltanto a condizione che il giudice del merito non abbia già rilevato il difetto del presupposto processuale in argomento dichiarando l'inammissibilità dell'atto introduttivo. (Fattispecie relativa ad una comunione priva di personalità giuridica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNIONE BENI COMPRENSORIO COLLE ROMANO, in persona del legale rapp.te p.t. Presidente del Consiglio Amm.re CAPILUPI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS ME, ST AN, SI PE, LÌ RO, elettivamente domiciliati in ROMA PZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PITTALUGA VALERIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1252/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato BIAMONTI Filippo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PITTALUNGA Valerio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La comunione dei beni del Comprensorio di Colle Romano conveniva in giudizio SI US, FO AN, SE OM, TI AN ed il comune di Riano lamentando la responsabilità contrattuale per in adempimento dei convenuti per abusi edilizi realizzati nella villa bifamiliare sita nel lotto 13 del Comprensorio e chiedendo, quindi, la condanna al ripristino ed al risarcimento dei danni.
I convenuti a loro volta, ad eccezione del comune di Riano rimasto contumace, citavano in giudizio la comunione dei beni per sentir confermare l'ordinanza ex articolo 700 c.p.c. del tribunale di Roma con la quale era stato inibito al Comprensorio di ostacolare l'accesso di automezzi diretti al lotto 13.
L'adito tribunale di Roma, riunite le due cause, rigettava tutte le domande con sentenza 5074 del 1995 impugnata dalla comunione dei beni di Colle Romano. Gli appellati resistevano al gravame e proponevano appello incidentale.
La corte di appello di Roma, con sentenza 16/4/1998, rigettava l'appello principale e dichiarava inefficace quello incidentale. Osservava la corte di merito: che l'eccezione preliminare sollevata dagli appellati, relativa al difetto dell'appellante di stare in giudizio, era fondata;
che la comunione dei beni stava in giudizio in persona del presidente del consiglio di amministrazione il quale ne era il legale rappresentante;
che dagli atti non risultava esservi stata la necessaria delibera del consiglio di amministrazione al quale era riservata, a norma dell'articolo 7 del regolamento della comunione, ogni iniziativa legale in caso di violazione delle norme del regolamento stesso;
che restavano assorbite tutte le altre questioni nonché l'appello incidentale.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dalla comunione dei beni del comprensorio di Colle Romano con ricorso affidato ad un solo motivo al quale hanno resistito con controricorso US SI, AN FO, OM SE e AN TI. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso la comunione dei beni del comprensorio di Colle Romano denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 75 c.p.c. e violazione del principio del contraddittorio. Deduce la ricorrente che il difetto di, legittimazione processuale attiva di essa comunione è stata formulata - senza fornire alcuna prova a sostegno dell'eccezione - solo nel giudizio di secondo grado con la comparsa conclusionale. La corte di appello, prima di decidere sul punto, avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria per consentire ad essa ricorrente di esibire la delibera in questione e, comunque, di controdedurre al riguardo. Peraltro le controparti, quali soci della "comunione", erano al corrente che il presidente del consiglio di amministrazione era stato autorizzato ad agire in giudizio con delibera del detto argano collegiale del 23/11/1992, nonché a proporre appello con delibera in data 8/6/1995.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, l'accertamento della "legittimatio ad processum", riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto - salvo il limite della formazione del giudicato - anche di ufficio dal giudice senza che occorra una apposita eccezione di parte (sentenze 25/3/2000 n. 3612; 16/6/1998 n. 6010; 22/4/1997 n. 3463)). Nella specie, quindi, la corte di appello era tenuta a verificare tale legittimazione processuale della comunione dei beni del comprensorio di Colle Romano - in persona del presidente del consiglio di amministrazione - e ciò
indipendentemente da ogni eccezione o rilievo di controparte. In proposito è appena il caso di osservare che la giurisprudenza richiamata in ricorso - circa la rappresentanza in giudizio e la legittimazione attiva qualora sia parte in giudizio una persona giuridica - non è applicabile alla ricorrente che, come il condominio, è un ente di gestione e non ha personalità giuridica. Peraltro al riguardo la Corte rileva che, come chiarito nella giurisprudenza di legittimità, in presenza (come appunto verificatosi nel caso in esame) di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società (o di una persona giuridica) in capo a colui che abbia sottoscritto la procura alle liti, incombe alla parte rappresentata l'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante con la presunzione stessa (sentenze 14/4/1999 n. 3677; 13/5/1993 n. 5422). Da quanto precede deriva che la comunione ricorrente non può dolersi del fatto che nel giudizio di secondo grado gli appellati solo nella comparsa conclusionale abbiano segnalato la mancanza del potere di agire in giudizio in capo al presidente della comunione in assenza della necessaria preventiva delibera del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento della comunione.
Del tutto insussistente è poi la lamentata asserita violazione del principio del contraddittorio atteso che la ricorrente, di fronte all'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dalle controparti con la comparsa conclusionale relativa al giudizio di appello, ben avrebbe potuto replicare è controdedurre sia con la memoria di replica sia in sede di discussione alla fissata udienza collegiale.
Non può inoltre essere censurato il mancato esercizio da parte della corte territoriale della concessione alla comunione appellante di un termine per la regolarizzazione degli atti a norma dell'articolo 182 c.p.c. (e, quindi, per permettere la produzione del documento in questione, ossia della delibera del consiglio di amministrazione della comunione), trattandosi di un potere discrezionale del giudice del merito (del solo istruttore o anche del collegio) non sindacabile in sede di legittimità (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze di questa Corte 16/6/1998 n. 6010 citata;
5/8/1995 n. 8621; 11/1/1995 n. 267). A nulla rileva che la comunione ricorrente nel giudizio innanzi a questa Corte abbia prodotto copia delle delibere del consiglio di amministrazione relative alla decisione di agire in giudizio con conseguente autorizzazione al presidente di conferire al difensore la procura alle liti. In questa sede di legittimità resta preclusa la produzione di detti documenti al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione ad agire in giudizio nella fase processuale pregressa, ormai definita con la declaratoria conseguente al rilevato difetto di capacità processuale.
Sul punto è sufficiente evidenziare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'articolo 372 c.p.c. ammette il deposito di atti non prodotti nei precedenti gradi del processo solo se riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, sicché non è riferibile agli Atti diretti a dimostrare l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'appello (sentenze 6/2/1999 n. 1061;
30/12/1997 n. 3251). Pertanto il documento che attesta l'esistenza della "legittimatio ad processum" di una delle arti non può essere esibito per la prima volta nel giudizio di cassazione - e, quindi, non può valere a sanare pregresse irregolarità - quando il giudice del merito abbia ormai contestato la mancanza del presupposto processuale e ne abbia tratto le debite conseguenze in ordine all'improcedibilità dell'impugnazione: il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato, con effetto retroattivo, in ogni stato e grado del giudizio con l'esibizione della ratifica da parte dell'organo competente della condotta difensiva precedente a tale esibizione, con il solo limite che il giudice non abbia già rilevato il vizio dichiarando l'inammissibilità dell'atto introduttivo (sentenze 22/10/1999 n. 11892; 2/9/1998 n. 8722). In particolare in sede di legittimità non è ammesso, ex articolo 372 c.p.c., il deposito degli atti necessari per provare la valida costituzione del rapporto processuale nella precedente fase di merito, quando (come nella fattispecie) l'inammissibilità dell'impugnazione sia stata già dichiarata dal giudice di appello per difetto della necessaria autorizzazione a stare in giudizio del suo organo rappresentativo (sentenze 25/8/1998 n. 8426; 15/10/1994 n. 8413). Occorre infatti ribadire (sentenze 14/4/1999 n. 3677; 23/12/1998 n. 12483; 30/3/1995 n. 3810) che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongono o comunque richiedono nuovi accertamenti di fatto. Ed accertamento di fatto precluso alla corte di cassazione è anche l'esame di documenti che non risultano già acquisiti al processo e che non possono più essere prodotti, non rientrando tra quelli il cui deposito è consentito dall'articolo 372 c.p.c. perché inerenti alla nullità della sentenza impugnata ed all'ammissibilità del ricorso e del controricorso: i documenti comprovanti la nullità della sentenza sono solo quelli che evidenziano vizi propri della sentenza, per mancanza dei requisiti essenziali, non anche quelli attinenti a vizi di altri atti o situazioni anteriori che si ripercuotano sulla validità della sentenza medesima.
Nella specie l'espressa declaratoria del difetto di legittimazione processuale attiva della ricorrente - per mancata prova della necessaria preventiva delibera del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento della comunione - preclude l'esibizione di documenti diretti a sovvertire l'accertamento del giudice del merito: alla corte di appello non è stato sollecitato l'esame delle delibere depositate dalla ricorrente - unitamente al ricorso notificato - e tale esame non può essere compiuto in questa sede per la semplice ragione che tali delibere non risultano acquisite agli atti dei giudizi di merito. Ne consegue in definitiva che, avendo la sentenza impugnata rilevato il difetto dell'appellante comunione a stare in giudizio in persona del presidente ed in mancanza della preventiva e necessaria delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la declaratoria che ne è derivata (di difetto di legittimazione processuale attiva della comunione) non può essere annullata pur in presenza di documenti attestanti la decisione del consiglio di amministrazione di agire in giudizio e di conferire il relativo potere al presidente, essendone preclusa la produzione nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra. le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2000