Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4961
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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In sede di legittimità il difetto di rappresentanza processuale di una società o di un ente può essere sanato con effetto retroattivo con il deposito degli atti necessari a provare la valida costituzione del rapporto processuale nelle precedenti fasi di merito soltanto a condizione che il giudice del merito non abbia già rilevato il difetto del presupposto processuale in argomento dichiarando l'inammissibilità dell'atto introduttivo. (Fattispecie relativa ad una comunione priva di personalità giuridica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4961
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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