Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2001, n. 7148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7148 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
E ee 67338 N 6 8 O 7148/01 9 I 1 Z / 4 A / BBLICA IT R 6 T S . I R . G I P E R . D L R A A T L U . E A B D D A I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T E A N T I F E 3 N S R O 1 E I E S . A T E SEZIONE QUINTA CIVILE N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente 23411799 R.G.N. Dott. Vincenzo Carbone i Dott. Mario Cicala Consigliere Ceccherini Consigliere Cron. 16509 Dott. Aldo Dott. Salvatore Di Palma Consi liere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. 2013/2001 Ud. CORTE SUPREMA DI C SSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67338 sul ricorso proposto da: NE RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni 35, presso l'avv. Vittorio Biagetti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti assieme all'avv. Benedetto Costantino del foro di Padova;
ricorrente
contro
Amministrazione dello Stato, delle Finanze elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente avverso la sentenza n. 267/01/97, depositata il 8 4 5 9/11/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Biagetti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha invece concluso per il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. Con istanza in data 4/2/1995, NE RI, già dirigente della spa QU IA & TI, chiedeva il rimborso delle ritenute operate dalla ex datrice di lavoro sull'indennità corrispostagli a titolo di transazione della vertenza relativa al suo licenziamento. Trascorsi inutilmente 90 gg, il NE proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Treviso, che però lo respingeva in considerazione della natura retributiva del pagamento ricevuto. Il contribuente si doleva al giudice superiore, che rigettava l'appello, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. 2 Il NE ricorreva allora per cassazione, deducendo contraddittorietà l'insufficienza, l'illogicità e la violazione e falsa della motivazione, nonché la applicazione degli artt. 1965 cc, 6 e 16, lett. a), del DPR n. 917/1986. Esponeva, infatti, il ricorrente che quella da lui stipulata con la spa QU IA & TI era stata una vera e propria transazione novativa, in forza della quale gli era stata corrisposta una somma che non aveva nulla a che vedere con quella richiesta a titolo di risarcimento danni, perché destinata а rappresentare una semplice contropartita della sua rinuncia a proseguire l'azione e, cioè, un corrispettivo che non trovando causa, ma solo mera occasione nel rapporto di lavoro, non poteva rientrare nella nozione di retribuzione imponibile. I giudici di secondo grado erano tuttavia andati di contrario avviso, facendo per di più riferimento, oltre che ad una sostanziale affinità dell' attribuzione patrimoniale a somma in questione con l'indennità supplementare di licenziamento ingiustificato, anche ad una pretesa natura interpretativa dell'art. 32 del DL n. 41/1995, che aveva modificato l'art. 6 del DPR n. 917/1986, attraendo a tassazione tutte le somme ed i valori comunque percepiti in relazione alla risoluzione 3 del rapporto di lavoro. Per espressa previsione del Legislatore, però, la nuova normativa di cui all'art. 32 del DL n. 41/1995 avrebbe potuto essere applicata soltanto alle indennità ed agli altri pagamenti eseguiti a partire dal febbraio 1995. Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che l'assimilazione all'indennità di cui all'art.19 CCLN avrebbe dovuto, semmai, condurre ad una decisione diversa da quella adottata, concludeva per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti ad altra Commissione Tributaria Regionale. L'intimata esisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 20/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che essendo stato licenziato dalla spa QU IA 1. TI presso la quale lavorava come dirigente, il NE l'aveva convenuta davanti al Pretore di Milano per ottenere la dichiarazione della scorretteza del comportamento aziendale e la condanna della pagamento della somma di £. controparte al 1.500.000.000 a titolo di danni non patrimoniali. La vertenza era stata in seguito transatta con la corresponsione dell'importo di £.
1.140.000.000 cui secondo i giudici di secondo grado, il contribuente aveva artificiosamente tentato di attribuire natura risarcitoria, malgrado fosse evidente che la stessa non mirava a riparare un danno alla capacità di produrre reddito, bensì a compensare la perdita conseguente al licenziamento, come del resto evidenziato dallo stesso verbale di conciliazione, da cui si evinceva soltanto che la QU IA & TI aveva deciso di licenziare il NE per ragioni ritenute ingiustificate dall'interessato. Ciò posto e premesso altresì che la Commissione Tributaria Regionale non ha per niente equiparato la indennità di cui si discute a quella supplementare di lcenziamento ingiustificato, ma si è limitata a richiamare quest'ultima per ribadire il carattere retributivo e non liberale del versamento, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già avuto versato al NA occasione di chiarire che all'importo lavoratore in base ad una definizione conciliativa della controversia che tenga fermo il licenziamento, deve essere presuntivamente attribuita, anche al di là delle qualificazioni formalmente adoperate dalle parti, la natura di ristoro della perdita delle retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato.
Considerato che
in base all'art. 6/2 del DPR n 917/1986, applicabile ratione temporis nel caso in 5 esame, le indennità ed i risarcimenti costituiscono reddito della stessa specie di quello sostituito о perduto, spetta dunque all'interessato che voglia evitarne la tassazione, l'onere di provare che la somma a lui liquidata aveva una causale diversa da quella sopra indicata (C.Cass. 1997/09893, 1998/11881 e 2000/03109). Tale prova non è stata invece fornita nella fattispecie in discussione, nella quale non è emerso ed, anzi, stato espressamente escluso, con proposizioni non un possibile ditrettamente censurate dal ricorrente, eventuali danni collegamento della somma pagata con diversi dalla perdita di reddito conseguente al licenziamento. Il NE ha peraltro sostenuto che l' ammontare da lui ricevuto non avrebbe potuto essere tassato, perché essendogli stato corrisposto in base ad una transazione novativa, non aveva nulla a che vedere con quanto richiesto al Pretore nel ricorso introduttivo. Simile obiezione ripropone una questione già risolta da questa Suprema Corte, che discostandosi da precedenti pronunce, ha negato ogni rilievo alla circostanza che il pagamento abbia fatto seguito ad una conciliazione giudiziale, dato che quest'ultima differisce dal negozio transattivo disciplinato dall'art. 1965 CC e 6 che il consenso prestato dalle parti alla definizione della lite non va confuso con il contrasto ad essa sottostante, con la conseguenza che la conciliazione non può avere effetto novativo e che il titolo con essa conseguito non elide la fonte di quel contrasto che le parti hanno inteso risolvere (C.Cass. 1999/14008, 2000/05565 e 2000/13910). Non essendovi motivo per discostarsi dalla predetta interpretazione, il ricorso del NE dev'essere pertanto rigettato. Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. Roma, il 20/3/2001. роменко умер IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE རིགས་དུ་མར་ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 6 8 19 Oggi 25 MAG. 2001 Osvaldo Ascanio 5 / . /4 scISTRAZIONE N 6 2 - IL CANCELLIERE . B SUPRE .R A . .P I A L Osvaldo A L D D R , A L A E . E T B T D A N U I T S E B N S I 1 E E A 3 S R I 1 I T R . A E N T A M 7