Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Il decreto irrevocabile di condanna per delitto commesso nel quinquennio successivo alla sentenza di patteggiamento è ostativo alla declaratoria di estinzione dei reati oggetto della sentenza stessa. V. Corte cost., 12 maggio 2001 n. 126.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2008, n. 46256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46256 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3079
Dott. UMBERTO Giordano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 012136/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL OR, N. IL 25/10/1969;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 15.2.2008 il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la istanza presentata da LL OR di declaratoria di estinzione dei reati di cui alla sentenza di applicazione di pena concordata n. 2005/05 per reati commessi nel 1999, rilevando che in data 6.8.2003 - e cioè nel termine di cinque anni dalla suddetta sentenza - il YL aveva riportato condanna con decreto penale per il delitto di cui all'art.474 c.p., oltretutto della stessa indole di quello per cui aveva riportato altre precedenti condanne a pene anche concordate per fatti commessi nel 1999, 2000 e 2001.
Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso per cassazione la difesa di LL OR rilevando che, al fine di escludere la estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., comma 2, era necessario che l'accertamento della commissione del nuovo reato nel termine quinquennale dalla pronuncia della sentenza di applicazione della pena concordata per un delitto avvenisse con sentenza di condanna e cioè in esito ad un giudizio con piena cognizione, come già ritenuto anche dalla Corte di Cassazione Unite con le sentenze n. 11 del 1996, Di EO e n. 31 del 2000, NI, con riguardo alla analoga ipotesi di sentenza di applicazione successiva di altra pena concordata - specie in relazione alle sentenze emesse prima della novella legislativa di cui alla L. n. 79 del 2001, che non poteva determinare gli effetti ostativi di una vera e propria condanna, ad esempio in caso di revoca della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Occorre premettere che, ai fine della estinzione del reato in relazione al quale è stata applicata la pena concordata, pur operando la estinzione ope legis, in presenza dei presupposti di legge, è peraltro necessario un accertamento giudiziale che spetta al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 c.p.p.. Una pronuncia giudiziale di accertamento delle estinzione è infatti necessaria per la certezza dei rapporti giuridici e per i vantaggi che derivano al condannato dalla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p., anche ai fini della estinzione di tutti gli effetti penali della condanna. E la Corte Costituzionale ha interpretato la suddetta norma nel senso che l'effetto preclusivo alla estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto, bensì all'accertamento di responsabilità contenuto in una pronuncia irrevocabile di condanna, per cui spetta al giudice dell'esecuzione la decisione in proposito, all'uopo attivando il potere di chiedere tutti gli accertamenti ed i documenti di cui ha bisogno (v. Corte Costituzionale 4.6.1998 n. 107). Ciò posto, si tratta di verificare se la pronuncia irrevocabile di condanna, o meglio l'accertamento penale di responsabilità del fatto e di conseguente condanna, debba necessariamente avere la forma di una sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio a cognizione piena (dibattimento), come sostiene il ricorrente, ovvero possa avere anche altra forma, espressamente prevista dall'ordinamento, come ad esempio quella di una sentenza emessa a seguito di rito abbreviato o di procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero, come nel caso che qui interessa, di un decreto penale di condanna divenuto definitivo per omessa opposizione. Il ricorrente segnala le affinità fra decreto penale di condanna e sentenza di applicazione della pena concordata per fame discendere che, essendo a suo avviso la sentenza di applicazione della pena esclusa dal novero di quelle che potrebbero essere ostative alla declaratoria di estinzione ex art. 445 c.p.p., comma 2, analoga soluzione si imporrebbe per il decreto penale di condanna, quale pronuncia a seguito di cognizione non piena.
Sul punto occorre subito rilevare che non è consentita la equiparazione fra sentenza c.d. di patteggiamento e decreto di condanna penale poiché si tratta di due provvedimenti diversi, che possono essere assimilati per certi aspetti e per certi fini, ma svolgono finalità diverse e sono basati su presupposti diversi. Ed occorre altresì aggiungere che non è neppure più sostenibile, anche alla stregua del più recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, che la sentenza di patteggiamento non abbia gli effetti di una sentenza di condanna "salvo diverse disposizioni di legge" e cioè in tutti quei casi in cui la legge non disponga espressamente che la sentenza di patteggiamento non è equiparabile ad una sentenza di condanna. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti espressamente rilevato che non era più possibile proseguire sulla linea ermeneutica precedente (contenuta nelle sentenze Di EO, UN e NI, citate anche dal ricorrente), dovendosi al contrario ritenere che anche la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p., costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena, essendo equiparabile ad una sentenza di condanna, salvo, appunto, diverse previsioni espresse della legge che non ricorrono nel caso di revoca di sospensione della pena e di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., comma 2, (v, Cass. S.U. 29 novembre 2005, Diop). Comunque, per quanto qui interessa con riguardo al decreto penale di condanna emesso ai sensi dell'art. 459 c.p.p., è del tutto pacifico ed è stato sempre pacifico che si tratta di un provvedimento giurisprudenziale assimilabile ad una sentenza di condanna (v. per tutte Cass. n. 6357 del 1997, rv. 209555), pur se emesso a seguito di un rito a contraddittorio eventuale differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza, in cui la mera presentazione della opposizione da parte dell'interessato comporta la revoca del decreto penale, il che appare conforme ai precetti costituzionali (v. Corte Costituzionale 23.12.1998 n. 432, Corte Cost. 16 luglio 1999 n. 326). E che il decreto penale abbia valore di pronuncia di condanna è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza 12 maggio 2001 n. 126, con la conseguenza che i fatti per i quali si afferma la responsabilità dell'imputato devono essere descritti anche nel decreto penale in forma chiara, precisa e circostanziata proprio perché si tratta di una pronuncia di condanna. D'altronde l'art. 445 c.p.p., comma 2, collega il divieto di effetto estintivo alla commissione di un reato, per cui, pur dovendosi ritenere che occorra un accertamento giudiziale in proposito, non pare proprio che sia consentito pretendere che un tale accertamento debba essere contenuto esclusivamente in una sentenza dibattimentale di condanna e non in altre diverse pronunce di accertamento della responsabilità o di applicazione della pena previste dalla legge all'esito dei procedimenti speciali.
Correttamente quindi il giudice dell'esecuzione ha respinto la declaratoria di estinzione dei reati di cui alla sentenza di applicazione della pena concordata per avere il richiedente riportato condanna con decreto penale irrevocabile per un delitto commesso nei cinque anni successivi.
Il ricorso deve essere pertanto respinto con la consequenziale pronuncia sulle spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte Prima Sezione Penale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008